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Versione anonimizzata

Traduzione C-583/18 – 1

Causa C-583/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale Data di deposito:

20 settembre 2018 Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Data della decisione di rinvio:

13 settembre 2018

Ricorrente in primo grado e in appello:

Verbraucherzentrale Berlin eV Resistente in primo grado e in appello:

DB Vertrieb GmbH

[OMISSIS]

OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN ORDINANZA

nella controversia tra

Verbraucherzentrale Berlin e. V., [OMISSIS] Berlin,

– ricorrente in primo grado e in appello – [OMISSIS]

e

DB Vertrieb GmbH, [OMISSIS] Frankfurt am Main,

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– resistente in primo grado e in appello – [OMISSIS]

I. Il procedimento è sospeso.

II. Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni sull’interpretazione del diritto dell’Unione, in forza dell’articolo 267 TFUE:

[Or. 2]

1.) Se l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche contratti in forza dei quali il professionista non è direttamente obbligato a fornire un servizio, ma il consumatore acquisisce il diritto di ottenere uno sconto sui servizi successivamente richiesti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.) Se la deroga settoriale per «contratti di servizi di trasporto passeggeri»

prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa si applichi anche a situazioni in cui il consumatore non riceve direttamente un servizio di trasporto a titolo di controprestazione, ma piuttosto il diritto di ottenere uno sconto nei contratti di trasporto da stipulare successivamente.

Motivi:

1 Parti nel procedimento principale

2 La ricorrente è un’associazione nei cui compiti statutari rientra la tutela degli interessi dei consumatori. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, dell’Unterlassungsklagengesetz (legge in materia di azioni inibitorie; in prosieguo:

lo «UKlaG»), essa è legittimata a presentare un ricorso. Detta associazione è iscritta nell’elenco degli enti legittimati tenuto dall’Ufficio federale di giustizia di Bonn ai sensi dell’articolo 4 dell’UKlaG. [Or. 3]

3 Nell’ambito del gruppo Deutsche Bahn AG, la resistente è competente per la commercializzazione dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri forniti dalla DB Fernverkehr.

4 Oggetto del procedimento principale e fatti pertinenti

5 La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

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riguarda l’interpretazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

6 La domanda è presentata nell’ambito di una controversia civile tra le parti, della quale il giudice del rinvio è investito in qualità di giudice di appello.

7 La resistente, in qualità di intermediaria, offre il prodotto «BahnCard 25» o

«BahnCard 50», con cui il cliente può ottenere un determinato sconto sui biglietti della DB Fernverkehr AG. La resistente offre la possibilità di ordinare la

«BahnCard 25» sul sito www.bahn.de, ma è possibile acquistare i prodotti

«BahnCard» anche presso punti vendita fisici. Nella procedura di ordine sul sito web della resistente non è fornita alcuna informazione sul diritto di recesso per la vendita a distanza.

8 Con la presente azione, la ricorrente chiede alla resistente di astenersi dall’offrire o dal far offrire ai consumatori su Internet, nell’ambito di operazioni commerciali, l’ordine per la «BahnCard 25» senza fornire a detti consumatori informazioni sul diritto di recesso, né mettere a disposizione il modello del modulo di recesso prima della loro dichiarazione contrattuale. La ricorrente ritiene sleale che la resistente, in violazione dei suoi obblighi di legge nella vendita della BahnCard, non informi il cliente dell’esistenza di un diritto di recesso e non metta a disposizione un modello di modulo di recesso. [Or. 4]

9 Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con sentenza del 6 luglio 2017.

Nella motivazione esso affermava che, sebbene esista un contratto con i consumatori ai sensi dell’articolo 312 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), si applicherebbe tuttavia la deroga settoriale di cui all’articolo 312, paragrafo 2, punto 5, del BGB o all’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83/UE; si tratterebbe di un contratto per il

«trasporto passeggeri». È vero che, acquistando la BahnCard 25, il consumatore acquisisce il mero diritto di acquistare servizi di trasporto a prezzi ridotti durante il periodo di validità, tuttavia, il diritto al trasporto di una persona si troverebbe in rapporto sinallagmatico con il corrispettivo dovuto per tale servizio. La BahnCard 25 consentirebbe al consumatore di ricevere un servizio di trasporto a un prezzo inferiore. Sarebbe quindi illogico separare l’accordo sul corrispettivo e il trasporto passeggeri. Nella deroga settoriale rientrerebbero pertanto, in conformità alla sua ratio, anche i contratti che, come l’accordo sul corrispettivo, riguardano il trasporto passeggeri e determinano l’importo del prezzo del viaggio.

