• Non ci sono risultati.

Gli obblighi dei figli nei confronti dei genitori

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gli obblighi dei figli nei confronti dei genitori"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Gli obblighi dei figli nei confronti dei genitori

Autore: Annamaria Zarrelli | 20/05/2017

Come posso fare in modo che anche i miei fratelli si prendano cura del nostro anziano padre?

Ho un padre anziano e non autosufficiente. Io, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le esigenze della mia famiglia, faccio tutto quello che posso per prendermi cura di lui. I miei fratelli, invece, se ne sono sempre disinteressati. Come posso fare in modo che se ne prendano cura (sia economicamente che moralmente) anche loro?

(2)

È proprio vero: molte volte basta un padre (o una madre) per cento figli, mentre cento figli potrebbero non bastare per un genitore!

La situazione descritta dal lettore è tipica di molte famiglie, soprattutto considerando che la vita media si è allungata. I figli crescono ed i genitori

“imbiancano”: è naturale, così come dovrebbe essere naturale, una fisiologica inversione del “ruolo figlio – genitore“, allorquando sia quest’ultimo ad averne bisogno. Ed infatti, quando i genitori diventano anziani e, molte volte, incapaci di badare a se stessi, toccherebbe – in primo luogo – ai figli prendersene cura.

Tutto ciò, sfortunatamente, è spesso oggetto di discussioni e liti tra fratelli. La maggior parte dei problemi sorgono nel momento in cui uno dei figli si prende in carico tutto il peso, mentre gli altri hanno sempre una buona scusa per disinteressarsene.

Al riguardo, è bene innanzitutto precisare che al di là del dovere di natura morale che imporrebbe a (tutti) i figli di non abbandonare i genitori anziani, vi sono una serie di obblighi e di doveri imposti dalla legge.

L’assistenza economica

Partiamo dalle disposizioni di legge [1] che impongono ai figli di prestare ai genitori la necessaria assistenza economica.

L’applicazione di dette disposizioni presuppone che il genitore anziano si trovi in uno stato di bisogno, sia cioè incapace di provvedere ai propri bisogni economici non disponendo di propri redditi o disponendone in modo insufficiente per far fronte a tutte le necessità di cura ed assistenza di cui abbia bisogno.

La legge, infatti, prevede che «chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento» può chiedere ed ottenere gli alimenti a diverse persone, tra cui espressamente anche i figli.

Al riguardo, la giurisprudenza [2] ha molte evidenziato che nel soggetto anziano l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al suo sostentamento è implicita nel suo status. In tali casi, pertanto, i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i cosiddetti alimenti.

Ricorrendo, dunque, determinate condizioni (stato di bisogno e incapacità di auto-

(3)

sostentamento del genitore anziano) è dovere dei figli concorrere nel versare al genitore gli alimenti.

Tutti i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti in favore del genitore in stato di bisogno, ciascuno – però – in proporzione alle proprie sostanze. Tale obbligo, infatti, potrebbe non essere ripartito in maniera paritaria tra i figli, in quanto ciascuno di essi è obbligato secondo le proprie capacità economiche.

Così ben potrebbe succedere che, nel caso in cui due figli abbiano redditi tra loro molto differenti, l’uno possa essere tenuto a versare di più dell’altro.

È bene precisare che, in mancanza di un accordo tra i soggetti obbligati, la decisione viene presa dal giudice in proporzione al bisogno del richiedente e alle condizioni economiche di chi dovrà somministrarli. Il giudice potrà anche, in caso di urgente necessità, porre l’obbligazione a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati (salvo il regresso verso gli altri).

Dunque, ove dovesse sorgere un contrasto tra fratelli in merito ad un adempimento spontaneo delle necessarie prestazioni economiche, uno dei figli potrà rivolgersi ad un giudice affinché stabilisca le modalità di somministrazione degli alimenti, per la quale non possono ritenersi esentati neppure coloro che per ragioni di lavoro abbiano posto la propria dimora lontano dal soggetto bisognoso (classico il caso del figlio che adduce come motivazione, per disinteressarsi del genitore, il fatto di vivere in un’altra città o di essere “troppo impegnato”).

Nel caso in cui, al genitore anziano vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza da parte degli obbligati (i figli), il rischio è quello di dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [3] punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 a 1.032 euro.

In proposito, è bene precisare che nella nozione penale di “mezzi di sussistenza” vanno ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, ma anche quegli strumenti che, in rapporto alle reali capacità economiche ed al regime di vita personale del soggetto obbligato, permettono di soddisfare altre esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., mezzi di trasporto o di comunicazione) [4].

(4)

L’assistenza “morale”

Ciò detto, passiamo ad analizzare un altro aspetto.

Molte volte, infatti, le questioni che destano maggiori preoccupazioni non attengono tanto al profilo economico, quanto più al carattere morale dell’assistenza verso i genitori.

Le liti che più spesso scoppiano tra fratelli, infatti, il più delle volte riguardano la divisione dei ruoli nell’assistenza morale dei genitori anziani e non autosufficienti, al fine di evitare che gli stessi restino soli a casa.

In realtà, rispondere alla domanda che il lettore ci ha posto espressamente: «i figli sono obbligati a dare assistenza ai genitori non solo economicamente ma anche moralmente ?» è molto difficile.

