Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 35 del 5 giugno 1985
Oggetto: Assegno di incollocabilità. Natura dei "postumi".
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l'avviso che, ai fini della concessione dell'assegno di incollocabilità, non debba avere rilevanza la natura della invalidità che da origine allo stato di "incollocabile" dell'invalido.
Le Sedi pertanto, accertata la regolarità sostanziale e formale della prescritta certificazione (v. circolari nn.
26/1980 e 15/1983), potranno disporre, nei confronti degli aventi diritto, l'erogazione dell'assegno sulla base della dichiarazione di incollocabilità rilasciata dai competenti UPLMO.
Per quanto concerne la decorrenza della prestazione di cui trattasi, il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi dell'Istituto, ha ribadito che la decorrenza stessa debba essere fissata al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Di conseguenza si confermano le disposizioni impartite al riguardo con la citata circolare n. 15/1983.