Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 13 del 12 febbraio 1999
Oggetto: Provvedimenti di riclassificazione. Decorrenza e prescrizione. Indebito oggettivo. Disposizioni applicabili.
QUADRO NORMATIVO
Articoli 13 e 14 D.M. 18 giugno 1988.
Articolo 3, comma 9, lett. b), legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articoli 2033, 2934, 2938, 2946 e 2948 Codice Civile.
PREMESSA
Con circolare n. 32 del 10 maggio 1996 sono state fornite istruzioni per l'applicazione, anche in materia di accertamento e riscossione dei premi e contributi di assicurazione dovuti all'Istituto, del termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In specifico riferimento alla materia riclassificativa, nel punto 6) della predetta circolare si è disposto che
"Fermo restando il principio generale contenuto negli articoli 13 e 14 delle modalità di applicazione della Tariffa dei premi, in virtù del quale il provvedimento di riclassificazione ha effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, per effetto delle nuove disposizioni normative la decorrenza della riclassificazione non potrà comunque superare il limite della prescrizione quinquennale".
Tale disposizione ha suscitato dubbi interpretativi ed incertezze applicative che, a seguito di un più approfondito esame del quadro normativo vigente, rendono necessario fornire i seguenti chiarimenti.
PROVVEDIMENTI DI RICLASSIFICAZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO
La disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione anche in materia riclassificativa che, come è noto, è disciplinata dagli articoli 13 e 14 delle modalità di applicazione della vigente Tariffa dei premi, approvata con D.M. 18 giugno 1988 ed entrata in vigore il 1° luglio dello stesso anno.
In virtù delle disposizioni contenute nei citati articoli, una volta accertato che la classificazione e tassazione applicate sono errate, l'Istituto deve provvedere alla relativa rettifica.
La riclassificazione deve essere effettuata dall'Istituto, "d'ufficio", a prescindere dalla eventuale richiesta del datore di lavoro, e ciò sia in caso di riclassificazioni "sfavorevoli" al datore di lavoro (applicazione di un tasso medio superiore a quello precedentemente notificato), sia in caso di riclassificazioni "favorevoli" al datore di lavoro (applicazione di un tasso medio inferiore a quello precedentemente notificato).
In linea generale, il provvedimento di riclassificazione ha effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, anche ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio, e deve contenere l'oscillazione del nuovo tasso medio per gli anni di riferimento.
La suddetta decorrenza, indicata dagli articoli 13 e 14 delle modalità di applicazione della vigente Tariffa dei premi, costituisce il "principio generale" in materia riclassificativa, ma subisce una parziale deroga nel caso di riclassificazioni riguardanti periodi eccedenti il termine di prescrizione.
Come già precisato con precedenti istruzioni e circolari, in detti ultimi casi la retrodatazione dei provvedimento di riclassificazione non può oltrepassare il limite della prescrizione, fermo restando che, ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio, è necessario accertare la data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, almeno nel quadriennio precedente, utile per applicare l'oscillazione.
A seguito della introduzione del termine di prescrizione quinquennale, di cui all'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella citata circolare n. 32/1996 si è appunto disposto che, fermo restando l'enunciato principio generale, la retrodatazione del provvedimento
di riclassificazione non può oltrepassare il limite della prescrizione quinquennale, salvo ovviamente quanto già indicato ai fini dell'oscillazione del tasso medio.
Alla luce delle precedenti circolari ed istruzioni in materia, ed in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve pertanto affermarsi che:
- il provvedimento di riclassificazione deve essere adottato dall'istituto, su domanda del datore di lavoro o d'ufficio, qualora sia accertato che la classificazione e la tassazione applicate sono errate: il provvedimento
"d'ufficio" è obbligatorio anche nel caso di riclassificazione "favorevole" al datore di lavoro;
- il provvedimento deve essere retrodatato alla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, anche ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio;
- qualora la riclassificazione riguardi periodi superiori al quinquennio, la retrodatazione deve essere però limitata al quinquennio precedente, salvo quanto chiarito ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio.
Si rammenta, infine, che nel caso di riclassificazioni "sfavorevoli" al datore di lavoro, l'Istituto dovrà procedere alla richiesta dei maggiori premi dovuti, per gli importi determinati nel provvedimento di riclassificazione (al massimo quelli dei quinquennio antecedente la riclassificazione) ed applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Nel caso di riclassificazioni "favorevoli" al datore di lavoro, invece, l'Istituto dovrà procedere al rimborso dei maggiori premi versati, per gli importi determinati nel provvedimento di riclassificazione (al massimo quelli dei quinquennio antecedente la riclassificazione).
