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Pillole di collocamento mirato

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(1)

Pillole di collocamento mirato

Gli strumenti del collocamento mirato: il computo in quota d'obbligo di lavoratori già in forza

A cura di Fabio Becchelli

Coordinatore Ambito di Verona - Veneto Lavoro

(2)

Gli strumenti del collocamento mirato: il computo in quota d’obbligo di

lavoratori già in forza

(3)

I prossimi webinar per imprese e professionisti del mercato del lavoro

Incentivi per le imprese

Incentivi

all’assunzione: principi generali in materia di

assunzioni agevolate (parte 1)

19 maggio 2021

Pillole di

collocamento mirato

Gli strumenti del Collocamento Mirato: la compensazione territoriale e la compensazione

intergruppo giugno 2021

Servizi dei CPI alle imprese

I servizi digitali per le imprese offerti dai Centri per l'Impiego del

Veneto 5 maggio 2021

(4)

Gli strumenti del collocamento mirato: il computo in quota d’obbligo di

lavoratori già in forza

(5)

Programma del webinar

Le fattispecie del computo in quota d’obbligo

Effetti e vicende successive al computo in quota d’obbligo

La procedura

(6)

Prima parte del webinar

Le fattispecie del computo in

quota d’obbligo

(7)

Gli strumenti del collocamento mirato: il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Si tratta di una procedura che mira a far emergere che un rapporto di lavoro, già instaurato attraverso il collocamento ordinario, ha le caratteristiche per poter essere ricondotto ad un rapporto di lavoro valevole per l’adempimento della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/99.

COMPUTO DI LAVORATORE

GIA’ IN FORZA

(8)

Gli strumenti del collocamento mirato: il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

IL COMPUTO NELLA QUOTA DI RISERVA PREVEDE REQUISITI DIVERSI IN RELAZIONE AL MOMENTO DI INSORGENZA DELL'INVALIDITÀ DEL LAVORATORE.

COMPUTO DI LAVORATORE

GIA’ IN FORZA

(9)

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Fonti:

- lavoratore disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro:

- art. 4, comma 3 bis, L. 68/99;

- Nota direttoriale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 970 del 17/02/16.

- lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro:

- art. 4, comma 4, L. 68/1999;

- D.P.R. 333 del 10 Ottobre 2000, art. 3, commi 2 e 4;

- Circ. Ministero del Lavoro n. 66/2001;

- Interpello Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n 40/2008;

- Interpello Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 24/05/2010 n. 17;

Fattispecie 1

Fattispecie 2

(10)

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

;

• lavoratori già disabili prima

della costituzione del rapporto di lavoro ma non assunti attraverso il collocamento mirato

Disabilità prima dell’assunzione

• successivamente

all'assunzione, per effetto di infortunio o malattia, il lavoratore acquisisce un’invalidità

Disabilità sorta in costanza di rapporto

di lavoro

lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia per cause estranee al

rapporto di lavoro

lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale fattispecie introdotta dalla circolare

M.L.P.S. 66/2011 che ha trovato consacrazione normativa con l'art.

4, comma 3-bis, della L. 68/1999 ad opera del d.lgs. 151/2015 (di attuazione del c.d. «jobs act»).

Fattispecie 1

Fattispecie 2

(11)

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

art. 4, comma 3 bis, L. 68/99

«I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.»

Fattispecie 1

(12)

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Per tali lavoratori è percorribile la procedura di computo in quota d'obbligo se:

• percentuale minima di invalidità civile e da lavoro di natura “Fisica” del 60%;

• percentuale minima di invalidità civile e da lavoro di natura “Psichica” o

“Intellettiva” del 46%;

• invalidità per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978.

Fattispecie 1

(13)

Perché, in caso di invalidità civile di tipo fisico, è necessario il 46% per l’iscrizione e il 60% per il computo?

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

E’ un disallineamento che ha origine in una scelta legislativa che non è suscettibile di interpretazione né di sindacato di legittimità.

Per il computo in quota d’obbligo è necessario il 60%.

Per una nuova assunzione è necessario il 46%

(14)

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

art. 4, comma 4, L. 68/99

«I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.»

N.B. Previsione legislativa «a contrario»

Fattispecie 2

(15)

E' possibile che un lavoratore, in buona salute e in grado di svolgere la prestazione lavorativa stabilita al momento dell'assunzione, subisca un evento invalidante e diventi disabile in costanza di rapporto di lavoro, riportando una diminuzione della capacità lavorativa.

