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, che peraltro - considerato il carattere retroattivo e transitorio da riconoscere alle norme della legge 23 dicembre 1996 n. 662

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 73 del 7 agosto 1997

Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della spesa pubblica".

Disposizioni in materia di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di rendita.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, ha disciplinato, ai commi da 260 a 265 dell'articolo 1, la ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche, o di quote delle stesse, di trattamenti di famiglia nonché di rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli Enti pubblici di previdenza obbligatoria.

In particolare le richiamate disposizioni prendono in considerazione gli indebiti pagamenti eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1995 e dettano le modalità per il recupero delle relative somme, stabilendo che:

- non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei soggetti percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 pari o inferiore a lire 16 milioni (comma 260);

- non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso, qualora il suddetto reddito superi i 16 milioni di lire (comma 261);

- il recupero dei rimanenti tre quarti della somma riscossa si effettua mediante trattenuta diretta sulla

"pensione" in misura non superiore ad un quinto. In caso di incapienza, l'importo residuo è recuperato ratealmente, senza interessi, nel limite di 24 mesi o oltre se ciò si renda necessario per non superare il limite di un quinto nella trattenuta (comma 262);

- in ogni caso non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti degli eredi del "pensionato" percettore dell'indebito stesso (comma 263);

- i predetti benefici sono esclusi qualora sia riconosciuto il dolo di colui che ha indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra (comma 265).

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di garantire uniformità di attuazione della suddetta disciplina, con lettera 28 marzo 1997 ha fornito chiarimenti ed indicato criteri per la sua corretta applicazione.

Dal canto suo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 2333 del 17 marzo 1997 ha affermato il principio che la sopra illustrata disciplina legislativa ha sostituito globalmente, per gli indebiti venuti in essere sino al 31 dicembre 1995, quella previgente, ed in particolare le disposizioni dettate dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che peraltro - considerato il carattere retroattivo e transitorio da riconoscere alle norme della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - riprende vigore per le indebite erogazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1996.

I principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione trovano applicazione, considerata la perfetta analogia, nei riguardi del dettato dell'articolo 55, comma 5, della richiamata legge n. 88/89, per la parte che disciplina la ripetizione di somme indebitamente erogate dall'INAIL.

* * *

Alla luce di tutte le soprariportate indicazioni si forniscono di seguito le disposizioni attuative, in ambito INAIL, della normativa in questione.

1 - DESTINATARI.

La normativa in esame riguarda infortunati o tecnopatici, nonché superstiti dei medesimi, che abbiano indebitamente percepito ratei di rendita o valori capitali di rendita, liquidati questi ultimi a mente degli articoli 75, 219 e 220 del Testo Unico, fatti salvi i casi specificatamente indicati al successivo punto 7.1..

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2 - PERIODO DI RIFERIMENTO.

Le modalità di ripetizione dell'indebito dettate dalla legge n. 662/1996 si applicano ai pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996, rispetto ai quali sia ancora esperibile "azione di ripetibilità" in quanto non prescritti.

Per le indebite erogazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1996 riprende vigore la disciplina di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989, come innovato dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. circolare n. 28/1994).

3 - ESCLUSIONI DAL RECUPERO.

3.1 Reddito imponibile pari o inferiore a 16 milioni di lire.

Non si procede al recupero delle prestazioni indebite qualora l'interessato, in assenza di dolo, abbia percepito un reddito personale IRPEF, per l'anno 1995, pari o inferiore a lire 16 milioni.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che per "reddito personale imponibile IRPEF" si deve intendere, ai fini dell' applicazione dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, il reddito al netto degli "oneri deducibili" (artt. 10 e 21 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni).

Inoltre, si deve tener conto, sempre secondo l'anzidetto Ministero, dei principi ispiratori che regolano

talune prestazioni in materia previdenziale (integrazione al minimo, assegno sociale, ecc.) in base ai quali viene escluso il reddito della casa di abitazione.

Non vanno del pari valutati, nella determinazione del reddito per l'applicazione della norma in argomento, i "trattamenti di fine rapporto" e le relative anticipazioni, nonché le "competenze arretrate soggette a tassazione separata", in quanto tali introiti non fanno parte della base imponibile di cui all'articolo 3 del citato T.U.I.R..