Per detti ultimi casi, occorre precisare che, ai fini del rimborso delle eccedenze, non occorre la domanda del datore di lavoro, essendovi tenuto a procedervi d'ufficio l'Istituto.
A decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso delle somme eccedenti, anche in sede amministrativa, sono dovuti gli interessi legali, attualmente pari al 2,5% annuo. Detti interessi, pertanto, non possono essere riconosciuti nel caso di riclassificazione "favorevole" applicata d'ufficio o, in generale, in mancanza di specifica domanda del datore di lavoro.
A chiarimento di quanto sopra esposto, si riportano i seguenti esempi:
1. Provvedimento di riclassificazione adottato il 30 novembre 1998 per errore classificativo, risalente al 1°
gennaio 1994.
La retrodatazione del provvedimento opera dal 1° gennaio 1994, sia nel caso di riclassificazione
"sfavorevole", sia nel caso di riclassificazione "favorevole".
2. Provvedimento di riclassificazione adottato il 30 novembre 1998, d'ufficio o su domanda presentata il 17 agosto 1995, per errore classificativo risalente al 1° gennaio 1992.
La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, sia nel caso di riclassificazione "sfavorevole" sia nel caso di riclassificazione
"favorevole".
INDEBITO OGGETTIVO
In riferimento alle riclassificazioni con effetto retroattivo "favorevoli" al datore di lavoro, le disposizioni sopra illustrate possono subire una parziale deroga qualora ricorra l'Istituto dell'"indebito oggettivo".
Occorre rammentare che, nella specifica materia, si ha "indebito oggettivo" allorchè:
- il datore di lavoro abbia versato premi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti;
- il versamento eccedente sia riconducibile ad errata classificazione e tassazione applicate;
- l'errata classificazione e tassazione dipenda da mero errore dell'Istituto.
Secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, la contestuale ricorrenza dei citati presupposti determina il diritto del datore di lavoro di ottenere il rimborso dei maggiori premi versati nel termine della prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
Anche in dette specifiche ipotesi, il provvedimento di riclassificazione deve essere adottato secondo le disposizioni sopra riportate, ma il limite massimo di retrodatazione del provvedimento può essere quello decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile.
A riguardo, va chiarito che, in virtù di quanto previsto dai menzionati articoli del codice civile, la retrodatazione decennale del provvedimento di riclassificazione è subordinata alla domanda del datore di lavoro, anche in sede amministrativa, finalizzata ad ottenere riclassificazione ed il rimborso delle eccedenze di premio versate.
In mancanza di detta domanda, anche in presenza dei citati presupposti, il provvedimento di riclassificazione deve essere retrodatato non oltre il limite massimo della prescrizione quinquennale introdotto dall'articolo 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo quanto in precedenza specificato.
A decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale attualmente pari al 2,5% annuo, fatta salva la prova di un maggior danno da dimostrare però in sede di contenzioso.
Si precisa che, ai fini dei riconoscimento degli interessi "a decorrere dalla data del pagamento" (invece che dalla data di domanda di rimborso) è necessario che in sede di contenzioso sia stata dichiarata la "mala fede" dell'Istituto.
Infine, si rammenta che il diritto agli interessi soggiace al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile. Pertanto, l'infruttuoso decorso del termine di cinque anni dalla data in cui il relativo diritto poteva essere esercitato comporta l'estinzione del diritto stesso, semprechè la prescrizione sia debitamente eccepita dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 2938 del codice civile.
Sul piano applicativo, ciò comporta che il computo degli interessi dovuti, da effettuare distintamente per ciascun pagamento, potrà decorrere, al massimo, dal quinquennio antecedente la data della domanda di rimborso.
A chiarimento di quanto sopra esposto, si riportano i seguenti esempi:
1. Provvedimento di riclassificazione "favorevole" adottato il 30 novembre 1998, su istanza di rettifica del datore di lavoro presentata il 30 aprile 1998, per errore classificativo addebitabile all'Istituto risalente al 1°
gennaio 1989.
La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile, e quindi dal 1° gennaio 1989.
E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate nell'intero periodo di retrodatazione, oltre agli interessi legali, se richiesti, dalla data di ciascun pagamento, ma nel limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Provvedimento di riclassificazione "favorevole" adottato d'ufficio il 30 novembre 1998, per errore classificativo addebitabile all'Istituto risalente al 1° gennaio 1988.
