• Non ci sono risultati.

29 luglio 2021 Con l’approssimarsi della data del primo agosto 2021, si ricorda l’avvenuta entrata in vigore del seguente atto normativo: DECRETO-LEGGE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "29 luglio 2021 Con l’approssimarsi della data del primo agosto 2021, si ricorda l’avvenuta entrata in vigore del seguente atto normativo: DECRETO-LEGGE"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

29 luglio 2021

Con l’approssimarsi della data del primo agosto 2021, si ricorda l’avvenuta entrata in vigore del seguente atto normativo:

DECRETO-LEGGE

23 luglio 2021, n. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07- 2021)

La disciplina contenuta nel testo di legge, entrato in vigore il 23 luglio 2021, prevede la proroga del regime di emergenza, ivi comprese le disposizioni in materia di giudizio cartolare, fino al 31 dicembre prossimo, con una deroga espressa che riguarda i procedimenti civili e penali la cui udienza di trattazione è fissata nel periodo 1 agosto – 30 settembre 2021.

Si rinvia sul punto all’art.7 del decreto, che per comodità viene riportato di seguito:

Art. 7

Misure urgenti in materia di processo civile e penale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Riferimenti

Documenti correlati

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate

c) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto,

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio

In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto di

LA CONVENZIONE NORPLUS (questo servizio non e più commercializzato) Quota comprendente une carta CB/Visa (Classic o Premier) (38) , scoperto (38) a partire de 300,00 EUR e

Proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e modifiche alla Legge Fallimentare.. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.. Le misure

Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che

Ogni richiesta di Dynatrace OneAgent installata su un sistema operativo (sia su macchina fisica che virtuale) in cui sia stata abilitata la modalità di Full-stack Monitoring