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Nell'ambito della Sede provinciale, ed alla dipendenze della stessa, possono essere istituite le seguenti unità minori

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 12 dell'8 febbraio 1975

Oggetto: Modifica del "Regolamento delle unità operative dell'Istituto" - Unità territoriali (Sedi locali, Uffici locali, Sezioni staccate).

Il Consiglio di amministrazione, al fine di realizzare un ulteriore decentramento dell'attività istituzionale, ha deliberato, nella seduta del 3 dicembre 1974, di modificare la vigente normativa concernente le attribuzioni ed i compiti delle Sedi locali, degli Uffici locali e delle Sezioni staccate.

Pertanto il Titolo I del Capo III - Unità territoriali - del Regolamento delle unità operative dell'Istituto di cui alla circolare n. 22/1964 e successive modifiche ed integrazioni è stato modificato come segue.

Gli articoli 23, 27, 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 23

Le Sedi provinciali sono istituite nei capoluoghi di provincia, con circoscrizione provinciale.

Nell'ambito della Sede provinciale, ed alla dipendenze della stessa, possono essere istituite le seguenti unità minori:

- Uffici locali - Sezioni staccate - Ambulatori staccati - Ambulatori mobili

- Posti di pronto soccorso e di salvataggio - Centri di riqualificazione e di addestramento.

Nell'ambito delle Sedi provinciali possono essere altresì istituite Sedi locali le quali operano con piena autonomia funzionale.

Alle dipendenze di esse sono istituiti, eccezionalmente, Uffici locali ed altre unità minori.

Art. 27

Le Sedi locali sono istituite nei centri urbani più importanti della provincia, in zone di rilevante concentrazione industriale, dove sussistono particolari esigenze di presenza dei servizi amministrativi e sanitari dell'Istituto in relazione all'entità del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

Tali unità svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione, gli stessi compiti delle Sedi provinciali con esclusione di quelli attinenti alla riscossione dei contributi agricoli, ai rapporti con i Comitati consultivi provinciali, con le autorità, gli enti, la stampa, e le altre organizzazioni provinciali.

Ad esse è preposto un funzionario di categoria direttiva del ruolo amministrativo che assume,

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per l'incarico, la denominazione di Direttore della Sede locale; egli è responsabile dell'andamento della Sede stessa nonché del funzionamento delle unità minori dipendenti ed è considerato gerarchicamente superiore a tutto il personale di qualsiasi ruolo e qualifica appartenente alla Sede e alle unità minori dipendenti.

Nelle Sedi locali di maggiore importanza, il Direttore della Sede è coadiuvato da un funzionario di categoria direttiva del ruolo amministrativo il quale assume, per l'incarico, la denominazione di Vicedirettore della Sede locale e sostituisce, di norma, il Direttore in caso di assenza.

Nell'ambito della Sede locale la direzione dei servizi sanitari è affidata ad un funzionario del ruolo sanitario che assume per l'incarico, la denominazione di Dirigente medico della Sede locale.

Egli è direttamente responsabile di tutto quanto attiene ai servizi sanitari della Sede stessa, sovraintende al funzionamento dei servizi sanitari dalle unità minori dipendenti dalla Sede ed è considerato gerarchicamente superiore a tutto il personale di qualsiasi ruolo e qualifica addetto ai servizi stessi.

Art. 28

Gli Uffici locali sono istituiti nei centri urbani minori della provincia, in zone dove sussistono particolari esigenze di presenza dei servizi amministrativi e sanitari dell'istituto in relazione all'entità del fenomeno infortunistico e tecnopatico e alla difficoltà dei collegamenti con il capoluogo provinciale.

Tali Uffici svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione, gli stessi compiti della Sede provinciale in materia di prestazioni economiche e sanitarie, esclusa la costituzione e la gestione delle rendite.

Essi provvedono, occorrendo, al collegamento dei datori di lavoro con le Sedi, alla vidimazione e al rilascio dei libri di paga e matricola nonché agli altri adempimenti demandati dalle Sedi in materia assistenziale, di gestione patrimoniale, di economato e di rapporti economici con medici convenzionati e ospedali.

Ad essi è preposto un funzionario di categoria direttiva del ruolo amministrativo che assume, per l'incarico, la denominazione di Capo dell'Ufficio locale; egli è responsabile dell'andamento dell'Ufficio locale ed è considerato gerarchicamente superiore a tutto il personale di qualsiasi ruolo e qualifica appartenente all'Ufficio stesso.

I servizi sanitari dell'Ufficio locale sono affidati ad un funzionario del ruolo sanitario che è direttamente responsabile del loro funzionamento ed è considerato gerarchicamente superiore a tutto il personale di qualsiasi ruolo e qualifica addetto ai servizi stessi.

Art. 29

Le Sezioni staccate sono istituite nell'ambito di capoluoghi di provincia per il più efficace svolgimento della attività istituzionale mediante il decentramento dei Servizi amministrativi e sanitari delle Sedi provinciali in zone urbane dove è notevole la densità degli assistiti.

Tali Sezioni svolgono, nella propria circoscrizione, gli stessi compiti della Sede provinciale in materia di prestazioni economiche e sanitarie, esclusa la costituzione e la gestione delle rendite.

Ad esse è preposto un funzionario di categoria direttiva del ruolo amministrativo che assume, per l'incarico, la denominazione di Capo della Sezione staccata; egli è responsabile dell'andamento della Sezione staccata ed è considerato gerarchicamente superiore a tutto il personale di qualsiasi ruolo e qualifica appartenente alla Sezione stessa.

I servizi sanitari della Sezione staccata sono affidati ad un funzionario del ruolo sanitario che è

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direttamente responsabile del loro funzionamento ed è considerato gerarchicamente superiore a tutto il personale di qualsiasi ruolo e qualifica addetto ai servizi stessi."

Gli articoli 30 e 31 sono soppressi.

Si esprime riserva di emanare, in conformità di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, del Regolamento delle unità operative dell'Istituto, le relative norme ed ogni altra disposizione occorrente per la pratica attuazione del citato provvedimento consiliare.

Riferimenti

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