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Discorso pronunziato in assemblea generale della Corte di cassazione del Regno

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GIOVANNI SANTORO

Avvocato Generale del Re presso la Corte di cassazione

-~--

.. - ­

NUOVO DIRITTO

Discorso pronunziato in assemblea generale della Corte di cassazione del Regno

4 gennaio 1928 - Anno VI

per l' inaQgurazione del. nuovo anno giudiziario

ROMA

CAR TOLERIA DELL' ARICCIA VIA PLINIO, 9

1928

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8eeellenze, signori,

fu detto - e parve aSSi0111a di verità - che ogni popolo scri ve la sua storia in tre libri: il libro delle parole, il libro de' fatti e il libro delle arti, in tutte le lllultifol'lne loro lnanifestaziolli del bello, del pen­

siero, dell'azione, del sentill1ento. 1\1a evidentelnente fu dilnenticato, forse perchè 111en noto, il libro delle leggi: quel libro, per cui ROlna ilIllnortale vive e vivrà nella llJe~noria ed a 1'alnlnirazione di quasi tutti i popoli dell' occidente d'Europa, ai quali insegnò prin.

cipii di giustizia civile, che il tenlpo e l'avversa for­

tuna d'Italia, ne' tell1 pi che furono, non hanno potuto cancellare.

E' nel libro delle leggi che più chiaraillente si l'i vela la coscienza giuridica e il grado di Bloralità, di civiltà, di cultura di un popolo in un deternlinato rnOlnento storico della sua vita nazionale.

Non questo il luogo e il tell1pO opportuno per ri­

cercare se e quali nuove pagine la Nazione abbia scritto nel libro delle parole e nel libro delle arti ne' pritni 27 anni del secolo XX; forse è tneglionon parlarne. Nè occorre ricordare, perchè sono vive ed eloquenti a la lnenloria ed al sentiInento di gratit.u­

dine di tutti gli italiani, le pagine radiose di gloria, che la Nazione ha scritto nel libro de' fatti col n1i­

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glior sangue eli nostra gente nella grande guerra vit­

torioMa, che ha rivendicato a l'Italia i, suoi naturali confini, e per l'ardinlento di pochi, clll~ prllni hanno osato con apparecchi nazionali trasvolare il polo nord e l'oceallo .LL\tlantico per l'infinito spazio ,del ciel01

COllle aquile possenti, che abbiano portato a le più lontane ed inesplorate regioni del lnondo il saluto d'Italia.

~1a pagine lnenlorande, speciahnente in questi ultinli tre anni, 1925·]927, sono state scritte nel libro delle leggi, l)er rnerito ineontestabile del (j-overno Nazionale, che con sicuro'criterio, stringendo in unità di volere e di disciplina COlne in fascio possente tutte le forze vive della Nazione, ha inteso e intende at­

tuare al più alto grado di coesione 1110rale e di po.

tenza l'organizzazione giuridiea ed eco1101nica di un popolo nell'unità nazionale, restaurando innanzi tutto l'Hutorità e la necessaria funzione della sovranità, dello Stato, - forza politica e funzione sociale, che non assorbe ed annienta, Ina integra e coordina le attività individuali e tutte le fonne della cooperazione, delle quali, garantendo la libertà nell'orbita della legge, deve disciplinare il eoncorflO a fine di assicurare l'or­

dine giuridico, la sicurezza e il proglessodella Nazione.

Di tutte le rivoluzioni, suecedute e succedentlsi da oltre Ull secolo, qua e là in EuroiJa, la più pacifica e 1nellO cruenta, la più saluhlre e proficua d.'ilnnh~·

diati effetti. nel risorgirnento di tutto 'un popolo a vita nuova, la storia ricorderà la rivoluzione iniziata in Italia nell'ottobre lH22; perche è stata ed è rivo­

luzione non contro la Monarchia per la Repu bblica o viceversa, - non di rnilizie arlnate e rjbelli contro i poteri dello Stato, - non di pochi u0111ini UlIl bi­

zìosi del Governo, che speciahnente 11el 1922 era di­

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- 5 ­

venuto quanto lnai precario, instabile e difficilissiulo, ­ [na rivoluzione nella cùscienza giuridica nazionale e nell'ordine dei principii e degli istituti di diritto pub­

blico iHterno e dell'econolnia nazionale. '

In 57 Ininuti, nei quali intendo contenere questo discorso, ill1possibile esalninare, neppure sonl1naria­

rnente, tutte le nOl'111e giuridiche legislative ernanate in questi prilni 5 anni dell'attuale Governo Nazionale.

Forse non riuscirei ad esporue un indice sOlnnlario.