Ciò può dare origine a due distinte casistiche a seconda dell’origine dell’evento invalidante:

1. infortunio o malattia per cause estranee al rapporto di lavoro;

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Fattispecie 2

(16)

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Per tali lavoratori e percorribile la procedura di computo in quota d'obbligo quando:

1. l’origine dell’invalidità è un infortunio o malattia per cause estranee al rapporto di lavoro: l’ invalidità civile fisica o psichica o intellettiva deve comportare un grado di invalidità pari o superiore al 60%;

2. l’origine dell’invalidità è un infortunio sul lavoro o malattia professionale: deve comportare acquisizione di un grado di invalidità pari o superiore al 34%. Inoltre, l’infortunio sul lavoro non deve essere determinato da violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale.

Fattispecie 2

(17)

Cosa significa l’inciso «accertato in sede giurisdizionale» ? Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Sta a significare che per poter escludere il computo, pur in

presenza di tutti gli altri requisiti, la violazione delle norme in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro, da parte del datore di

lavoro, deve essere accertata da una sentenza passata in

giudicato.

(18)

Se l’invalidità ha avuto origine in un precedente rapporto di lavoro con altro datore di lavoro è possibile il computo in costanza di rapporto di lavoro da parte di un successivo nuovo datore di lavoro?

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

SI, sempre, ma alle condizioni previste per il computo secondo la

fattispecie 1 (percentuale di almeno il 60%)

(19)

Se l’invalidità ha causa imputabile al datore di lavoro, in un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro è possibile il computo da parte del medesimo datore di lavoro in un successivo rapporto di lavoro?

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

NO, sarebbe contrario alla ratio della norma, che è quella di

impedire al datore di lavoro che è stato causa dell’infortunio, di

trarne giovamento.

(20)

Seconda parte del webinar

Effetti e vicende successive al computo

in quota d’obbligo

(21)

La procedura di computabilità genera una variazione degli effetti del rapporto di lavoro da ordinario a rapporto di lavoro valido ai fini del collocamento mirato, producendo nuovi e peculiari effetti rispetto sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

• rispetto al datore di lavoro: il rapporto di lavoro risulta idoneo alla copertura della quota d'obbligo prevista dalla normativa sul collocamento mirato, nonché neutro rispetto alla determinazione della base di computo del datore di lavoro;

• rispetto al lavoratore: il rapporto di lavoro risulta coperto da alcune tutele ulteriori previste dall'art. 10 della L. 68/1999.

Effetto del computo in quota d’obbligo

(22)

La procedura di computabilità si sostanzia, quindi, in una ricognizione delle caratteristiche del lavoratore e del rapporto di lavoro con esso instaurato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti affinché esso sia produttivo dei medesimi effetti di un rapporto di lavoro instaurato fin dall'origine secondo le regole del collocamento mirato.

Effetto del computo in quota d’obbligo

(23)

Il venire meno della percentuale minima di invalidità

Il provvedimento rilasciato produce i propri effetti fino a quando la Commissione medica competente riterrà perdurare nel lavoratore lo stato invalidante in misura almeno pari alla soglia minima prevista per il riconoscimento in quota d’obbligo.

Il venire meno dell’invalidità nella misura minima necessaria per il computo, successivamente all'emanazione del provvedimento, determina la cessazione immediata degli effetti sull'adempimento della quota d'obbligo.

E’ onere dell’azienda concordare con il lavoratore la comunicazione tempestiva di tale

Vicende successive al computo in quota d’obbligo

(24)

Il venire meno della capacità lavorativa

Il provvedimento rilasciato produce i propri effetti fino a quando la Commissione medica competente riterrà perdurare nel lavoratore la capacità lavorativa.

Il venire meno della capacità lavorativa (c.d. incollocabilità), determina la fuoriuscita del lavoratore dal meccanismo del collocamento mirato e, di conseguenza, la cessazione immediata degli effetti sull'adempimento della quota d'obbligo.

E’ onere dell’azienda concordare con il lavoratore la comunicazione tempestiva di tale evento e regolarizzare l’eventuale scopertura derivante con altra modalità.

