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20 dell'11 aprile 1990 Oggetto: Posizioni assicurative con forme di pagamento semestrali o trimestrali

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 20 dell'11 aprile 1990

Oggetto: Posizioni assicurative con forme di pagamento semestrali o trimestrali. D.M. 13 dicembre 1989 di approvazione della delibera n. 92 adottata dal Consiglio di amministrazione il 26 luglio 1989.

Nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1989 è stato pubblicato il D.M. 13 dicembre 1989 (all. n.

1), in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che ha reso operante a tutti gli effetti la delibera n. 92 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 26 luglio 1989.

Con la citata deliberazione sono stati modificati, come è noto, gli articoli 28 e 44 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, relativamente ai quali - e secondo le esigenze operative che di volta in volta sorgeranno - saranno diramate specifiche istruzioni.

Per quanto, in particolare, concerne l'argomento in oggetto, il testo dell'articolo 28 del Testo Unico, così come modificato, non contiene più alcuna previsione sulla facoltà per l'Istituto di consentire al datore di lavoro di pagare il premio in forma semestrale o trimestrale.

Pertanto, con il 1° gennaio 1991, tutte le posizioni assicurative con forme di pagamento semestrale o trimestrale dovranno essere ricondotte al sistema ordinario che prevede il pagamento dei premi in forma annuale e la presentazione di un'unica dichiarazione delle retribuzioni, secondo le modalità al riguardo previste, per la generalità dei datori di lavoro, dal citato articolo 28 nonché dall'articolo 44, anch'esso modificato dal decreto in argomento.

Analogamente, con decorrenza immediata, non dovranno più essere istituite posizioni assicurative con forme di pagamento diverse da quella ordinaria annuale.

Le Unità operative assumeranno, nei confronti dei datori di lavoro interessati e delle rispettive organizzazioni di categoria a carattere locale, ogni utile iniziativa intesa a realizzare compiutamente, evitando comunque ripercussioni negative nei rapporti con l'utenza, la nuova disciplina utilizzando anche l'unito fac-simile di comunicazione (all. n. 2).

Si ritiene utile ricordare che le presenti disposizioni non riguardano le posizioni assicurative regolate con premi speciali unitari determinati in misura trimestrale (facchini, barrocciai ed ippotrasportatori) o mensile (pescatori delle acque interne e della piccola pesca).

I risultati conseguiti dall'attività posta in essere, ai fini che interessano, dalle Unità operative saranno resi noti dalle rispettive Direzioni regionali, interregionali e provinciale di Bolzano nonché dalla Sede regionale di Aosta a questa Direzione generale - Servizio rischi entro il 30 giugno 1990.

E' abrogata la circolare n. 73/1984.

Allegato n. 2 alla lett.circ.

SEDE P.A. n.

DITTA ________________

________________

Modalità di pagamento del premio.

D.M. 12 dicembre 1989 pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1989.

(2)

Il decreto ministeriale indicato in oggetto ha approvato la delibera n. 92/1989 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL con la quale vengono modificati gli articoli 28 e 44 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Pertanto, con il 1° gennaio 1991, la posizione assicurativa intestata a codesta Ditta non potrà più fruire delle modalità di pagamento del premio in forma semestrale o trimestrale e sarà ricondotta d'ufficio alla forma annuale di pagamento con conseguente presentazione di un'unica dichiarazione delle retribuzioni (entro il 30 gennaio).

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli sportelli della scrivente Sede.

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