Ma 1ni sia consentita q nalche osservaziolie, de­

dotta da l'applicazione, che' ne' gindi~i si è dovnto fare, di alcune delle più ilnportanti di ~quelle leggi;

perchè, come dell'oro, la vera pietra di paragone di tutte le leggi è la loro applicazione nei giudizi a fatti concreti e cosÌ pratici, non preveduti dal legi­

slatore ed ai quali non è neppure applicabile il cri­

terio giuridico dell'analogia. '

La legge, 31 gennaio 192(), Il. 100, ha disciplinato a sistelna organico la facoltà del potere esecutivo di elnanare nonne giuridiche; cioè in quali fonne e lilniti spetta al Governo l'esercizio di funzione legislati va a fiue d'j garantire a lo 8tato le condizioni essenziali di sua vita e per l'esercizio del suo potere sovrano, ,ferino ll1antenendo il principio, forrnulato nell'art. 6 dello Statnto, che le nonne giuridiche elnanate dal potere esecntivo, - leggi soltanto in senso sosta n ­ ziale, - non possono lnai derogare a leggi in senso forinale, cioè a nonne ginridiche elnanate dal Par­

lalnento.

Nella 1t~ parte (art. 1 e 2) della legge sono de­

ternlinate le nonne g1urid iche, che il potere esecntivo ha facoltà di elnanare nella fonna del decreto Reale, pl'evia deliberazione del Consiglio dei i\1ini~tri e udito

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il parere del Oow~iglio cl i Sbltu. Nella 2a parte (ar­

ticuli 3 e 4) è disciplinato l'uso del decreto-legge.

Provvida questa legge, che, bene intesa ed ap­

plicata, chiude radito a gl'avi ed intennina bili con­

troversie, da telnpo agitatesi nella dottrina, nella giu­

risprudenza, in Senato; - disciplinandu la facoltà del Governorli elnallare nonne giuridiche e ferl110 lnantel1endo il principio della separazione de' poteri dello. tStato, detennina, si può dire, la cOHlpetenza per lnateria spettante a ciascuno di essi; - attua il princi pio solennelnente proclalnato dal Ministro della Giustizia: «Noi voglian1o governare con la legge,

« nella legge e perciò voglianlo che questa sia suffi­

« ciente e risponda al suo scopo ~, (1) cioè a la sua ragione di essere.

lVIa, senza dubbio, il potere esecutivo ha pure legittin1a facoltà di elnanare nella forma del decreto 1ninisteriale nOrIne giuridiche, non costituenti regola­

lnellti di organizzazione, bene relative al personale, addetto a l'alnnlinistrazione dellu Stato in virtù di un vero e proprio rapporto giuridico di pubblico ilnpiego, o relative a l'ordinalnento, a la funzione, () la cessa zione di «enti od istituti pubblici

»,

ritenuti utili a l'alnrninistr"azione dello Stato in dete1'lninate contin·

genze di telnpu e di luogo o non più rispondenti al fine, per il quale furono istituiti.

Ed è sentita da la coscienza giuridica nazionale la necessità di una precisa nonna di pubblicazione dei decreti rnin1steriali, che, a ln10 avviso, avrebbe inirabilnlente integrato il sistelna delle« facoltà del

« potere esecutivo di ell1anare nOrIne giuridiche

».

Per regola generale, tutti i decreti, elnanatÌ dal (l) Disco:rso al. Senato nella tOl'n~ta del 14 dicembre 1925.

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- 7 ­

potere eHecuti e contenenti nonne giuril1iche, legi­

slative o regolarnentari, per essere obbligatorii ed e8ecutivi in tutto il territorio dello tìtato devono essere pubblicati, cioè portati in fonna legale a nutizia di tutti coloro, che li devono osservare ed eseguire; e per la loro pu bblicazione devono essere osservate le nonne vigenti per le leggi. Le 11orn1e giurid iche, elllanate nttlla f01'1na de] decreto Reale, S0l10 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ma non e~iste nella nostra Iegislaz;ione llessuna disposiziolle l'eIa ti va a la pu bblicazione delle nOrIne gi nridiche el11allate dal potere esecutivo nella fo1'1na del decreto lninisteriale.

Questa olnissione 8 catl~a di non lievi inconve­

nienti, constatati da la Oorte di cassazione in più sentenze, pubblicate negli ultilni giorni del 1926 e

nel 1927.

Oon decreto luogot~nenziale, 3 ottobre 1918, nn­

111el'O 1401, fu approvato lo statuto tipo (e non era un bel tipo!) degli «Istituti di COnStllnO per gli inl­

piegati e salariati dello Stato»; 111a, l'esperienza avendo dilnostrato che quegli Istituti non risponde­

vano al fine della loro istituzione, il Ministro del rre­

801'0 ne ordinò la liq uidazione con decreto 27 giugno 1922, n. 662, lnai pubblicatu. In giudizi tra Istituti di COnSUl110 in liq uiclazionl:. e persone, che con essi avevano' costituito rapporti giuridici, fu ilnpugnata l'efficacia obbligatoria di q uel decreto lninisteriale;

perchè nOll pubblicato, nè registrato da la Oorte dei conti.