10 Con l’interposizione dell’appello, la ricorrente insiste nella sua domanda di inibitoria presentata in primo grado.

11 Legislazione pertinente

12 Ai sensi dell’articolo 3a del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale; in prosieguo: lo «UWG»), compie atti di concorrenza sleale chi viola una disposizione di legge diretta, inter alia, a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori del mercato stesso e la

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violazione sia idonea a pregiudicare sensibilmente gli interessi dei consumatori, degli altri operatori del mercato o dei concorrenti.

13 L’articolo 312 del BGB definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni degli articoli 312 e seguenti del BGB applicabili ai contratti con i consumatori; ciò riguarda anche l’obbligo di cui all’articolo 312d, paragrafo 2, BGB, oggetto della presente controversia, di fornire informazioni sul diritto di revoca o rispettivamente sulla sua esistenza e di mettere a disposizione un modello di modulo di recesso [Or. 5]. Le norme di cui agli articoli 312 e seguenti del BGB traspongono la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che mira ad una piena armonizzazione.

14 Ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 1, del BGB, tali norme si applicano ai contratti con i consumatori, che hanno come oggetto un prestazione a titolo oneroso. Inoltre, l’articolo 312, paragrafo 2, del BGB contiene deroghe settoriali, come, in particolare, il paragrafo 5 per i «contratti relativi al trasporto di passeggeri». Ciò serve a trasporre l’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo III, lettera k), della direttiva, che contempla una disposizione identica alla versione tedesca.

15 Motivazione del rinvio

16 L’accoglimento dell’appello dipende in larga misura dalla risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea alle questioni pregiudiziali di cui al dispositivo.

17 1.) L’articolo 312 del BGB dispone che il contratto abbia ad oggetto una

«prestazione» a titolo oneroso del professionista. La nozione di «prestazione»

include, a tal proposito, sia i beni sia i servizi, anche se il concetto di servizi non è chiaramente definito e non tutti gli altri possibili oggetti contrattuali dovrebbero rientrarvi allo stesso modo ipso facto. Ad esempio, un contratto di adesione ad un’associazione o ad una società normalmente non implica alcuna prestazione rilevante dell’associazione o della società, soprattutto nel caso in cui siano preponderanti i vantaggi immateriali collegati all’adesione. Dovrebbe applicarsi una disciplina diversa qualora l’adesione sia finalizzata a beneficiare di servizi cui hanno diritto solo i soci nel caso di associazioni, o l’investimento di capitali sia lo scopo principale della partecipazione alla società.

18 In forza dell’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva, nel caso di specie devono essere prese in considerazione le disposizioni della direttiva e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [Or. 6]. La direttiva 2011/83/UE distingue tra contratti di vendita (articolo 2, paragrafo 5) e contratti di servizi (articolo 2, paragrafo 6).

19 Il giudice del rinvio propende a interpretare la direttiva nel senso che la presente ipotesi rientri nel suo ambito di applicazione: un contratto di servizi è, ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83/UE, qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il

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prezzo. La nozione di servizio deve essere interpretata in conformità al diritto dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, TFUE, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. L’articolo 57, paragrafo 2, TFUE, dispone che i servizi comprendono in particolare attività di carattere industriale, di carattere commerciale, artigiane e delle libere professioni. Occorre prendere in considerazione, a tal riguardo, che, secondo la ratio della direttiva, non può rinvenirsi alcun motivo per rifiutare la protezione della direttiva nel caso in cui, in un primo momento, venga fornita solo indirettamente una prestazione sotto forma di promessa o di diritto. Ciò è inoltre suffragato anche dal tenore letterale, che include nell’ambito di applicazione anche la semplice «promessa» di un servizio.

Nel caso di specie, la prestazione consiste nel fornire al consumatore un diritto che gli consente di usufruire in futuro di servizi di trasporto a prezzi ridotti.

Se la direttiva fosse interpretata in modo diverso, la nozione di «prestazione» di cui all’articolo 312 del BGB dovrebbe essere interpretata in modo più restrittivo, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna prestazione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 15 aprile 2010 nella causa C-215/08 (ECLI:EU:C:2010:186) «E. Friz GmbH / Carsten von der Heyden», relativa all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, sostituita dalla direttiva [Or. 7] 2011/83/UE, ha stabilito che l’adesione di un consumatore ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, e quindi ha riconosciuto l’esistenza di una prestazione. Ciò può essere inteso come indizio di un campo di applicazione piuttosto ampio.