Vicende successive al computo in quota d’obbligo

(25)

Caso di lavoratore che in costanza di rapporto di lavoro ottenga un accertamento di invalidità in misura almeno pari al 60% ma con relazione conclusiva che accerti una temporanea incollocabilità al lavoro per effetto delle terapie in corso di svolgimento. Si tratta, in concreto, del caso di lavoratori affetti da patologie di tipo oncologico che abbiano in corso terapie salvavita che risultino particolarmente invasive rispetto ad una normale vita lavorativa (es. nel caso di trattamento chemioterapico).

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Poiché la relazione conclusiva costituisce il documento fondamentale sul quale si innesta ogni intervento di collocamento mirato, a fronte di una relazione conclusiva siffatta non può che concludersi che, rispetto a quel lavoratore, non sia azionabile alcun meccanismo di collocamento mirato stante l'attuale giudizio di

«incollocabilità al lavoro attraverso gli strumenti del collocamento mirato».

Se dunque non risulta azionabile alcuno strumento di collocamento mirato non può esserlo neppure la

(26)

Caso di lavoratore con invalidità in misura almeno pari alla soglia minima prevista per la computabilità ma non avente carattere permanente. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di lavoratori affetti da patologie di tipo oncologico per le quali in prima battuta viene assegnata dalla commissione medica una percentuale di invalidità molto alta, ma a carattere temporaneo in attesa della definizione definitiva dell'entità dell'invalidità in esito al percorso di cura.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza

Il riconoscimento della computabilità avviene limitatamente al periodo per il quale sussiste il riconoscimento di invalidità. In tal caso il lavoratore potrà essere conteggiato nella quota d'obbligo per il periodo per il quale permane la percentuale di invalidità in misura almeno pari alla soglia minima per la computabilità.

E’ onere dell’azienda concordare con il lavoratore la comunicazione tempestiva di tale evento e regolarizzare l’eventuale scopertura derivante con altra modalità.

(27)

Per completare l'argomento è ora opportuno individuare quale sia la procedura da attuarsi per il computo in quota d'obbligo, ossia quale debba essere l'iter affinché la procedura possa ritenersi correttamente svolta ed il lavoratore legittimamente conteggiabile all'interno della quota disabili in forza.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – rimando

(28)

La procedura

Terza parte del webinar

(29)

Va, innanzitutto, precisato che la legge 68/1999 nulla dispone circa la procedura secondo la quale il lavoratore invalido non assunto attraverso il collocamento mirato possa rientrare tra quelli assunti in ottemperanza alla quota d'obbligo. Infatti l'art. 4, comma 4, prevede solo in quali casi i lavoratori invalidatisi in costanza di rapporto non possono rientrare tra quelli ad assolvimento della quota d'obbligo.

La norma non indica quindi, né che il lavoratore avente tali requisiti sia immediatamente inseribile nella quota d'obbligo con una sorta di autocomputabilita, né quale sia la procedura da effettuarsi affinché il lavoratore già in forza al datore di lavoro possa

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(30)

Unica indicazione circa la procedura e contenuta nell’Interpello M.L.P.S. n. 40/2008 in materia di computabilità, nel quale si precisa che deve essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.

Tale indicazione ha indotto alcuni, almeno in un primo momento, a ritenere che non vi sia alcun iter amministrativo vero e proprio e che basti la semplice comunicazione all'ufficio competente, quasi si trattasse di una sorta di autocomputabilità.

Tuttavia, non è così.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(31)

Infatti, tale inciso va letto nel contesto della frase completa nel quale è inserito:

«Si precisa che la computabilità dei lavoratori in possesso della certificazione attestante tale grado di invalidità non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, né alla stipula di una convenzione con i Servizi competenti, ma deve essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.».

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(32)

Il «semplicemente comunicata» inserito nella frase sta, piuttosto, ad indicare che non deve applicarsi alla computabilità l'intero iter previsto per l'assunzione (va esclusa quindi l'iscrizione al collocamento mirato del lavoratore in forza ed esclusa pure la stipula di convenzione di programma o di integrazione lavorativa) ma, bensì, una procedura semplificata rispetto ad un’assunzione ex novo, che tuttavia non può prescindere dalla verifica della sussistenza dei requisiti visti prima, affinché sia possibile computare nella quota d'obbligo il lavoratore disabile già in forza.

La procedura ha lo scopo di rendere certificata la computabilità del lavoratore, in primis per dare certezza dell’assolvimento dell’obbligo ai datori di lavoro.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(33)

Pertanto, qualora sussistano le condizioni, il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, ha titolo a chiedere al Servizio per l'Impiego la computabilità del lavoratore nella quota di riserva.

