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Deliberazione n. 1 /2016/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA
composta dai magistrati:
dott. Marco Pieroni presidente f.f.;
dott. Massimo Romano consigliere;
dott. Italo Scotti (relatore) consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu consigliere;
dott. Riccardo Patumi primo referendario;
dott. Federico Lorenzini primo referendario.
Adunanza del 12 gennaio 2016.
Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.9/SEZAUT/ 2009/INPR;
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;
Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;
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Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Ravarino (MO), pervenuta a questa Sezione in data 23 novembre 2015;
Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 3 del 7 gennaio 2016, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016 il relatore Italo Scotti;
Ritenuto in
Fatto
Il Sindaco del Comune di Ravarino (MO) ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere in merito alla possibilità di rinnovo della nomina di un revisore contabile il cui incarico è scaduto al termine del mandato di tre anni, ove ciò sia compatibile con il procedimento per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali ex art.16, co.25 del dl 13 agosto 2011, n.138, come convertito in legge dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
Diritto
L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.
In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).
In relazione al primo profilo, la richiesta di parere è ammissibile, in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL è, per i Comuni, il sindaco.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell’art.
7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli
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obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull’ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni di regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente ai sensi dell’articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012.
Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni ad essa tradizionalmente riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”. E’
stato, altresì, precisato, che “materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla
“contabilità pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente i relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”.
Ulteriori ed importanti precisazioni sono state fatte di recente dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT. E’
stato, infatti, rilevato come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare l’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere possono essere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente” (criterio in se è per se riduttivo ed insufficiente), anche l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”. Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché il rischio di inserirsi nei processi decisionali degli enti territoriali precludono alle Sezioni regionali di pronunciarsi nel merito.
Alla luce delle predette osservazioni, il quesito posto dal sindaco di Ravarino, non possiede i requisiti necessari per poter essere esaminato nel merito, in quanto, in particolare, non è riconducibile alla materia
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della contabilità pubblica, come definita nelle deliberazioni sopra richiamate. Come osserva la Sezione regionale di controllo della Campania nel suo parere n.225 del 21 ottobre 2015, relativo ad analogo quesito, la questione interferisce, “quanto all’accertamento delle conseguenze delle decisioni adottate dall’ente istante, con le competenze di altre istituzioni, quali ad esempio, nel caso di specie, con le funzioni del Ministero dell’Interno”, circostanza questa che non consente alla Sezione di pronunciarsi sul merito della richiesta.
Come ricordato dalla stessa Sezione regionale della Campania, d’altra parte, il Ministero dell’Interno risulta aver fornito elementi chiarificatori sull’argomento con Nota prot.93521 del 3 settembre 2015, nota richiamata nell’istruttoria del gruppo tecnico del Consiglio delle Autonomie locali. Osserva il Ministero che l’art.16, comma 25 del dl 138/2011 ha stabilito che, “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da apposito elenco”; ricorda inoltre che il d.m.15 febbraio 2012, n.23 definisce “le modalità di istituzione e tenuta dell’elenco dei revisori dei conti e delle nuove modalità di scelta dei revisori” e sottolinea quindi come risulti “evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all’estrazione casuale dall’apposito elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza”, cosa che “si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011”.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna delibera nei termini di inammissibilità della richiesta dell’ente istante secondo quanto esposto in motivazione.
DISPONE
Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al Sindaco del comune di Ravarino e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia- Romagna.
Che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016.
Il relatore f.to (Italo Scotti)
Il presidente f.f.
f.to (Marco Pieroni)
5 Depositata in segreteria il 12 gennaio 2016.
Il direttore di segreteria f.to (Rossella Broccoli)
23 ottobre 2014.