3.2 Eredi del reddituario.

Per effetto del comma 263, nulla dovrà essere recuperato nei confronti degli eredi di titolari di rendita, diretta o a superstiti, a prescindere dal reddito degli eredi medesimi ed ancorché la situazione debitoria, ai predetti trasmessa in via ereditaria, sia stata determinata da comportamento doloso, in vita, del loro congiunto.

4 - LIMITAZIONE DEL RECUPERO.

Qualora gli infortunati, i tecnopatici o i loro superstiti che hanno indebitamente percepito le prestazioni di cui al punto 1, sempre per periodi anteriori al 31 dicembre 1995, abbiano conseguito un reddito per l'anno 1995 di importo superiore a 16 milioni di lire, il recupero dell'indebito si effettua solo sui tre quarti della somma riscossa.

5 - DEROGHE ALLA ESCLUSIONE ED ALLA LIMITAZIONE DEL RECUPERO: DOLO.

Non potranno fruire dei suddetti benefici di sanatoria totale o parziale gli assicurati o loro superstiti al cui comportamento doloso debba imputarsi la indebita erogazione delle prestazioni. Nei confronti di costoro, pertanto, si procederà al totale recupero dell'indebito.

Circa la configurazione del dolo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rappresentato la difficoltà di definire astrattamente e con effetti generalizzanti i comportamenti da ricondursi nell'ambito del

"dolo". Non si può prescindere, pertanto, dalle linee operative già adottate dagli Enti interessati in casi analoghi con riferimento ad una configurazione del dolo quale "preordinazione fraudolenta" in danno degli Enti medesimi.

Secondo il predetto Ministero spetta dunque a questi ultimi, avuto anche riguardo alle specifiche procedure

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erogatorie delle prestazioni, stabilire la ricorrenza del dolo, come sopra delineato, nelle "dichiarazioni infedeli", non mancando di debitamente valutare, peraltro, il contesto socio-economico di appartenenza dei soggetti percettori dell'indebito.

Si richiama in proposito la circolare n. 28/1994, ove è stato ricordato che, con legge 30 dicembre 1991, n. 412, il legislatore ha inteso equiparare al dolo la "omessa o incompleta segnalazione", da parte dell'interessato, di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione purché non già conosciuti dall'Ente competente.

In accoglimento delle riferite indicazioni ministeriali, la ricorrenza della preordinazione fraudolenta in danno dell'Istituto nei comportamenti omissivi o nelle dichiarazioni infedeli da parte dell'assicurato dovrà essere verificata attraverso una scrupolosa valutazione del contesto socio-economico di appartenenza dell'assicurato medesimo.

6 - MODALITA' DEL RECUPERO.

Ai fini del recupero di che trattasi, si applicheranno le seguenti modalità.

6.1 Casi in cui l'assicurato o i suoi superstiti siano tuttora percettori di rendita.

Se l'importo da recuperare sarà pari o inferiore ad un quinto del rateo di rendita, il recupero avverrà in un'unica soluzione.

In caso contrario, si opererà una prima trattenuta sul rateo di importo pari ad un quinto del rateo medesimo.

L'importo residuo sarà recuperato, senza interessi, entro il limite di 24 mensilità, fermo restando che ogni trattenuta mensile non potrà superare il quinto dell'importo del rateo.

Ove le trattenute mensili come sopra operate risultassero non sufficienti per il recupero della somma dovuta, il comma 262 prevede che il recupero stesso possa essere effettuato in numero di mensilità superiore a 24.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rilevato che, secondo quanto emerge dalla coordinazione delle disposizioni contenute nel comma 262, la misura di un quinto costituisce un limite invalicabile, al di sotto del quale è rimessa alla determinazione degli Enti l'entità della rateizzazione da effettuarsi per il recupero delle somme indebite.