La Oorte di cassazione ginstalnente osservò che quel decreto, contenente ordine e norlne di liq nidazione di tutti gli Istituti suennllciati, non costituisce un pròvvedinlento alnlninistrativo per un caso singolo o per deterllliIla te persone, lna è un regolaillen to con­

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- 8 ­

tenente nonne giuridiche, relative a tutti coloro, che, venuti in rapporti d'affari con alcuno di detti Istitutj, siano rill1asti creditori; esso riguarda indubbialnente una generalità preventivall1ente indeterlninata di cit­

tadini; - che nessuna disposizione prescrive la pub­

blicazione de' decreti lninisteriali nella Raccolta delle leggi e decreti o neJla Gazzetta Ufficz·ale del Regno.

Ma, irnlnediata111ente dopo la perspicua edesau­

riente dill1ostrazione di questi principii, per i quali fueono éassate le contrarie sentenze di Corti di appello, la Oorte di cassazione non potè prescindere dal di­

chiarare: «Oerto occorre pur S8111pre che in qualche

«

1110do i decreti lninisteriali Aiano portati a cognizione_

«

degli intereBsati singoli o della generalità o pluralità

«

indeterillillata di cittadini, cui si riferIscono; onde,

«specialnlente per i decreti l11inisteriali toccanti la

«generalitR o nna pluralità 'indetenninata di cittadinj,

« sarebbe assai opportuno non OHlettere rnai la pub­

« blicazione i n Gazzetta. 1\1a, l'i petesi, essa non è tas·

«

sativaluente inlposta 1> (1). '

Le sentenze della Oorte di cassazione su questa questione non riferiscono, nè avevano Illotivo di rife­

rire, ciò che io, per ragione del lnio ufficio, ho dovuto constatare. de visu, cioè che la questione della pretesa incostituzionalità ed inefficacia giuridica del decreto Ininisteriale, 27 giugno 1922, è stata decisa, avendo presente niente altro che una copia di quel decreto, dattilografata su 2 lnezzi foglietti di carta velina,

(1) Oorte cassaz. Sezioni unite: 27 ottobre 1926 - Banco di Credito Pavese contro Istituto di consumo tra gli impiegati e sa­

lariati dello Stato in Pavia.

Idem. id.: 3 marzo - 25 aprile 1927 - Istituto dei consumi per gli impiegati e salariati dello Stato in Brescia contro Banca Qoorera,tivq Bresciana" e contro Fontana Adolfo.

(11)

9 ­

sellz'alcnna autenticità... proprio perchè il decreto originario nOll era stato in alcull lnodo pnbblicato:

Per fortuna non fu contestato che quella copia infonne fosse Vel'alnente confonne al decreto Ininiste­

riale ilnpngnato; tna non può parere plausibile ehe l'autorità gindiziaria debba decidere gl'avi questioni di diritto senza poter lleppnre vedere ed accertare che esista il testo ufficiale della nonna giuridica, oggetto della con troversia.

Di ogni norlna giuridica, in qualsiasi forrna co­

stituzionale en1anata, la pu bblicazione è nel sisteIna delle legislazioni 1110derne atto del potere ~secutivo,

costituente presunzione legale, ùtris et de iure, che senz'altro la nonna sia nota a tutti i cittadini in tu tto il territorio del Regno ed anche :-t l'estero.

Ma,

se pubblicazione non esista, logicanlente vien lneno il fondalnento giuridico di ogni presunzione; ed è duro ufficio di ogni organo di giurisdizione dover dichia­

rare che, ciò non ostante, la nonna giuridica sia a tutti nota, per tutti obbligatoria e perciò debba sen­

z'altro eS>3Gre osservata.

Nè nlen gravi SOllO gli inconvenienti della 111an­

cata pubblicazione di decreti lninisteriali, relativi al personale addetto a l'arntninistrazione dello tStato in virtll di un rapporto giuridico di pubblico ill1piego.

Basti ricordare che proprio nel decorso anno giudiziario la Corte di cassazione ha dichiarato che, se la pnb­

blica allllninistrazione, ritenuta la illegittifnità del provvec1in1ento di collocanlento a rjposo di un ilnpie­

gato, già pubblicato nel Bollettino ufficiale di un Ministero, e111ani un secondo decreto di rettificazione del, precedente, 111a ornetta di portarlo comunque a conoscenza dell'ilnpiegato, fino a la pnbblicazione o cOlnullicaziol1e del nuovo decreto non si può ritenere

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10 -'

tessato il rapporto gi l1ridicù d'ia1piego

e

il diritto a percepire lo stipendio.

