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155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica"

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 53 del 01 dicembre 1993

Oggetto: Legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993: "Misure urgenti per la finanza pubblica" - Articolo 14: disposizioni varie in materia infortunistica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993 è stata pubblicata la legge n. 243 del 19 luglio 1993 di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica".

Il provvedimento contiene, all'articolo 14 (v. testo coordinato all. n. 1), disposizioni di rilevante importanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura e costituisce un primo intervento verso la razionalizzazione della normativa nel settore e il riassetto economico-finanziario della relativa gestione.

CAMPO DI APPLICAZIONE 1. I soggetti protetti

La lettera b) del citato articolo 14 circoscrive il campo di applicazione della tutela per i lavoratori agricoli autonomi agganciandolo ai criteri e alle modalità previsti dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche (principalmente legge 9 gennaio 1963, n. 9).

Secondo la modifica intervenuta, pertanto, la tutela infortunistica ricorre nei confronti di:

- coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abitualmente, ossia in maniera esclusiva o prevalente, si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame (articolo 1 della legge n. 1047/1957). Per attività "prevalente" si intende quella che impegni le suddette persone per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per essi la maggior fonte di reddito (articolo 2 della legge n. 9/1963);

- appartenenti ai rispettivi nuclei familiari e cioè familiari in senso stretto, parenti e affini entro il quarto grado ed esposti regolarmente affidati che esercitano le medesime attività sugli stessi fondi (combinato disposto degli articoli 1 della legge n. 1047/1957 e 3, comma 2, della legge n. 9/1963).

I parenti e affini oltre il quarto grado dovranno essere compresi tra i lavoratori agricoli dipendenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 205 del Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le attività tutelate

Sempre come conseguenza delle innovazioni in esame, due sono le condizioni perché operi la tutela:

- che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (art. 2, comma 1, della legge n. 9/1963);

- che il fabbisogno per la coltivazione del fondo sia pari o superiore a 104 giornate lavorative annue per i coltivatori diretti e a 120 per i mezzadri e i coloni (come si desume indirettamente dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge).

COLLEGAMENTI CON LO SCAU

Coincidendo ora sostanzialmente il campo di applicazione dell'intervento assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con quello del trattamento pensionistico previsto per gli stessi soggetti, le Unità periferiche, ai fini della corretta individuazione dei lavoratori agricoli autonomi da ammettere o meno alla tutela, dovranno acquisire presso le Sedi provinciali dello SCAU la conferma di iscrizione nei ruoli dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. avendo cura di indicare, nella richiesta di attestazione, oltre al nominativo della persona infortunata anche il nominativo e i dati anagrafici del

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titolare dell'azienda agricola, essendo gli stessi ruoli impostati per "nuclei".

Attestazione SCAU

A questo proposito, ponendosi l'attestato dello SCAU come presupposto di tutela, nel senso che ne sono esclusi i soggetti che non sono iscritti per mancanza dei requisiti previsti, e necessario che le Unità periferiche concordino preventivamente con le Sedi SCAU le procedure più idonee al fine di evitare ritardi nella definizione delle pratiche.

Si allega, ad ogni buon fine, copia della circolare n. 44 del 31 maggio 1993 diramata dallo SCAU alle proprie Sedi provinciali, in merito allo stesso problema (cfr. all. 2).

PRESTAZIONI ECONOMICHE

1. Liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

La lettera d) dell'articolo 14 stabilisce che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta deve essere liquidata sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori nell'industria.

Così come formulato, il provvedimento sembrerebbe riferirsi a tutti i lavoratori agricoli, autonomi e subordinati, mentre in effetti non si può che confermare l'interpretazione che esso debba trovare applicazione solo nei confronti dei lavoratori agricoli autonomi. Tale interpretazione si inquadra nella logica della norma volta a razionalizzare e contenere la spesa proprio nel settore del lavoro agricolo autonomo la cui gestione presenta il maggior squilibrio finanziario.

L'estensione della norma anche al lavoro agricolo subordinato determinerebbe inoltre - per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, soggetti alla disciplina della gestione ordinaria ex lege n. 54 del 26 febbraio 1982 - non solo un peggioramento del trattamento indennitario, ma anche il venir meno della corrispettività tra prestazione e contribuzione oggi esistente.

Questa Direzione generale ha tempestivamente informato di tale linea interpretativa il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Come diretta conseguenza del riferimento alla retribuzione minima giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dell'industria, la successiva lettera e) prevede che la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite a superstiti debba essere pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria.

3. Rivalutazione delle rendite

La lettera c) dell'articolo 14 fissa, per la rivalutazione delle rendite agricole, lo stesso coefficiente di variazione previsto per il settore industriale dall'articolo 116 del citato Testo Unico.

A partire dalla prossima rivalutazione, pertanto, si avrà un unico coefficiente per le rendite del settore industriale e del settore agricolo, con i conseguenti effetti sia sulla riliquidazione delle rendite agricole in corso, sia sulla liquidazione delle nuove.

EFFICACIA NEL TEMPO

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° giugno 1993 e si applicano, in base ai principi che reggono la successione delle leggi nel tempo, a fatti, "status" e situazioni posteriori alla data di inizio della vigenza, nonché agli effetti, a tale data non ancora esauriti, del rapporto già esistente. Si precisa anche che la norma in esame, non avendo effetto retroattivo e in assenza di una specifica previsione in tal senso, non può incidere sulla disciplina giuridica del fatto o dell'atto generatore del rapporto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre sentenza Cassazione n. 2705 del 1982).

In armonia con quanto precede, si forniscono le istruzioni circa la disciplina da applicare a talune situazioni pregresse, ritenute maggiormente ricorrenti.

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- In caso di infortunio anteriore al 1° giugno 1993 la cui durata si protrae dopo il 31 maggio 1993, la relativa indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta andrà liquidata con le vecchie disposizioni sino al 31 maggio compreso e con le nuove dal 1° giugno 1993.

- In caso di infortunio anteriore al 1° giugno 1993 e di rendita decorrente da data successiva al 31 maggio 1993, dovrà applicarsi il nuovo regime.

- In caso di infortunio occorso anteriormente al 1° giugno 1993 a persone non più tutelabili con l'entrata in vigore della nuova legge, spettano ugualmente le prestazioni infortunistiche la cui misura, tuttavia, sarà determinata, dal 1° giugno 1993 in poi, in base alle nuove disposizioni.

Infine, va ricordato che la legge di conversione n. 243/1993 ha soppresso la lettera a) dell'articolo 14 del D.L. n. 155/1993, che introduceva, ai fini sia contributivi sia risarcitivi, il limite massimo di età per tutti i lavoratori agricoli, fissandolo in 65 anni per gli uomini e in 60 per le donne.

Di conseguenza, riprendendo efficacia dal 1° giugno 1993 la disciplina precedente quanto al requisito dell'età, le Unità periferiche dovranno riassumere in esame i casi denunciati nel periodo 1° giugno-21 luglio 1993 (giorno antecedente alla decorrenza della norma di conversione) e non ammessi a tutela per mancanza, appunto, del requisito temporale dell'età.

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