Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 83 del 27 dicembre 1995
Oggetto: Contratti di formazione e lavoro. Legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del Decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299
QUADRO NORMATIVO
Legge 19 dicembre 1984, n. 863 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali".
Legge 26 luglio 1988, n. 291 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988".
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991/1993".
Legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali".
La legge 19 luglio 1994 n. 451 di conversione del D.L. n. 299 del 16 maggio 1994 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali prevede, tra l'altro, all'articolo 16 una modifica della regolamentazione della disciplina relativa ai contratti di formazione e lavoro.
Rispetto alle precedenti disposizioni di cui alla circolare n. 57/1991 si pongono in evidenza, qui di seguito, le novità normative concernenti i contratti di formazione e lavoro nonché la relativa disciplina agevolativa per i destinatari di detto articolo 16.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
La norma in esame estende la sfera di applicazione delle agevolazioni, oltre che ai datori di lavoro già ricompresi in disposizioni precedenti, anche a gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti ad albi professionali che utilizzano progetti formativi autorizzati e predisposti da organi professionali.
In particolare per quanto riguarda i gruppi di imprese si rileva come le agevolazioni contributive potranno essere concesse soltanto nelle ipotesi che i singoli progetti formativi continuino a far capo alle singole imprese.
Si precisa, inoltre, che, ai fini dell'individuazione delle agevolazioni da applicare, tutti i datori di lavoro sopra individuati debbono essere ricompresi nelle aziende non definite "imprese".
LAVORATORI INTERESSATI
I lavoratori che possono essere assunti attraverso i contratti di formazione e lavoro sono i giovani di età compresa tra i sedici e i trentadue anni.
TIPOLOGIE DI CONTRATTI
I contratti di formazione vengono distinti, dall'articolo 16 comma 2, in due tipologie:
a) contratti biennali, mirati all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate;
b) contratti con durata annuale, mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa in grado di favorire un adeguato miglioramento delle capacità professionali.
DECORRENZA
Le disposizioni relative all'età dei lavoratori decorrono, per la generalità dei contratti di formazione e lavoro, dal 1° febbraio 1994 ai sensi dell'articolo 3 comma 11 decreto legge 17 gennaio 1994, n. 32, da cui ha tratto origine la legge 451/1994 che regolamenta la materia in esame.
Tutte le altre disposizioni, invece, entrano in vigore dal 1° luglio 1995 per effetto dell'articolo 16 comma 14 della legge in parola, cosi come modificato dal decreto legge 7 ottobre 1994, n. 572 e successive reiterazioni.
ADEMPIMENTI
Si precisa che per le tipologie di contratti sub a), nulla è innovato rispetto alle istruzioni a suo tempo impartite.
Per quanto riguarda, invece, i contratti di cui alla lettera b), va sottolineato che la legge n. 451/1994 subordina la concessione delle agevolazioni alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro indeterminato.
Pertanto i datori di lavoro durante il periodo del contratto di formazione saranno tenuti al pagamento del premio per intero.
Alla conclusione di detto contratto, e soltanto per un periodo pari alla durata dello stesso, i datori di lavoro beneficeranno delle agevolazioni sopra richiamate, calcolate in base alle effettive retribuzioni erogate nel corso del predetto contratto di formazione.
A tale scopo il datore di lavoro deve comunicare, alla competente Sede INAIL, l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione e lavoro annuale in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'agevolazione deve essere gestita in autoliquidazione (modello 10 SM), operando sulle retribuzioni effettive erogate per il periodo di contratto di formazione e lavoro.
Pertanto se le medesime retribuzioni sono già state comprese in quelle generali, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova dichiarazione salari a rettifica, provvedendo ad indicare nelle quote esenti le retribuzioni relative al contratto di formazione e lavoro.
Al fine di evitare l'applicazione di improprie sanzioni, le Unità provvederanno a riproporre all'archivio la dichiarazione salari così rettificata, mantenendo la stessa data della presentazione iniziale.
Nell'ipotesi in cui le retribuzioni effettive erogate per il periodo di contratto di formazione e lavoro non siano ancora state denunciate, il datore di lavoro procederà nei modi ordinari, operando le previste detrazioni in sede di autoliquidazione.
CIRCOLARI PRECEDENTI n. 13 del 1988
n. 7 del 1989 n. 57 del 1991