Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 65 del 27 agosto 1976
Oggetto: Legge 27 dicembre 1975, n. 780. Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Articoli 8 e 9.
Si fa seguito alla circolare n. 27/1976/33/T.U. per rendere noto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera del 4 maggio 1976, Div. XII - n. 101041/A, 38 ha comunicato di condividere l'avviso espresso dal Ministero del tesoro circa la applicabilità del disposto dell'articolo 8 della legge n. 780 anche nei confronti degli invalidi del lavoro che, al momento dell'infortunio, rivestivano la qualifica di dipendenti statali, precisando che la copertura dei relativi oneri a carico delle Amministrazioni interessate, non contemplata dal legislatore data la particolare tenuità delle spese, viene assicurata dai normali stanziamenti di bilancio cosi come è avvenuto per l'applicazione della legge del 12 marzo 1938, n. 235 che ha disposto una analoga rivalutazione di tali assegni continuativi mensili.
Questa Direzione generale (Servizio Meccanizzazione) provvederà pertanto all'adeguamento, con decorrenza 1° luglio 1975, degli assegni continuativi in atto corrisposti, dandone comunicazione ai beneficiari mediante invio del mod. 170/I mecc.
Le pratiche relative alle domande avanzate da invalidi con grado di inabilità compreso tra il 50 e 59 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 780 dovranno essere trattate secondo la procedura prevista dalla summenzionata circolare n. 27/1976/33/T.U.
Gli importi relativi agli assegni in questione dovranno essere contabilizzati al sottoconto 870.07 Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato - Assegni continuativi mensili, contestualmente nella fase finanziaria e nella fase di cassa.
Si conferma, al momento, la non applicazione della legge in oggetto nei confronti degli invalidi indennizzati in base alle norme dell'ex Impero austro-ungarico, in attesa diconoscere l'avviso in materia del competente Dicastero.