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Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

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Academic year: 2021

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Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

251-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste d all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del

Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.

251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.

251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.

153.

251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34- bis,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* 41. 85. (Ulteriore nuova formulazione) Tancredi, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

251-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste d all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del

Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.

251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.

251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.

153.

251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34- bis,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* 41. 120. (Ulteriore nuova formulazione) Fauttilli, Marchi, Melilla, Albini, Gelli, Ginefra.

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