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Premio alla nascita negato alle immigrate: Tribunale di Milano, condotta discriminatoria di Inps

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Academic year: 2022

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Premio alla nascita negato alle immigrate: Tribunale di Milano, condotta discriminatoria di Inps

Il premio alla nascita spetta indistintamente a tutte le future madri, a prescindere dalla loro nazionalità e titolo di soggiorno, così come prevede la legge che lo ha istituito.

Senza esitazioni, la magistratura torna ad occuparsi della condotta discriminatoria di Inps a danno degli immigrati, regolarmente presenti nel nostro paese, ordinando anche all’Istituto previdenziale “una idonea pubblicizzazione al riguardo (…) da effettuare a attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull’home page del sito internet dell’Inps”, ma anche modificando i moduli di presentazione delle richieste di accesso al beneficio.

La sentenza n. 6019 è stata emessa dal Tribunale di Milano il 12 dicembre, dopo un ricorso avviato da A.S.G.l. (Associazioni Studi Giuridici sull’immigrazione) e Fondazione Guido Piccinni per i Diritti dell’Uomo Onlus che accusavano l’Inps di “aver limitato, per mezzo di tre circolari, l’accesso al beneficio economico denominato ‘premio alla nascita’ a solo alcune ‘categorie’ di donne straniere”, in pratica soltanto a coloro che possono dimostrare di essere in possesso del permesso per lungosoggiornanti. Una scelta del tutto arbitraria e discriminatoria, neppure contemplata dalla legge n. 232/2016 (art. 1 – comma 353), che stabilisce espressamente come il beneficio economico di 800 euro debba essere corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto di adozione, senza nessun’ altra aggiunta. La vicenda di per sé non è nuova: l’Inca ha avviato numerose azioni legali per riaffermare il diritto degli immigrati e immigrate alle prestazioni di welfare, che continuano ad essere negate a coloro che hanno permessi di soggiorno di altra natura, pur essendo persone regolarmente presenti in Italia, che lavorano e pagano le tasse come e forse più degli atri, considerando lo scarto tra ciò che versano all’Inps, circa 8 miliardi di euro ogni anno, e la scarsità delle risorse spese in prestazioni in loro favore (3 miliardi di euro), che lascia nelle casse dell’Istituto previdenziale circa 5 miliardi di euro. L’ultima sentenza, di due settimane fa (30 novembre), è del tribunale di Bergamo che, riconoscendo a 24 donne di diverse nazionalità il diritto al premio alla nascita, ha richiamato l’Inps al rispetto dello stesso principio di non discriminazione.

La novità di questo ultimo verdetto del Tribunale di Milano semmai consiste nel f atto che questa volta la sentenza si sofferma sulla pretesa di Inps “infondata” di far prevalere interpretazioni rese attraverso le sue circolari, anche quando sono palesemente in contrasto con le leggi vigenti.

Afferma la sentenza “(…) in merito all’insussistenza di un potere dell’Inps di restringere o identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione assistenziale in questione, è sufficiente osservare che : a) l’articolo 1, comma 353 della legge n. 232 del 2016 individua espressamente i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione economica; b) non sussiste alcuna disposizione normativa che attribuisca all’Inps il potere di derogare ad una fonte normativa di rango primario; c) la circolare, anche quella cosiddetta regolamentare, indipendentemente dalla considerazione circa la sua natura normativa o meno, non può in alcun caso modificare una legge”.

“Insomma ce n’è abbastanza per pretendere dall’Inps di essere conseguente – commenta Claudio Piccinini, coordinatore dell’Area Migrazioni e mobilità internazionali di Inca -. L’Istituto deve abbandonare la condotta discriminatoria rimuovendo ogni ostacolo che impedisce ai cittadini stranieri di poter usufruire di tutte le prestazioni di welfare, e non solo del premio alla nascita.

Nell’immediato, come recita la sentenza, l’Istituto ha il dovere di modificare le informazioni fornite agli utenti sul suo sito istituzionale e modificare i moduli telematici per la presentazione delle domande di accesso al premio alla nascita, così come impone la sentenza di Milano. Dal canto nostro, continueremo la nostra battaglia in sede legale fino all’affermazione del diritto, nel rispetto del principio di uguaglianza e di universalità dei diritti”. … leggi tutto su INCA

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