Per ottenere ciò, il datore di lavoro, attiva un’apposita procedura finalizzata alla presa d'atto, da parte dell’ufficio Collocamento Mirato di Veneto Lavoro / CPI competente, del computo nella quota di riserva di cui all' art. 3, della legge n.

68/1999 di un lavoratore riconosciuto invalido.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(34)

Consente ai datori di lavoro pubblici e privati richiedere il conteggio di un lavoratore assunto attraverso il collocamento ordinario come rientrante nelle quote d'obbligo, laddove sussistano i requisiti di legge.

La richiesta di computabilità nella quota d'obbligo del lavoratore disabile già in forza, diretta all'ufficio competente secondo la sede di lavoro del lavoratore, dovrà quindi contenere tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza dei requisiti sopra delineati.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(35)

Consenso del lavoratore: pur in assenza di una espressa previsione normativa pare imprescindibile. Sia perché non sarebbe altrimenti possibile acquisire la documentazione medica dalla quale ricavare la sussistenza della percentuale minima di invalidità per il computo, sia perché espressamente previsto dalla circolare M.L.P.S. n. 66/2001.

Va allegata alla richiesta di computo dichiarazione sottoscritta dal lavoratore che autorizza ad essere computato, con allegazione di copia del documento di identità dello stesso.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

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Sia che si tratti di computo della , sia della , prima di procedere all’inserimento del lavoratore nel prospetto informativo nellA sezione lavoratori disabili in forza, andrà richiesto il provvedimento di computabilità del lavoratore tra quelli nella quota di riserva.

In presenza di una richiesta di computo nella quota d'obbligo completa degli elementi sopra descritti, l'ufficio competente emana un provvedimento di presa d'atto della sussistenza dei requisiti previsti per il computo.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

Fattispecie 2 Fattispecie 1

(37)

Per il Veneto il computo va richiesto esclusivamente mediante la procedura telematica GE.DI. disponibile al link:

http://wwv.cliclavoroveneto.it/gedi-domanda-veneto

Termine per la conclusione: 30 giorni

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(38)

Il datore di lavoro ha titolo a chiedere al Servizio per l'Impiego competente, rispetto alla sede dove presta servizio il lavoratore, - attraverso la piattaforma telematica Ge.Di. - indicando:

• la data di assunzione;

• l'attività lavorativa e le mansioni svolte dal lavoratore;

• l'orario di lavoro;

• tipo di contratto.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(39)

Alla richiesta devono essere allegati o acquisiti successivamente:

• documentazione dalla quali risulti la percentuale di invalidità;

• la relazione conclusiva collocamento mirato L.68/99:

o in caso di invalidità pari al 100%: al fine di verificare che il lavoratore non sia stato dichiarato incollocabile al lavoro;

o per percentuali comprese tra il 46% e il 59% di invalidità riconosciuta prima della costituzione del rapporto di lavoro: al fine di individuare la natura della

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(40)

• dichiarazione dell’azienda, solo nel caso di computo di lavoratore riconosciuto invalido in costanza di rapporto di lavoro, che l’invalidità non è stata determinata da violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro, accertata in sede giurisdizionale;

• dichiarazione di assenso del lavoratore al computo, con allegato documento d’identità del lavoratore, in tutti i casi.

Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza – la procedura

(41)

La procedura telematica di richiesta di computabilità

(42)

La procedura telematica di richiesta di computabilità

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La procedura telematica di richiesta di computabilità - sezioni

AZIENDA – dati datore di lavoro

LAVORATORE – dati del lavoratore

DATI – dati del rapporto di lavoro in essere

DOCUMENTI – per allegare eventuali documenti

RIEPILOGO – sintesi della domanda e sezione invio

(44)

I prossimi webinar per imprese e professionisti del mercato del lavoro

Incentivi per le imprese

Incentivi

all’assunzione: principi generali in materia di

assunzioni agevolate (parte 1)

19 maggio 2021

…. continua

Pillole di

collocamento mirato

Gli strumenti del Collocamento Mirato: la compensazione territoriale e la compensazione

intergruppo giugno 2021

…. continua

Servizi dei CPI alle imprese

I servizi digitali per le imprese offerti dai Centri per l'Impiego del

Veneto 5 maggio 2021

…. continua

(45)
(46)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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