6.2 Nulla dispone la legge circa le modalità di recupero da seguire nei casi in cui il recupero stesso non potrà essere effettuato sui ratei mensili della prestazione essendo quest'ultima cessata prima dell'avvio del recupero o mentre il recupero stesso era in corso (ad esempio, per recupero della capacità lavorativa nei limiti di legge accertato in sede di revisione; per liquidazione in capitale, ex articolo 75 Testo Unico, della ulteriore rendita dovuta, ove il valor capitale sia stato già corrisposto all'interessato, ecc.).

Per il recupero di indebiti in tali situazioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale raccomanda tuttavia di "favorire un sistema di gradualità pressoché analogo".

Si ritiene pertanto che, al fine di stabilire il limite di un quinto del recupero mensile e, quindi, la entità della rateizzazione, si debba tener conto, in via orientativa, dell'importo del rateo della prestazione percepito dall'assicurato o da suoi superstiti prima che intervenisse il fatto causativo della cessazione della prestazione medesima.

6.3 Qualora la rendita venga cessata per liquidazione in capitale ex articolo 75 del Testo Unico, ma il valor capitale non sia stato ancora corrisposto all'interessato, il recupero avverrà in unica soluzione sulla somma da liquidare; in caso di incapienza, per la restante somma si ricorrerà ai criteri di cui al punto precedente.

6.4 Nei casi di contemporanea fruizione da parte dello stesso assicurato di più prestazioni a carico dell'Istituto (ad es. rendita + assegno per "a.p.c."; due rendite afferenti a gestioni diverse), il "quinto"

dovrà essere calcolato sul cumulo di dette prestazioni.

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6.5 Nei casi di rendite corrisposte a più superstiti di un assicurato, le anzidette modalità di recupero si applicano, stante l'autonoma titolarità del diritto a capo di ciascun superstite, sul rateo della singola rendita in ordine alla quale si è verificato l'indebito pagamento.

7 - ADEMPIMENTI DELLE SEDI.

7.1 Le Sedi, innanzitutto, riprenderanno in esame tutte le situazioni, ancora pendenti al 1°

gennaio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 662/1996, di indebiti pagamenti eseguiti entro il 31 dicembre 1995.

Di conseguenza, non saranno oggetto di riesame:

- gli indebiti pagamenti (ratei di rendita e valori capitali di rendita) rispetto ai quali risulta maturato il termine di prescrizione decennale del diritto di ripetizione;

- gli indebiti pagamenti in ordine ai quali l'operazione di recupero sia stata portata a termine entro il 31 dicembre 1996;

- i casi per i quali, entro quest'ultima data, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto abbia deliberato l'abbandono del credito, per inesigibilità dello stesso, secondo le istruzioni impartite con circolare n. 13/1984.

Qualora le "proposte di abbandono" del credito siano state già inoltrate ad esame e decisione del suddetto Organo, ma in merito non sia ancora intervenuta la richiesta delibera, le proposte medesime dovranno essere ritirate e sottoposte a nuova istruttoria alla luce delle disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996;

- i casi in cui sia stata inviata all'interessato formale comunicazione di rettifica per errore, operata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989, come innovato dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 412/1991, di provvedimenti in precedenza adottati dall'Istituto.

7.2 Agli assicurati o ai loro superstiti, a carico dei quali risultino situazioni debitorie "pendenti" al 1°

gennaio 1997, dovrà essere inviata la lettera (all. n. 1) di informazione sul contenuto della nuova legge e di invito a restituire, debitamente compilato, l'allegato modulo di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ex lege 4 gennaio 1968, n. 15 articolo 2 come integrata dalla legge 13 aprile 1977, n. 114 articolo 24.

7.3 Acquisita la suddetta "dichiarazione", le Sedi avranno gli elementi per stabilire se i singoli casi rientrano nelle previsioni del comma 260 ovvero del comma 261.

Pertanto:

- in presenza di reddito IRPEF 1995, come sopra calcolato, pari o inferiore a 16 milioni di lire, troverà applicazione la sanatoria dell'intero importo dovuto in restituzione se non sia stata ancora avviata operazione di recupero dell'indebito, ovvero, in caso contrario, dell'importo ancora dovuto al 1° gennaio 1997.