Ciò in quanto (purtroppo) non esiste una norma giuridica che impartisca ai figli l’obbligo di prestare assistenza morale ai propri genitori: si tratta di un adempimento spontaneo e rimesso alla buona volontà delle persone coinvolte nel legame affettivo.

Sfortunatamente, non esiste neanche una legge che stabilisca quali e come debbano essere divisi “i turni” per l’assistenza ai genitori.

Nonostante ciò, in determinati casi, il comportamento dei figli (o di altri familiari) che manchino di prestare all’anziano cure e assistenza configura un’autonoma figura di reato che è quella dell’ abbandono di minori o persone incapaci [5].

Al riguardo la legge prevede che «Chiunque abbandona… una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

Con la previsione di questo reato si punisce oltre all’abbandono del minore, anche quello della persona «incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa».

L’anziano che per l’età avanzata o la malattia sia incapace di provvedere a se

(5)

stesso è, infatti, equiparabile al minore che venga lasciato solo in casa. Ed infatti, molte volte, la vecchiaia può considerarsi come una causa di incapacità a provvedere a se stessi. Per tale motivo essa implica la custodia e la cura dell’anziano in modo tale che gli siano garantite le misure occorrenti per la sicurezza propria e dell’ambiente in cui vive.

La pena prevista per questo reato è quella della reclusione da 6 mesi a cinque anni, ma tale pena è aumentata quando l’abbandono è posto in essere da soggetti particolarmente vicini al soggetto bisognoso, quali il coniuge o – appunto – i figli.

Da tale norma è possibile, quindi, configurare un obbligo giuridico di provvedere ai genitori che si trovino in condizioni di salute tali da aver bisogno di assistenza.

Detto obbligo grava su tutti i figli e chi non vi adempie volontariamente è passibile di denuncia in sede penale.

Il più delle volte, però, la condotta del figlio che si disinteressi al proprio anziano genitore integra solo in astratto (ma non anche in concreto) tale fattispecie di reato.

Ciò in quanto i genitori – nella realtà dei fatti – non versano in stato di bisogno, godendo (per merito dei figli che se ne prendono cura) delle necessarie cure ed assistenza.

Al riguardo, infatti, è bene precisare che per «abbandono» si intende il fatto di lasciare il soggetto in balia di stesso (al contrario, i fratelli “latitanti” sono ben consapevoli che c’è chi si prende cura dei genitori). Per la sussistenza del reato in esame occorre inoltre che, in dipendenza dell’abbandono, si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per la incolumità della persona abbandonata.

Solo in tali casi, l’abbandono integra gli estremi della condotta criminosa, da cui dipende l’esistenza del reato.

Inoltre, il reato in parola non scatta automaticamente ma necessita di un’apposita denuncia, che – per i vincoli familiari che legano le persone coinvolte – è sconsigliabile sporgere, a meno che la situazione non degeneri.

Ciò che in questi casi è davvero importante è il dialogo.

Nel caso del nostro lettore, pertanto, la strada auspicabile sarebbe quella di addivenire ad una soluzione che trovi la sua fonte – appunto – nel dialogo.

(6)

Qualora detta strada non dovesse portare a nulla, il consiglio pratico è quello di formalizzare una sorta di accordo che stabilisca dei turni e dei compiti equamente divisi al fine di contemperare le esigenze di tutti e soprattutto quelle dei genitori, facendo – inoltre – notare che le condotte di totale disinteresse, oltre ad essere

“moralmente scorrette”, sono tali da poter dar luogo (in astratto) ad una fattispecie di reato, passibile di denuncia penale.

Note

[1] Cfr. Artt. 433 e seguenti del Cod. Civ. [2] Cfr. ex multibus, Cass. sent. n.

3334/2007; n. 21572/2006; n. 9185/04; n. 1099/1990. [3] Art. 570 cod. pen.

[3] Cass. sent. n. 49755/12 del 21.11.12. [4] Art. 591 cod. pen.

Riferimenti

Documenti correlati

Assistant Professor in General Surgery, Dept of Experimental and Clinical Medicine, University of Florence, Specialist in Vascular Surgery, Emergency Surgery Unit - Trauma

Se è vero che la casa donata dai genitori può essere difficilmente rivenduta, posta la possibilità per il terzo acquirente di doverla restituire nel caso in cui gli altri eredi

SALA SALIERI - CENTRO CONGRESSI VERONA FIERE Sabato 2 dicembre 2017 ore

donazione indiretta con consegna dei soldi al venditore: l’ultimo metodo per donare i soldi, anche in questo caso se l’intenzione del donante è quello di aiutare il

si mette sempre con loro il loro zio, la loro mamma, i loro nonni, le loro sorelle si mette con un nome il mio fratellino, la sua cuginetta alterato (anche se sing.).. si mette con

I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e

Therefore, the aim of this study was to characterize the apolipoprotein component of plasma lipoproteins isolated from atherosclerotic patients undergoing carotid

Dopo una rappresentazione de Gli Oriazii e i Curiazii di Cimarosa (Teatro La Fenice, 1847) con Anna de La Grange nel ruolo di Orazia, il critico esalta le doti della prima donna, ma