• Non ci sono risultati.

Sedi di Aversa e Parma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Sedi di Aversa e Parma"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 1 del 17 gennaio 1994

Oggetto: Variazione nell'organizzazione periferica dell'Istituto. Sedi di Aversa e Parma.

Si comunica che è entrata in funzione la Sede di Aversa (già denominata Caserta 2) nello stabile di Piazza Bernini - Palazzo Center, s.n.c.- CAP 81031, incorporando lo sportello restazioni ivi operante in Via L. Da Vinci - P.co Coppola.

Alla predetta Sede viene attribuito il codice amministrativo n. 33310, già della ex Sede di Caserta 2, e di conseguenza viene soppresso lo Sportello prestazioni di Aversa avente codice amministrativo 33330.

I numeri telefonici collegati al centralino sono i seguenti:

centralino: 081/ 89.01.061 - 89.01.994;

C.E.D.: 081/89.01.996;

FAX: 081/5032152.

Per quanto concerne la competenza territoriale dell'Unità questa comprende le località che ricadono nelle Unità Sanitarie Locali di seguito riportate:

- U.S.L. CE019 - U.S.L. CE020

Con l'occasione si comunica il trasferimento della Sede di Parma nello stabile di Via Abbeveratoia n. 71/A.

I nuovi recapiti telefonici sono i seguenti:

centralino: 0521/ 98.08.85;

FAX: 0521/ 98.45.03;

C.E.D.: 0521/ 98.40.19;

DIRIGENTE: 0521/ 98.41.97;

Riferimenti

Documenti correlati

-introduzione del pensiero computazionale nella didattica matematico-scientifica in via sperimentale in alcune delle classi 3,4 e 5 con insegnanti formati-monitoraggio

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di

165(accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea) devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del

Il candidato favorevolmente selezionato sarà invitato, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, a far pervenire all'Amministrazione, nel termine richiestogli,

Al fine di garantire misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 adottabili in ambito scolastico, in vista della ripartenza delle

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato; con sentenza passata

488/1999, prevedeva la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con conseguente applicazione della tariffa, a decorrere dai termini (previsti dal regime transitorio

2. Comunica tempestivamente, la partecipazione ad organizzazioni formali o informali che possano interferire con lo svolgimento dell’attività della Società e/o della Scuola o