Di conseguenza, dovranno essere restituiti gli importi delle eventuali trattenute operate a far data dal 1°

gennaio 1997.

Del provvedimento di sanatoria le Sedi daranno debita comunicazione all'interessato.

- qualora risulti un reddito IRPEF superiore a 16 milioni di lire, si rideterminerà, ab initio, l'importo della somma dovuta in restituzione detraendo, dalla somma indebitamente riscossa entro il 31 dicembre 1995, un quarto della stessa.

L'importo da recuperare secondo le modalità precisate al punto 6, sarà quello risultante da tale operazione ove non sia mai stato effettuato alcun recupero; in caso contrario, da tale importo dovrà essere detratto, altresì, quanto già recuperato entro il 31 dicembre 1996.

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Qualora i recuperi siano proseguiti nel 1997 e l'importo recuperato al momento del ricevimento delle presenti istruzioni risulti superiore al dovuto, come sopra calcolato, saranno restituite all'interessato le trattenute operate nel 1997 eccedenti il dovuto.

8 - ISTRUZIONI CONTABILI.

Per i casi in cui la Sede non può operare tramite la procedura informatizzata in quanto l'assicurato o i suoi superstiti non sono più percettori di rendita la contabilizzazione deve avvenire con le seguenti modalità;

- recuperi: cap. 066.01 - operazione contestuale di accertamento/entrata - gestione di competenza;

- restituzioni dei recuperi operati a far data dal 1° gennaio 1997 e non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto;

cap. 370.01 (rendite dirette)

cap. 370.04 (rendite a superstiti) - operazione contestuale impegno/pagamento - gestione di competenza.

Allegato n. 1 alla circ. n. 73/1997 I.N.A.I.L.- SEDE DI ...

Signor ...

...

OGGETTO: Recupero di pagamenti indebiti effettuati entro il 31 dicembre 1995 per rendite dirette ed a superstiti.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'articolo 1 della legge indicata in oggetto stabilisce le modalità con le quali gli Enti pubblici di previdenza obbligatoria - tra i quali è compreso l'INAIL - dovranno procedere a partire dal 1° gennaio 1997 al recupero di somme indebitamente pagate prima del 31 dicembre 1995.

La legge citata prevede, tra l'altro, che a partire dal 1° gennaio 1997, non saranno più effettuati recuperi nei confronti delle persone con un reddito personale imponibile IRPEF, nell'anno 1995, pari o inferiore a 16 milioni di lire. Nei confronti delle persone con un reddito superiore, il recupero sarà ridotto a tre quarti dell'importo indebitamente riscosso.

Pertanto, per poter applicare correttamente al Suo caso il contenuto della legge sopraindicata, La invitiamo a restituire a questa Sede, al più presto, l'allegata "dichiarazione sostitutiva di certificazione" nella quale dovrà essere indicato il Suo reddito del 1995.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

I.N.A.I.L. - SEDE di ...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CIRCA IL REDDITO IMPONIBILE IRPEF PERCEPITO NELL' ANNO 1995

(art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) Il sottoscritto ... nato il ... codice fiscale n. ...

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DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che nell'anno 1995

- HA CONSEGUITO I SEGUENTI REDDITI IMPONIBILI IRPEF:

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti sono completi e veritieri.

DATA ...

FIRMA ...

_______

N O T E

(1) Incluse le indennità per inabilità temporanea assoluta o per temporanea astensione dal lavoro pagate dall'INAIL per periodi relativi all'anno 1995, escluse le rendite e le altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL nonché le prestazioni assistenziali e le pensioni di guerra.

(2) Esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

1 - Redditi da lavoro dipendente (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali), redditi da lavoro autonomo o professionale o d'impresa conseguiti in Italia, anche presso Organismi internazionali, o all'estero

lire .000 2 - Redditi da pensioni erogate dall'INPS o da altri Enti o da Istituzioni

estere (1)

lire .000

3 - Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (2) lire .000

TOTALE lire .000

- HA SOSTENUTO ONERI DEDUCIBILI DAI REDDITI SOPRA INDICATI (ai sensi degli articoli 10 e 21 del T.U.I.R.) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI

lire .000

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