Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 51 del 10 agosto 1982
Oggetto: Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - Decreto interministeriale 15 maggio 1982.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1982 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 15 maggio 1982 che ha fissato nella misura dei 26,75% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori di legge.
La nuova misura d'interesse decorre dalla data del decreto e, pertanto, sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione dal 15 maggio 1982.
Come è noto, ai fini dell'applicazione del tasso di interesse, si è finora fatto riferimento al tasso previsto dal Decreto in vigore alla data di formale autorizzazione delle rateazioni o dilazioni ancorché le relative istanze fossero state presentate anteriormente alla data di entrata in vigore di un successivo decreto.
Un riesame della materia ha posto in luce, peraltro, la indubbia disparità di trattamento che si verifica tra datori di lavoro i quali avanzano istanza il cui accoglimento rientra nelle competenze delle Unità operative e quelli nei confronti dei quali l'autorizzazione deve essere concessa dai competenti Organi superiori.
In questi ultimi casi, infatti, l'inevitabile lasso di tempo intercorrente tra data di presentazione dell'istanza e data del formale - accoglimento, ha comportato, rispetto ai primi, la possibilità di dover corrispondere interessi calcolati sulla base di un tasso superiore a quello vigente all'atto di presentazione della istanza.
Al fine di ovviare a tale inconveniente, si dispone che, a decorrere dalla predetta data del 15 maggio 1982, nei casi in cui la competenza ad accogliere le istanze in parola spetti ad Organi diversi dalla Sede, sia applicato il tasso di interesse vigente al momento in cui la Sede stessa comunica ai datori di lavoro i piani di rateazione o di dilazione, sottolineando peraltro la provvisorietà dell'autorizzazione alla rateazione o dilazione atteso che tali autorizzazioni dovranno essere formalizzate dagli Organi competenti.
Per quanto concerne la trasmissione a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, dei dati relativi ai provvedimenti in parola, la Sede dovrà indicare nel mod. 9-S.M. anziché la data dell'istanza, quella dell'autorizzazione.
Restano immutate le disposizioni impartite con circolare numero 60/1981 per le aziende in crisi di cui al 2°
comma dell'articolo 13 del D.L. del 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge del 26 settembre 1981, numero 537.