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Trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età, ai sensi dell’art

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DETPRES DEL 27 NOVEMBRE 2013 N. 303

Avv. Luigi La Peccerella.

Trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età, ai sensi dell’art. 16 del D.

Lgs. n. 503/1992, modificato dall’art. 72 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.

133/2008.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ed, in particolare, l’art. 72, comma 7, che ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs.

503/1992 rubricato “Prosecuzione del rapporto di lavoro” attribuendo alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà, in base alle proprie esigenze organizzative, di trattenere in servizio il dipendente che ne abbia fatto istanza in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi;

visto l’art. 9, comma 31, del citato Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.

122/2010 che ha assoggettato i trattenimenti in servizio di cui al richiamato art. 72 allo stesso regime giuridico e agli stessi vincoli autorizzatori e di spesa previsti per le assunzioni;

visto l’art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge n.214/2011, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

vista la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione “Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l.n.214 del 2011, c.d.

“Decreto salva Italia” – art.24 – limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni”;

visto il “Regolamento di attuazione dell’art. 72 del D.L. 112/2008 convertito in legge n.

133/2008, in applicazione della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge n. 214/2011”, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30 maggio 2012;

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visto l’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013 che, novellando il comma 11, primo periodo, dell’art. 2 del D.L. n.

95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ha limitato il divieto di assunzioni in caso di soprannumerarietà esclusivamente alle nuove assunzioni;

vista la nota del 6/11/2012 con la quale l’avv. Luigi La Peccerella, Avvocato generale dell’Istituto, ha manifestato la propria disponibilità al trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età, compiuto il 9 novembre u.s., e quindi oltre il 1° dicembre 2013;

visto l’art. 3 del suddetto “Regolamento” approvato con determinazione commissariale n.

174/2012 il quale stabilisce per i dipendenti che, al 31 dicembre 2011, avevano già maturato uno qualsiasi dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico come definiti dalla normativa vigente alla stessa data, di poter essere trattenuti in servizio a decorrere dal compimento del 65° anno di età;

vista la relazione del Direttore Generale in data 26 novembre 2013;

considerato che, nel caso di specie, le motivazioni sottese all’esercizio della facoltà di accogliere la richiesta di permanenza in servizio assurgono al rango di riscontri oggettivi, tenuto conto delle effettive elevate capacità professionali dimostrate dall’avv. La Peccerella durante la pluridecennale carriera presso l’Istituto in qualità di legale, atte ad assicurare una costante efficienza non solo dell’Avvocatura generale alla quale lo stesso é preposto, ma anche strumentali ad un proficuo ed assiduo sostegno alle attività dell’Ente;

tenuto conto, in particolare, della rilevanza dell’attività di supporto consulenziale svolta dall’avv. La Peccerella in ordine alle delicate iniziative correlate al nuovo ruolo dell’Istituto in campo sanitario, con specifico riferimento al complesso e articolato percorso attuativo dell’Accordo Quadro sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 2 febbraio 2012;

visti la nota DCRU del 20/09/2013 prot. n. 10502 con la quale l’Istituto ha formulato ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato la prescritta richiesta di autorizzazione nonché i relativi riscontri,

DETERMINA

di trattenere in servizio l’avv. Luigi La Peccerella – Avvocato generale dell’Istituto - per un biennio, dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2015, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art. 72 del D.L.112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

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