20 2.) L’articolo 312, paragrafo 2, punto 5, del BGB esclude i contratti «relativi al trasporto di persone» dall’ambito di applicazione degli articoli 312 e seguenti.

Parallelamente, nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva è presente una disposizione identica.

21 Nel considerando 27, la direttiva giustifica la deroga settoriale come segue: «I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell’Unione oppure, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale».

22 Il contratto in questione relativo alla BahnCard non obbliga direttamente la Deutsche Bahn alla fornitura di un servizio di trasporto. Si tratta piuttosto di una sorta di contratto-quadro che obbliga la società ferroviaria a concedere uno sconto all’acquirente laddove quest’ultimo richieda uno specifico servizio di viaggio [OMISSIS]. Il contratto non è quindi direttamente finalizzato alla realizzazione di un trasporto.

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23 Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, il contratto rientra comunque nella deroga settoriale. Nella sua decisione «easy-car» [OMISSIS] [C-336/03, ECLI:EU:C:2005:150], la Corte di giustizia dell’Unione europea ha interpretato in senso lato il concetto di «fornitura di servizi relativi ai trasporti» nella direttiva 97/7/CE sulle vendite a distanza - che è stata sostituita dalla direttiva 2011/83/UE - e ha affermato quanto segue: [Or. 8]

«[punto 20] In proposito, occorre rilevare preliminarmente che né la direttiva né i documenti pertinenti ai fini della sua interpretazione, quali i lavori preparatori, forniscono delucidazioni sull’esatta portata della nozione di “servizi relativi ai trasporti” accolta dall’[articolo 3, paragrafo] 2, della direttiva. Analogamente, la sistematica della direttiva consente soltanto di desumere che quest’ultima è intesa a conferire ai consumatori una protezione estesa, attribuendo loro determinati diritti, tra i quali il diritto di recesso, e che l’[articolo 3, paragrafo] 2, in esame, prevede un’esenzione da tali diritti in quattro settori di attività economica contigui, tra i quali quello dei servizi relativi ai trasporti. [punto 21] Orbene, per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto comunitario non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenze 19 ottobre 1995, causa C-128/94, Hönig, Racc. pag. I-3389, punto 9, e 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447, punto 26). Qualora tali termini ricorrano, come nella causa principale, nell’ambito di una disposizione che costituisce una deroga ad un principio o, più specificamente, a norme comunitarie dirette a tutelare i consumatori, essi devono inoltre essere interpretati restrittivamente (sentenze 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-445, punto 19, e 13 dicembre 2001, causa C-481/99, Heininger, Racc.

pag. I-9945, punto 31). [punto 22] Per quanto riguarda l’espressione “servizi relativi ai trasporti”, occorre rilevare che essa corrisponde, come ciascuna delle altre categorie di servizi elencate, ad un’esenzione settoriale e che ricomprende pertanto in generale i servizi nel settore dei trasporti. [punto 23] Si deve rilevare in proposito che il legislatore, in sede di redazione delle norme relative all’esenzione di cui trattasi, non ha optato per l’espressione “contratti di trasporto”, utilizzata correntemente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la quale si riferisce unicamente al trasporto di [Or. 9] passeggeri e di merci eseguito dal vettore, bensì per la locuzione, nettamente più ampia, “contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti”, la quale può ricomprendere l’insieme dei contratti che disciplinano i servizi in materia di trasporti, ivi inclusi quelli implicanti un’attività che non comporta, di per sé, il trasporto del cliente o dei suoi beni, ma che permette a quest’ultimo di realizzare tale trasporto. [punto 24] In tal senso, dal testo dell’[articolo 3, paragrafo] 2, della direttiva risulta che il legislatore ha inteso definire l’esenzione prevista dalla detta norma non per tipi di contratto, bensì in modo che tutti i contratti di fornitura di servizi nei settori dell’alloggio, dei trasporti, della ristorazione e del tempo libero rientrino nell’ambito di applicazione di tale esenzione, fatta eccezione per quelli la cui esecuzione non deve avvenire ad una data determinata o in un periodo prestabilito. [punto 25]

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Tale interpretazione è espressamente corroborata da molte delle versioni linguistiche dell’[articolo 3, paragrafo] 2, della direttiva, in particolare dalle versioni tedesca, italiana e svedese, le quali menzionano, rispettivamente,

