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402 del 29 luglio 1981 senza peraltro modificare il 1° comma dell'articolo 13 del Decreto-legge predetto

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 60 del 21 dicembre 1981

Oggetto: Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni di pagamento di debiti contributivi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1981 è stata pubblicata la legge n. 537 del 26 settembre 1981 che ha convertito, con modificazioni e integrazioni, il Decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981 senza peraltro modificare il 1° comma dell'articolo 13 del Decreto-legge predetto.

Ne consegue che il tasso di interesse da applicare alla generalità dei datori di lavoro che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla rateazione o dilazione in data 5 agosto 1981 o successiva, resta confermato nella misura del 27,50% fissata con decreto interministeriale 5 agosto 1981 (G.U n.217 dell'8 agosto 1981).

La predetta legge di conversione ha inoltre soppresso il 3° comma dell'articolo 13 del citato Decreto-legge e, pertanto, restano confermate le competenze già in vigore.

La legge medesima ha, infine, fissato particolari discipline e procedure per la concessione di tassi di interesse agevolato a favore delle aziende in crisi di cui al 2° comma dell'articolo 13 del menzionato Decreto-legge.

Queste ultime disposizioni si applicano dal 14 ottobre 1981, data di entrata in vigore della ripetuta legge, in quanto la stessa non prevede particolari termini di decorrenza.

Peraltro, nei confronti delle aziende di cui trattasi troverà applicazione il tasso del 27,50% finche il Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) non adotterà, come previsto dalla legge, lo specifico provvedimento di riduzione.

Ai fini della predisposizione dei dati per la digitazione del mod.9-SM, le unità periferiche dovranno indicare, nel campo tasso di interesse, 275 oppure 2750.

Si comunica, inoltre, che questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, in occasione della elaborazione della rata di premio 1° gennaio 1982, provvederà a variare automaticamente al 27,50% il tasso di interesse per i piani di frazionamento e dilazione - segnalati dalle Sedi - relativi ad istanze avanzate dai datori di lavori in data 5 agosto 1981 o in data successiva.

Le unità periferiche provvederanno ad inviare nuovamente, con l'indicazione del tasso esatto, le informazioni che saranno scartate per errori formali.

Per le fattispecie le cui istanze siano state presentate anteriormente al 5 agosto 1981, ma formalmente autorizzate alla rateazione o dilazione in data pari o successiva (alle quali, come innanzi detto, va applicato il tasso del 27,50%) le unità operative, qualora non abbiano segnalato il tasso del 27,50%, provvederanno:

- o ad annullare il titolo - il che comporta l'annullamento automatico del piano di rateazione già comunicato - ed a reinserire il titolo stesso con mod.8-SM, nonché il nuovo piano di frazionamento col citato tasso del 27,50% con il mod.9-SM;

- oppure, appena a conoscenza dell'ammontare degli interessi determinati dal Servizio meccanizzazione sulla base del tasso a suo tempo comunicato, a integrare direttamente detto ammontare, inserendo la differenza in archivio con il mod.8-SM.

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