La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine quinquennale previsto dalla legge n.
335/1995, e quindi dal 1° gennaio 1994 (periodo assicurativo 1994).
E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate per gli anni 1994/1998, senza interessi.
Nel caso di successiva presentazione di domanda di rimborso, è tuttavia obbligatoria la ulteriore retrodatazione del provvedimento, nel limite della prescrizione decennale ex articolo 2946 del codice civile, e quindi dal 1° gennaio 1989 (periodo assicurativo 1989).
E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate per gli anni 1989/1998, nonché, se espressamente richiesti, gli interessi legali nel limite della prescrizione quinquennale ex articolo 2948 del codice civile.
ERRORE INDOTTO DA ERRONEA O INCOMPLETA DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO
L'accertato versamento di somme eccedenti i premi assicurativi dovuti non sempre configura un "indebito oggettivo".
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1169) l'"indebito oggettivo" non ricorre, infatti, quando i maggiori premi versati sono stati correttamente determinati dall'Istituto, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, solo successivamente riconosciute erronee o incomplete.
Va annotato che, in detti casi, il Supremo Collegio ha altresì escluso che il datore di lavoro abbia diritto a ripetere i maggiori premi versati, se non a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia di rettifica che, ai fini in parola, è stata ritenuta soggetta alle formalità prescritte dall'articolo 12 del T.U. n. 1124/1965.
In merito a quest'ultimo principio deve però osservarsi che le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte si riferiscono a fattispecie realizzatesi sotto il vigore del paragrafo 12 delle modalità di applicazione della precedente Tariffa dei premi, approvata con D.M. 14 novembre 1978 e vigente fino al 30 giugno 1988.
Riguardo alle fattispecie realizzatesi successivamente, soggette all'applicazione della vigente Tariffa dei premi, detti principi non possono trovare applicazione per effetto delle nuove disposizioni recate dagli articoli 13 e 14 delle relative modalità di applicazione, le quali dispongono che il provvedimento di riclassificazione abbia effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, fermo restando che la retrodatazione non può oltrepassare il limite della prescrizione quinquennale.
L'errore classificativo indotto dal datore di lavoro, pertanto, non ha alcuna influenza sulla decorrenza del provvedimento, che deve avere effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, nel limite della prescrizione quinquennale.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente esempio:
- Provvedimento di riclassificazione "favorevole" adottato il 30 novembre 1998, d'ufficio o su domanda di rettifica del datore di lavoro presentata il 30 aprile 1998, per errore classificativo addebitabile ad erronea o incompleta denuncia risalente al 1° gennaio 1988.
La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/1995, e quindi dal 1° gennaio 1994 (periodo assicurativo 1994).
E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate nel periodo 1994/1998, oltre gli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, se richiesti.
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN SEDE DI RICLASSIFICAZIONE - CASI PARTICOLARI
L'ultimo aspetto che si ritiene utile trattare nella presente circolare concerne l'individuazione delle disposizioni applicabili in sede di riclassificazione.
L'argomento assume attuale importanza per la corretta gestione dell'eventuale contenzioso, risultando evidente per l'Istituto la convenienza ad abbandonare le vertenze eventualmente instaurate a difesa di provvedimenti in ipotesi illegittimi.
Precedentemente all'approvazione della vigente Tariffa dei premi, il paragrafo 12 delle modalità di applicazione approvate con i D.M. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978 disponeva la decorrenza dalla data dell'errata classificazione soltanto per i provvedimenti di riclassificazione discendenti da incompleta od erronea denuncia del datore di lavoro. Per gli altri casi, invece, la decorrenza era fissata al primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento al datore di lavoro.
Alla luce della rilevata diversità, è del tutto evidente l'esigenza di individuare le disposizioni sul punto
applicabili al singolo provvedimento di riclassificazione.
Nessun problema interpretativo sorge per i provvedimenti emanati antecedentemente al 1° luglio 1988 (data di entrata in vigore della nuova "Tariffa Premi") e riguardanti periodi anteriori a tale data, nè per i provvedimenti di riclassificazione emanati dal 1° luglio 1988 e riguardanti periodi successivi a tale data, che devono essere adottati secondo la normativa vigente al momento della emanazione.
La decorrenza applicabile nell'uno e nell'altro caso è quella indicata dalla normativa vigente al momento della emanazione del provvedimento, e ciò per quanto concerne sia la tariffa vera e propria sia le relative modalità di applicazione.
