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contenente norme volte a salvaguardare e valorizzare, con nuovi incentivi ed agevolazioni, le zone montane in linea con il disposto dell'articolo 44 della Costituzione.

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 11 del 27 febbraio 1995

Oggetto: Legge 31 gennaio 1994, n. 97: "Nuove disposizioni per le zone montane".

Nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1994 è stata pubblicata la legge 31 gennaio 1994, n.

97 contenente norme volte a salvaguardare e valorizzare, con nuovi incentivi ed agevolazioni, le zone montane in linea con il disposto dell'articolo 44 della Costituzione.

La norma presenta un contenuto innovativo e largamente in deroga rispetto alle norme comuni e tende alla promozione delle zone montane mediante, tra l'altro, interventi sulle attività economiche intese in senso lato, sia pur collegate all'habitat montano.

Si illustrano qui di seguito i tratti salienti delle disposizioni in esame.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tra i provvedimenti contenuti nella norma, particolare interesse per l'Istituto presenta l'articolo 18 che stabilisce l'esonero da oneri previdenziali per quelle imprese e datori di lavoro operanti nei comuni montani che assumono a tempo parziale o in forma stagionale coltivatori diretti residenti negli stessi comuni e iscritti allo SCAU.

Per la stipula di tali rapporti di lavoro, in coerenza con i criteri di ampiezza e liberalità contenuti nella legge, vengono previste deroghe alle norme sul collocamento della mano d'opera.

2. DATORI DI LAVORO

Interessati al beneficio dell'esonero da qualsiasi forma di contribuzione sono le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, precisandosi che elemento condizionante non è la residenza legale, bensì le località dove effettivamente vengono svolte le lavorazioni.

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si fa inoltre presente che la dizione generica della norma induce a ritenere ricompresi nell'agevolazione le imprese e i datori di lavoro che esercitano la loro attività in qualsiasi settore, anche diverso da quello agricolo.

3. TERRITORIO

Le disposizioni della legge in parola si applicano ai territori delle comunità ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'articolo 1, punto 3, della legge stessa, inoltre, precisa che per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione.

4. SOGGETTI ASSICURATI

Deve trattarsi di coltivatori diretti regolarmente iscritti allo SCAU.

Altra condizione è che i coltivatori diretti risiedano negli stessi comuni identificati come montani ai sensi del precedente punto 3.

5. ATTIVITA' PROTETTE

I benefici sono previsti solo ed esclusivamente per lavori a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.

863, nonché in forma stagionale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6. CONTRIBUZIONE

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Le imprese e i datori di lavoro, come specificati al precedente punto 2, fruiscono dell'esonero totale da qualsiasi forma contributiva, compresi i premi INAIL.

7. PRESTAZIONI ECONOMICHE

Su esplicita previsione del comma 3 dell'articolo 18, il coltivatore diretto che subisca un infortunio in occasione delle attività svolte alle dipendenze delle imprese e dei datori di lavoro di cui al punto 2 ha diritto alle stesse forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo agricolo e cioè a quelle spettanti al coltivatore diretto infortunato ai sensi dell'articolo 14 delle legge n. 243/1993.

8. GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Nonostante l'esonero totale contributivo si ritiene che, in connessione con la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia pure a tempo parziale o stagionale, le imprese e i datori di lavoro di cui sopra siano tenuti a tutti gli altri obblighi previsti in materia infortunistica per i datori di lavoro, sia industriali che agricoli.

Particolarmente per le imprese che rientrano nella tutela di cui al Titolo I del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni, occorre instaurare, ove già non esistente, un rapporto assicurativo e di conseguenza registrare sui libri di lavoro i nominativi dei soggetti assicurati, nonché gli elementi retributivi loro corrisposti.

Analogamente scatta l'obbligo di denunciare infortuni e malattie professionali con l'indicazione, al posto degli elementi salariali, che trattasi di soggetto assunto in via stagionale o/e a tempo parziale ex articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Naturalmente, in caso di datore di lavoro che svolga attività rientrante nella tutela di cui al titolo II del citato Testo Unico, trattandosi di attività a tempo determinato, nessun adempimento gli compete per quanto riguarda la denuncia d'infortunio.

Si rende, tuttavia, indispensabile acquisire dallo stesso una dichiarazione che attesti la particolare forma di assunzione ex articolo 18 della legge in esame, e ciò al fine di individuare le prestazioni spettanti in caso d'infortunio.

In coerenza con quanto precede l'evento infortunistico, sia esso di natura industriale o agricola, svolgerà ogni conseguente riflesso, compreso l'eventuale coinvolgimento della responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

9. ADEMPIMENTI SCAU

La qualifica di coltivatore diretto, residente in zone definite dalla legge come montane, deve essere attestata da certificazione SCAU.

In analogia a quanto disposto con circolare n. 53/1993 a seguito della citata legge n. 243/1993, l'acquisizione agli atti della pratica di tale attestazione è condizione essenziale per il riconoscimento delle prestazioni assicurative infortunistiche.

Per velocizzare il procedimento, si conferma la necessità di accordi diretti con le locali Sedi dello SCAU.

10. EFFICACIA NEL TEMPO

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 è entrata in vigore il 25 febbraio 1994, ossia dopo il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.

Eventuali difficoltà che si dovessero presentare nel corso dell'esame delle singole fattispecie dovranno essere rappresentate a questa Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative.

Riferimenti

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