• Non ci sono risultati.

35 del 5 giugno 1985 Oggetto: Assegno di incollocabilità

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "35 del 5 giugno 1985 Oggetto: Assegno di incollocabilità"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 35 del 5 giugno 1985

Oggetto: Assegno di incollocabilità. Natura dei "postumi".

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l'avviso che, ai fini della concessione dell'assegno di incollocabilità, non debba avere rilevanza la natura della invalidità che da origine allo stato di "incollocabile" dell'invalido.

Le Sedi pertanto, accertata la regolarità sostanziale e formale della prescritta certificazione (v. circolari nn.

26/1980 e 15/1983), potranno disporre, nei confronti degli aventi diritto, l'erogazione dell'assegno sulla base della dichiarazione di incollocabilità rilasciata dai competenti UPLMO.

Per quanto concerne la decorrenza della prestazione di cui trattasi, il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi dell'Istituto, ha ribadito che la decorrenza stessa debba essere fissata al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Di conseguenza si confermano le disposizioni impartite al riguardo con la citata circolare n. 15/1983.

Riferimenti

Documenti correlati

SMILE FREEROLL DEL 02/11/2017 ELENCO NICKNAME AVENTI DIRITTO..

jodens Scaldabagno pisolino2010 napo1968 Devasta76 Jolly852 Lullaboy1 guglielmo91 Emilia19841 katya782 Petunia2 atirannax1. leone510

COMUNALE COSTITUENTI L’ESERCIZIO DELLA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. Si informa che alla seduta della Commissione prenderanno parte, il Presidente C.d.A.

Si ricorda ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggio, che il 31.07.2013 scade il termine per comunicare al Comune gli

Inoltre la Direttiva CE 1999/70 (Accordo Quadro sopra citato) non impedisce, in linea di principio, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o

Considerato che la mancata produzione del Passoe non costituisce causa di esclusione, tutte le società sono state ammesse alla prosecuzione della procedura ed è stato

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim- borsi spesa a favore di volontari e/o del personale).. nel caso in cui i compensi per

• i raggruppamenti italiani compresi cooperative, consorzi e società consortili, iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi,