CONVENZIONE TRA
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) – Direzione regionale per il Veneto rappresentata dal Dott.
Alessandro Crisci nella qualità di Direttore regionale e
la Regione del Veneto rappresentata dal dr. Domenico Mantoan nella qualità di Segretario regionale per la sanità
per
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
PREMESSO CHE
l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l’INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
l’art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”;
in data 14 maggio 2013 l’INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto accordo quadro;
Tutto ciò premesso
le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
ART.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3
Individuazione delle strutture
1. L’INAIL e la Regione individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso, della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività e dell’accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l’INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
2. In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle di cui agli elenchi allegati 1 e 2 alla presente convenzione, della quale costituiscono parte integrante.
3. Gli elenchi delle strutture potranno essere periodicamente aggiornato d’intesa tra le parti a seguito dell’aggiornamento del rilascio dell’accreditamento istituzionale.
Art. 4
Convenzioni con le strutture
1. Gli schemi di convenzione ( all. 3 e 4 ) che l’INAIL stipulerà con le strutture di cui al precedente articolo prevederanno l’obbligo della struttura di erogare:
- le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e, per le strutture private accreditate, nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;
- le prestazioni integrative (extra LEA – all. 5 )
2. La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione.
L’impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla struttura.
3. L’INAIL si impegna a provvedere al monitoraggio sulla corretta attuazione dell’accordo e segnalare alla Regione Veneto le eventuali criticità.
Art. 5
Oneri delle prestazioni
Le prestazioni integrative (extra LEA) saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell’INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici abilitati dalla Regione del Veneto all’utilizzo del ricettario standardizzato regionale
Art.6 Durata
La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art.7
Recesso unilaterale
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
Art.8 Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, é competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art.9 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.
Venezia, data firma digitale Per l’Inail
Il Direttore regionale per il Veneto Dr. Alessandro Crisci
Per la Regione Veneto
Il Segretario regionale per la sanità Dr. Domenico Mantoan
Firma elettronica:
Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato ed assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 D. lgs. 7 marzo 2005, n° 82.
n.
progr Ulss Strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: branca 56 - Medicina fisica e riabilitazione
Codice
minis. DGR del Note
9 106 C.D.V. - Centro Diagnostico Veneto s.r.l. 202101 3033 14/12/10 BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
11 106 C.T.R. Centro medico di terapia fisica e riabilit. s.n.c. 202201 3048 14/12/10
13 106 Casa di cura Villa Berica s.p.a. 202601 3127 14/12/10
26 106 Studio radiologico San Lazzaro s.r.l. 201001 3272 21/12/10 BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
7 109 Unimedica medicina specialistica e riabilitazione srl 898 22/05/12sede operativa Mogliano Veneto (TV)
32 109 Arep Associazione Rieducativa Ente Privato - Onlus 323100 3017 14/12/10
33 109 Casa di cura Giovanni XXIII s.p.a. 322101 3123 14/12/10
35 109 Centro di Fisiokinesiterapia s.r.l. 321601 3276 21/12/10
39 109 Ospedale generale di zona classificato "San Camillo" 320401 3131 14/12/10 44 110 Casa di cura Anna e Sileno Rizzola s.p.a. 361501 3118 14/12/10
45 110 Centro di Fisiokinesiterapia s.r.l. 361401 3276 21/12/10
48 112 Antica Scuola Dei Battuti 441001 1080 26/07/11
52 112 Casa di cura Policlinico San Marco s.p.a. - Presidio ospedaliero 441801 3435 30/12/10
55 112 Essepienne S.p.A. 441201 3109 14/12/10
56 112 Ospedale classificato San Camillo (I.R.C.C.S) 400401 3132 14/12/10
57 112 Istituto Piave s.r.l. 445353 3428 30/12/10 BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE
PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
65 112 Ospedal classificato Villa Salus 440101 3136 14/12/10
66 112 Ospedale classificato San Raffaele Arcangelo 400001 3115 14/12/10
70 113 Centro Antalgik - Essepienne S.p.A. 481301 3109 14/12/10
71 113 Centro San Benedetto - Essepienne S.p.A. 481401 3109 14/12/10
76 113 Studio Fisioterapico Riviera s.r.l. 481601 3089 14/12/10
81 114 Poliambulatorio Vespucci s.r.l. 521201 3078 14/12/10
83 114 Veneta Clodiense - Mutua Pescatori Società Cooperativa 521301 3095 14/12/10
92 116 Uni X Medica s.r.l. 611153 3094 14/12/10 BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE
PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
99 116 Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale spa - Presidio
ospedaliero 609901 3113 14/12/10
100 116 Casa di cura Villa Maria s.r.l. 610001 3129 14/12/10
101 116 Cemes s.r.l. 601404 3036 14/12/10
103 116 Centro Fisioterapico Padovano del Gruppo Veneto Diagnostica e
Riab. s.r.l. 604902 3105 14/12/10
104 116 Centro Medico di Fisioterapia s.r.l. 607801 3102 14/12/10 105 116 Centro Medico di Fisioterapia s.r.l. 611150 3102 14/12/10 107 116 Centro Medico Fisioguizza del Gruppo Veneto Diagnostica e Riab.
s.r.l. 611112 3105 14/12/10
all. 1
n.
progr Ulss Strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: branca 56 - Medicina fisica e riabilitazione
Codice
minis. DGR del Note
112 116 Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità s.a.s. 609301 3044 14/12/10 BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
160 116 Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l. 607601 3056 14/12/10
162 116 Istituto Soncin s.a.s. 601201 3060 14/12/10
168 116 Poliambulatorio Arcella s.a.s. 600904 3074 14/12/10
174 116 Static s.r.l. 607301 3085 14/12/10
176 116 Studio Medico Serena s.r.l. 607901 3090 14/12/10
178 117 Centro Fisioterapico Ortore s.r.l. 642070 3041 14/12/10
184 117 Terme di Battaglia s.r.l. Stabilimento Termale "La Contea" 641401 3093 14/12/10
185 118 Casa di cura Città di Rovigo s.r.l. 682001 3122 14/12/10
186 118 Casa di cura S. Maria Maddalena s.p.a. 681901 3124 14/12/10
187 118 Centro Attività Motorie s.r.l. 681801 3264 21/12/10
188 118 Centro Medico Polesano s.r.l. 681702 3042 14/12/10
192 119 Casa di cura Madonna della Salute s.r.l. - Presidio ospedaliero 720501 3120 14/12/10
197 120 Casa di cura San Francesco s.p.a. 764601 3116 14/12/10
199 120 Centro Diagnostico Città di Verona s.r.l. 765601 3274 21/12/10
200 120 Tecnomed Verona 768107 3273 21/12/10
BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
202 120 Centro Riabilitativo Veronese Casa di cura privata s.r.l. 764501 3130 14/12/10
203 120 Dr. Biancardi Gianfranco 761901 2983 14/12/10
208 120 Medical s.a.s. 765102 3429 30/12/10
211 120 Prof. Antonio Squassabia Radiologia e terapia fisica s.a.s. 764401 3081 14/12/10 BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA
212 120 Centro Fisioterapico "San Camillo" 768154 3426 30/12/10 213 120 Static Centro Chiroterapeutico di Verona s.r.l. 763301 3271 21/12/10 217 122 Casa di cura polispecialistica Dr. Pederzoli s.p.a. - Presidio
ospedaliero 842101 3137 14/12/10
218 122 Casa di cura Villa Garda s.p.a. 842201 3128 14/12/10
222 122 Ospedale classificato "Sacro Cuore Don Calabria" 840401 3134 14/12/10
all. 2
AZIENDA DIRETTORE GENERALE
ULSS 1 FARONATO PIER PAOLO
TEL. 0437-516710
via Feltre, 57 CELL.
32100 BELLUNO FAX 0437-27717
dir.generale@ulss.belluno.it
ULSS 2 RASI CALDOGNO ADRIANO
TEL. 0439-883603
Via Bagnols sur Cèze, 3 CELL.
32032 FELTRE BL FAX 0439-883714
direzione.generale@ulssfeltre.veneto.it
ULSS 3 COMPOSTELLA FERNANDO ANTONIO
TEL. 0424-885200-1
Via Dei Lotti, 40 CELL.
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) FAX 0424-885202
direttore.generale@aslbassano.it
ULSS 4 CARRARO DANIELA
TEL.0445-389201
Via Rasa, 9 CELL.
36016 THIENE VI FAX 0445-389492
dgen@ulss4.veneto.it
ULSS 5 CENCI GIUSEPPE
TEL. 0444-479613
via Trento, 4 CELL.
36071 ARZIGNANO VI FAX 0444-675833
direzione.generale@ulss5.it
ULSS 6 ANGONESE ERMANNO
TEL. 0444-753465
Via Rodolfi, 37 CELL.
36100 VICENZA FAX 0444-753326
direzione.generale@ulssvicenza.it
ULSS 7 DEI TOS GIAN ANTONIO
TEL. 0438-664404 /53
Via Lubin, 16 CELL.
31053 PIEVE DI SOLIGO TV FAX 0438-664478
direzione.generale@ulss7.it
ULSS 8 SIMONI BORTOLO
TEL. 0423-526325 - 55270
Via Forestuzzo, 41 CELL.
31011 ASOLO TV FAX 0423-526300
dirgenerale@ulssasolo.ven.it
ULSS 9 ROBERTI GIORGIO
TEL.0422-323217/18 - 591811
Borgo Cavalli, 42 CELL.
31100 TREVISO FAX 0422-547664
segdirgentv@ulss.tv.it
ULSS 10 BRAMEZZA CARLO
TEL.0421-228016/17
Piazza De Gasperi, 5 CELL.
30027 SAN DONA' DI PIAVE VE FAX 0421-220968
direttore.generale@ulss10.veneto.it
ULSS 12 DAL BEN GIUSEPPE
TEL.041-2608948/9 Via Don Federico Tosatto, 147 CELL.
30174 VENEZIA MESTRE FAX 041-2607870
direzione.generale@ulss12.ve.it
AZIENDA DIRETTORE GENERALE
ULSS 13 GUMIRATO GINO
TEL.041-5795118/9
Via Mariutto , 76 CELL.
30035 Mirano VE FAX 041-5795129
direzionegenerale.mirano@ulss13mirano.ven.it
ULSS 14 DAL BEN GIUSEPPE (commissario)
TEL. 041-5534725 -769
Strada Madonna Marina, 500 CELL.
30019 CHIOGGIA VE FAX 041-5534726
direttore.generale@asl14chioggia.veneto.it
ULSS 15 BENAZZI FRANCESCO
TEL. 049-9424000-1-3
Via Casa di Ricovero, 40 CELL.
35013 CITTADELLA PD FAX 049-9424012
direzione_generale@ulss15.pd.it
ULSS 16 BRAZZALE URBANO
TEL. 049-8218324
Via E. degli Scrovegni, 14 CELL.
35131 PADOVA FAX 049-8211974
dirgen.ulss16@sanita.padova.it
ULSS 17 PAVESI GIOVANNI
TEL. 0429-788407
Via G. Marconi, 19 CELL.
35043 MONSELICE FAX 0429-788235
direzione.generale@ulss17.it
ULSS 18 ORSINI ARTURO
TEL. 0425-393615
Via Tre Martiri, 89 CELL.
45100 ROVIGO FAX 0425-393616
orsini.segreteria@azisanrovigo.it
ULSS 19 GIRARDI PIETRO
TEL. 0426-940513/4
Piazzale degli Etruschi, 9 CELL.
45011 ADRIA RO FAX 0426-940481
direttore.generale@ulss19adria.veneto.it
ULSS 20 BONAVINA M. GIUSEPPINA
TEL. 045-8075510/5514
Via Valverde, 42 CELL.
37122 VERONA FAX 045-8075609
direzione.generale@ulss20.verona.it
ULSS 21 PICCOLI MASSIMO
TEL. 0442-622200
Via Gianella, 1 CELL.
37045 LEGNAGO VR FAX 0442-622782
direttore.generale@aulsslegnago.it
ULSS 22 DALL'ORA ALESSANDRO
TEL. 045-6712922 Via Carlo Alberto Dalla Chiesa CELL.
37012 BUSSOLENGO VR FAX 045-6712277
direzione.generale@ulss22.ven.it AZIENDA OSPEDALIERA DARIO CLAUDIO
PADOVA TEL. 049-8212105- 6-7
Via Giustiniani, 2 CELL.
35128 PADOVA FAX 049-8213395
dir.gen@sanita.padova.it AZIENDA OSPEDALIERA CAFFI SANDRO UNIVERSITARIA INTEGRATA TEL. 045-8122301/ 1294
VERONA CELL.
P.le A. Stefani, 1 FAX 045-8122024
all. 3 CONVENZIONE
TRA
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Veneto - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 rappresentata dal Dott.
E
Struttura pubblica X, codice fiscale e partita IVA con sede e domicilio fiscale in , rappresentata da nella qualità di
PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE PREMESSO CHE
in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”;
in data ………… l’INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l’INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
La struttura X è inclusa nell’elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione) ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta
dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione
Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture pubbliche
La struttura X assume l’obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità temporanea assoluta:
- visita fisiatrica in regime di libera professione intramoenia aziendale, con onere a carico INAIL secondo la tariffa di cui all’allegato 1
- le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale
- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.
La inabilità temporanea per causa INAIL, tenuto conto della importanza del rapido recupero del lavoratore, viene assimilata ad una priorità B, ex DGR n. 600 del 13 luglio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui il medico prescrivente ritenga, per motivi clinici, di dover posticipare l’inizio della prestazione riabilitativa. Qualsiasi tipo di priorità dovrà essere accompagnata dalla dizione in chiaro “INAIL”.
La struttura X si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo, in ragione della patologia di cui è affetto l’infortunato, e comunque entro 10 gg. dalla presentazione dell’impegnativa dell’INAIL.
L’INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cure extra LEA.
La struttura XXX si impegna, in caso di priorità B, ad erogare le prestazioni non oltre 10 gg dalla data di ricezione dell’autorizzazione dell’INAIL.
L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla struttura.
Qualora i sanitari di Struttura .. X.. ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall’Istituto.
I flussi operativi verranno disegnati dall’INAIL e concordati con la singola struttura pubblica.
Art. 4
Corrispettivi delle prestazioni rese
Per le prestazioni integrative “extra LEA” la struttura X non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni, emetterà fattura per singolo assistito a carico dell’INAIL, con analitica indicazione delle causali.
Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell’impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall’assistito. L’Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse da Struttura X entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul (coordinate bancarie).
La struttura X si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.
Per le prestazioni incluse nei LEA la remunerazione avverrà nell’ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende Ulss di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale.
Art.5 Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art.6
Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura X, del requisito della regolarità contributiva.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.
Art.7 Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art.8 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.
all. 4 CONVENZIONE
TRA
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Veneto - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 rappresentata dal Dott.
E
Struttura privata X, codice fiscale e partita IVA con sede e domicilio fiscale in , rappresentata da nella qualità di
PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE PREMESSO CHE
in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”;
in data ……….. l’INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l’INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
La struttura X è inclusa nell’elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e
dei tecnopatici, su richiesta dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione
Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private
La struttura X assume l’obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità temporanea assoluta:
- le prestazioni richieste ed incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati
- le prestazioni integrative (extra LEA) richieste alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.
La inabilità temporanea per causa INAIL, tenuto conto della importanza del rapido recupero del lavoratore, viene assimilata ad una priorità B, ex DGR n. 600 del 13 luglio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui il medico prscrivente ritenga, per motivi clinici, di dover posticipare l’inizio della prestazione riabilitativa. Qualsiasi tipo di priorità dovrà essere accompagnata dalla dizione in chiaro “INAIL”.
Pertanto, in caso di priorità B, la struttura X si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, con onere a carico del SSR, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo, entro 10 gg. dalla presentazione della richiesta del medico di base.
L’INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cure extra LEA.
La struttura privata XXX si impegna altresì ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria connessa alla gravità della patologia e comunque non oltre 10 gg dalla data di ricezione dell’autorizzazione dell’INAIL.
L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla struttura.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell’1% dell’importo della fattura.
Qualora i sanitari di Struttura .. X.. ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall’Istituto.
I flussi operativi verranno disegnati dall’INAIL e concordati con la singola struttura privata accreditata.
Art. 4
Corrispettivi delle prestazioni rese
Per le prestazioni integrative “extra LEA” la struttura X non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni, emetterà fattura per singolo assistito a carico dell’INAIL, con analitica indicazione delle causali.
Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell’impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall’assistito. L’Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse da Struttura X entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul (coordinate bancarie).
La struttura X si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.
Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione del Veneto all’utilizzo del ricettario standardizzato il rimborso avverrà nell’ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende Ulss di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati.
Art.5 Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art.6
Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura X, del requisito della regolarità contributiva.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
Art.7 Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art.8 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.
All.5