Per i provvedimenti di riclassificazione con effetto anteriore al 1° luglio 1988, ma emanati nel vigore della nuova tariffa, deve ritenersi corretta:
- l'applicazione delle disposizioni sulla decorrenza contenute negli articoli 13 e 14 delle vigenti modalità, che impongono la "retrodatazione" del provvedimento alla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate;
- l'applicazione del limite di retrodatazione individuato secondo il termine di prescrizione vigente alla data del provvedimento;
- l'applicazione della tariffa vigente nel periodo oggetto di riclassificazione.
Sul piano applicativo ciò comporta che, in virtù della innovativa norma sulla decorrenza introdotta dal D.M.
18 giugno 1988, il provvedimento riclassificativo emanato il 1° luglio 1988 o successivamente, che interessi periodi anteriori al 1° luglio 1988, deve considerarsi correttamente retrodatato oltre la predetta data qualora siano da rettificare anche o soltanto periodi precedenti, fatto comunque salvo il limite della prescrizione.
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti esempi:
1. Provvedimento di riclassificazione adottato il 10 giugno 1980 per errore riclassificativo risalente al 1°
gennaio 1978 addebitabile al datore di lavoro.
Il provvedimento è correttamente retrodatato nei limiti della prescrizione vigente all'epoca dei provvedimento. La tariffa applicabile è quella vigente nei singoli periodi rettificati (tariffa approvata nel 1971 per l'anno 1978, tariffa approvata nel 1978 per gli anni 1979 e 1980).
2. Provvedimento di riclassificazione adottato il 10 giugno 1985, comunicato al datore di lavoro il 15 luglio 1985, per errore riclassificativo risalente al 1° gennaio 1983 e non addebitabile al datore di lavoro.
Il provvedimento è correttamente retrodatato al primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione (1° agosto 1985). La tariffa applicabile è quella approvata nel 1978, semprechè non si verta in "indebito oggettivo" e il datore di lavoro non abbia presentato apposita richiesta.
3. Provvedimento di riclassificazione adottato il 1° luglio 1995 per errore riclassificativo risalente al 1°
gennaio 1989.
Il provvedimento è correttamente retrodatato alla data del 1° gennaio 1989, nei limiti della prescrizione decennale vigente all'epoca dei provvedimento. La tariffa applicabile è quella approvata nel 1988.
4. Provvedimento di riclassificazione adottato il 1° luglio 1989 per errore riclassificativo risalente al 1°
gennaio 1987.
Il provvedimento è correttamente retrodatato alla data del 1° gennaio 1987. La tariffa applicabile è quella approvata nel 1978 per l'intero anno 1987 e per il primo semestre del 1988; quella approvata nel 1988 per il secondo semestre 1988 e per l'anno 1989.
Nelle suddette ipotesi, ed in riferimento alla disposizione contenuta nel secondo comma sia dell'articolo 13 sia dell'articolo 14 delle modalità, si precisa, però, che le misure delle oscillazioni del tasso medio notificate antecedentemente al 1° luglio 1988 possono essere modificate solo per gli anni per i quali è stato emesso, d'ufficio o su istanza di parte, il provvedimento di oscillazione, atteso che, all'epoca, l'effetto di un
provvedimento perdurava sino a quando non veniva emesso uno nuovo, modificativo del precedente.
In merito a detto ultimo aspetto, si riporta il seguente esempio:
- Provvedimento di riclassificazione adottato il 30 maggio 1995 per errore classificativo risalente al 1°
settembre 1985. Negli anni 1985 e 1987 sono stati emessi provvedimenti in materia di oscillazione, ai sensi delle precedenti modalità tariffarie.
Il provvedimento è correttamente retrodatato al 1° settembre 1985, nei limiti della prescrizione decennale vigente all'epoca dello stesso.
Quanto all'oscillazione del tasso:
- ai sensi delle precedenti modalità tariffarie, è dovuta la rideterminazione per gli anni 1985 e 1987; per l'anno 1986, mancando il provvedimento di oscillazione emesso dall'Istituto d'ufficio o su istanza di parte, si applica l'oscillazione rideterminata relativa all'anno precedente;
- a decorrere dal 1° luglio 1988, ai sensi degli articoli 13 e 14 delle vigenti modalità tariffarie la riclassificazione comporta in ogni caso la rideterminazione, con la medesima decorrenza, del tasso medio.