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6 bis della L.241/90 e dell’art

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1 ANCONA,09/02/2021 RELAZIONE

Oggetto:affidamento della fornitura di 1 Otoscopio a fibra ottica ed illuminazione a led per l’area medica della sede Inail di Pesaro.

CIG: Z2E3047083

Richiamata la nota del 18 gennaio 2021 di avvio del procedimento per la fornitura di 1 Otoscopio a fibra ottica ed illuminazione a led per l’area medica della sede Inail di Pesaro e contestuale nomina del RUP, Dott. Fabio Valente Pietrosanto, il quale non incorre in alcun conflitto di interesse nei confronti dell’oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016.

Considerato che il valore economico della fornitura, è stato stimato in euro 275,00 iva esclusa.

Che, conseguentemente, si è fatto ricorso alle procedure semplificate di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, mediante la richiesta di preventivi previa indagine di mercato al di fuori del MEPA (art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Nel rispetto del principio di rotazione che prevede l’esclusione del precedente fornitore, sono stati invitati a presentare specifico preventivo, entro la data del 22 gennaio 2021, i seguenti 5 operatori economici:

1) GIMA SPA 2) INTERMED SRL 3) GUIDO AMMIRATA 4) LANZONI SRL

5) RAM APPARECCHI MEDICALI SRL

Allo scadere del termine prefissato sono pervenuti n. 3 preventivi da parte di Intermed srl, Ram apparecchi medicali e Doctor shop srl.

L’operatore economico Doctor shop srl, non invitato direttamente alla procedura, ha specificato con mail del 20 gennaio, di essere stato incaricato a presentare l’offerta da parte della Ditta Gima spa, regolarmente invitata, in quanto quest’ultima non commercia direttamente con gli acquirenti ma solo con i rivenditori.

Con mail del 26 gennaio si chiedeva alla Gima spa, informazioni circa il rapporto giuridico tra Gima spa e Doctor shop; la mail veniva riscontrata nella stessa giornata con le seguenti argomentazioni << GIMA spa opera esclusivamente tramite rivenditori e grossisti del settore, non effettuando una vendita diretta alle P.A., la vostra richiesta quindi, inviata direttamente a noi, è stata inoltrata a Doctor shop (società facente parte del nostro gruppo), così da poter dare seguito direttamente alla vostra richiesta di preventivo >> .

Sulla questione, si richiama la sentenza n. 3989/2018 con la quale il Consiglio di Stato afferma che non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla “legge”

di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato, conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell’aggiudicazione in favore di quest’ultimo della gara, salva

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2 evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato.

Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al principio del favor partecipationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di scelta dei contraenti.

Si ritiene conseguentemente di poter prendere in considerazione l’offerta della Ditta Doctor shop, che ha presentato regolare preventivo nel rispetto di quanto stabilito nella lettera di invito e nelle condizioni particolari della fornitura.

Si è quindi provveduto ad esaminare i preventivi presentati dai quali si evince che la miglior offerta è quella dell’operatore economico Doctor shop che ammonta ad euro 160,00 iva esclusa, come da documentazione conservata agli atti dell’Ufficio POAS.

Successivamente l’ufficio POAS, ha richiesto all’operatore Doctor shop con nota mail del 26/1/2021, la disponibilità a proporre un miglioramento del prezzo con conseguente esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del DLGS 50/2016 e la compilazione dell’autodichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice, alla tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato, dichiarazione amministratori e patto di integrità tra INAIL e Operatori economici.

Doctor shop con mail del 28/1/2021, avvalendosi dell’art. 103 del codice dei contratti pubblici, ha formulato istanza di miglioramento del prezzo ridefinito in euro 159,00 iva esclusa, inviando contestualmente l’autocertificazione sottoscritta e tutta la documentazione predetta.

L’ufficio POAS ha quindi provveduto ad effettuare con esito positivo, le verifiche di legge (consultazione del casellario ANAC ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva-DURC) previste per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00 dalle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017;

L’importo complessivo pari ad euro 193,98 (159,00 oltre 34,98 per iva al 22%) ricade sulla voce di spesa U.2.02.01.05 liv V 002 liv VI 01 “attrezzature sanitarie” - codice prodotto 104001066, dell’esercizio provvisorio del 2021, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missione e programmi definita in sede di previsione, sui quali la spesa complessiva trova capienza finanziaria;

La spesa di natura non obbligatoria riveste le caratteristiche dell’urgenza e indifferibilità e pertanto non dilazionabile né frazionabile, la cui mancata esecuzione può comportare difficoltà operative.

Richiamate:

- la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;

- la delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del Consiglio d’amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2021 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti.

Verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione Regionale Marche, per il bimestre gennaio/febbraio 2021, nei due dodicesimi dell’importo previsionale negoziato sulle voci contabili suindicate.

Per i motivi sopra espressi, si propone di autorizzare:

- l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lettera a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020

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3 convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e degli artt. 8 e seguenti del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate”, della fornitura di 1 Otoscopio a fibra ottica ed illuminazione a led per l’area medica della sede Inail di Pesaro, a favore della Ditta Doctor shop srl, p.i. 047606660961, per l’importo di € 159,00 oltre ad € 34,98 per iva al 22%

per complessivi euro 193,98;

- la stipula dell’ordinativo con la suddetta Società per un totale complessivo di € 193,98 iva inclusa;

- la registrazione dell’impegno di spesa di complessivi € 193,98 iva inclusa, a favore della Ditta Doctor shop srl, p.i. 047606660961, sulla voce di spesa U.2.02.01.05 liv V 002 liv VI 01

“attrezzature sanitarie” – codice prodotto 104001066;

- di confermare e formalizzare la nomina del dott. Valente a responsabile unico del procedimento.

Vicario Dirigente MARINA CAGNONI

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