“Dienstleistungen in den Bereichen (…) Beförderung” (servizi nel settore del trasporto), “servizi relativi (…) ai trasporti” nonché “tjänster som avser (…) transport” (servizi che riguardano il trasporto). [punto 26] Orbene, nella lingua corrente la nozione di “trasporto\i” indica non soltanto l’azione di spostare persone o beni da un luogo a un altro, ma anche le modalità di instradamento e i mezzi adoperati per spostare tali persone e tali beni. Il fatto di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto fa quindi parte dei servizi riconducibili al settore dei trasporti. [punto 27] Di conseguenza, oltrepassare dallo stretto ambito operativo dell’esenzione settoriale attinente ai “servizi relativi ai trasporti”, prevista dall’[articolo 3, paragrafo] 2, della direttiva, occorre ritenere che tale esenzione [Or. 10] ricomprenda i servizi di autonoleggio, caratterizzati appunto dal fatto di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto.

[punto 28] Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui la nozione di “servizi relativi ai trasporti” è utilizzata e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, è pacifico, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 39-41 delle sue conclusioni, che il legislatore ha inteso istituire una tutela degli interessi dei consumatori che si avvalgono dei mezzi di comunicazione a distanza, ma anche una tutela degli interessi dei fornitori di determinati servizi, affinché costoro non subiscano gli inconvenienti sproporzionati connessi all’annullamento, senza spese né motivazione, di servizi che abbiano dato luogo a una prenotazione. In proposito, la società easyCar giustamente sostiene, senza peraltro essere contraddetta sul punto dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte né dalla Commissione, che l’[articolo 3, paragrafo] 2, della direttiva mira ad esentare i fornitori di servizi in taluni settori di attività in quanto le prescrizioni della direttiva potrebbero pregiudicare tali fornitori in maniera sproporzionata, in particolare nel caso in cui un servizio abbia dato luogo ad una prenotazione e quest’ultima venga annullata dal consumatore poco prima della data prevista per la prestazione del servizio».

24 La direttiva 97/7/CE è stata abrogata dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Nella nuova direttiva la nozione di «servizi relativi ai trasporti» è stata sostituita da «contratti di servizi di trasporto passeggeri». Tale modifica comporta una restrizione del tenore letterale della deroga settoriale. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non vi è connessa alcuna limitazione, cosicché vi rientrano anche i casi come quello di specie, nei quali non viene fornito direttamente un servizio di trasporto. Non si riscontrano elementi per sostenere una limitazione intenzionale della deroga settoriale da parte del legislatore. [Or.

11] Il considerando 27 della direttiva indica che, rispetto alla vecchia direttiva, la deroga dovrebbe applicarsi solo al trasporto di passeggeri e non al trasporto di merci. Non vi sono elementi per sostenere che la modifica del tenore letterale debba essere accompagnata da una limitazione intenzionale (e quindi da un significativo scostamento dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea). Anche da un punto di vista teleologico, molti indizi depongono nel senso che l’ordine di una BahnCard sia considerato rientrante nella deroga settoriale. Le condizioni della BahnCard sono incluse nell’elenco tariffario e sono

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esaminate dall’autorità di vigilanza in quanto facenti parte delle condizioni generali di trasporto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, punto 1, dell’Allgemeines Eisenbahngesetz (legge generale sulle ferrovie; in prosieguo: lo

«AEG»). In tal modo, anche nel caso di specie, viene soddisfatta una motivazione centrale del legislatore nazionale ed europeo. Il considerando 27 della direttiva indica, infatti, che il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione della direttiva poiché – per quanto riguarda il trasporto pubblico – esso è già disciplinato dal diritto nazionale.

25 Sulle questioni pregiudiziali

26 Il giudice del rinvio chiede quindi una risposta alle seguenti questioni:

1.) Se l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretato nel senso che comprende anche contratti in forza dei quali il professionista non è direttamente obbligato a fornire un servizio, ma il consumatore acquisisce il diritto di ottenere uno sconto sui servizi successivamente richiesti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.) Se la deroga settoriale per «contratti di servizi di trasporto passeggeri»

prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a situazioni in cui il consumatore non riceve direttamente un servizio di trasporto a titolo di controprestazione, ma piuttosto il diritto di ottenere uno sconto nei contratti di trasporto da stipulare successivamente.

[OMISSIS]

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