In casi analoghi si deternlina quindi questo as­

surdo stato di fatto e di' diritto, - che vi possono essere Ìtl) piegati dello Stato, i Cl uali, collo('ati a l'i poso, hanno, ciò non ustallte, il dirittc{ di continuare a per­

cepire lu sti pendio... j-q grazia del]' onlessa pnbbliea­

zione del decreto lninlsteriale, che

fa

ceSRare il l'ap­

porto gi lll'idieo di pu Lblico i 111 piego.

La Corte di cassazione ginstalllente O~RerV() che nel fatto ill esalne il l'flPPOl'to giuridico efi pubblico iU1piego non era cessato'ì)er effetto dol prin10 decreto lninisteriale, pubblicato, lna' annullato di ufficio in virtù dell'indiscl1tibile facoltà del potere es~cutiv() di annullare i propri atti l'icollosciutiillegittilni, pel'chè q uell' atto inesistente 1I011 poteva pl'od urre nessun ef­

fetto giuridico; -- non era cessato 118ppUre a la data del secondo decreto, pel'chè q l1esto non era stato pub­

blicato o, cOlnullqlle, portato a llotizia dell'ilnpiegato.

E la sola volontà del 1\1inistero di collocarlo a riposo, volontà 110n portata a notizia dt~lla parte, cui è diretta, non può llÒ creare nè estinguere un' q ualsiasi vincolo giuridico. «La nUll1ina e il licenzianlento, anche se

«

si riguardi no cOlne atti nII ila tel'ali della pn bblica

«anllninistl'aziolle, dovranno ~eln pre con1 unical'si a

«gli interessati. Quegli atti, validalnente cornpiuti

«con la selllplice Lnall ifestazioue di volontà, acqni­

«Rtano, per indiscnti bile necessità logica, la lòro' at­

«titnc1ille a pl'odnrl'e le conseguellze, di cui sono

«capaci, solo dal InOluento in cui la parte ne abbia

« avuta notizia. Sarebbe strano, a non dirB altro, che

« nascessero a carico di un eittadinu i llumel'osi do­

«veri, che scaturiscono da un rapporto d'iulpiego,

«

prilna che egli sappia della sua nOlnina, o cbe debba

(13)

- Il ~.

«

perdere i diritti, che la legge gli assicura1 su la

«base della setn plice volol1tà soggetti va clell'ente,

«

che lo licenzia» (1).

Da queste prell1eS~je, - nè occorre indugiare a riferire altri casi analoghi, - deriva evidente la ne­

cessità di una precisa e sell1 plicissi lna disposizione di legg;e, l'eIa ti va a la pn bblicazione di decreti lniniste­

riali; ]a quale integri il sistelna delle facoltà del potere esecnti vo di enlanare llorllle giuridiche.

Dei decreti Ininisteriali, relativi al personale di­

pendente da l'alnnli11istrazione dello Stato, può essere sufficiente, COlne è in uso, - 111a senza che esz~sta una nor1na giuridica obbl~gatoria, - la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di ciascun Ministero, ilnlnediata­

Inente dopo la registrazione a la Oorte dei conti;

11la de' decreti, che interessano un nrllnero indetenni­

nato o la generalità de' cittadini, è necessaria la pub­

blicazione nella Gazzetta Uffic'lale del Regno.

Il secolo XIX traSl111Se in gravosa eredità al XX secolo un arduo problenla di giustizia sociale" di

S0l111na ilnportanza politica ed econolnica, che da tenlpO travaglia la lnente e la coscienza di Governi e go­

vernati: garantire l'ordine giuridico nei l'apporti tra i fattori della produzione nazionale, - capitale e la­

voro - . Riaflennando ancora una volta «il prinlato degli italiani _» nel pensiero giuridico, il problenla è stato lnael;jtrevolnlente risolto in Italia, tOl'lnulnnclo in 11 uova legislazione tutto Ull sistelna organico di istitnl i p 1101'n1e p7'evalenternwnte di diritto pubblico, in rapporto logico d'inscindi bile cOllnessione tra loro, a

2a

(1) Oorte cassaz. sez. 18 gennaio 1927; Cangemi contro Ministero dei Lavori pubblici.

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-- 12 ­

fine di attuare pro~silnalnente l'ordinan:\ento corpora­

tivo dello Stato con la cOHtituziolle e il fnllzioll~unento

delle corporazioni e sostituire inllllediatainente una razionale disciplina di diritto e dì giurisdizione del lavoro al perenne conflitto d'interessi tra diverse classi sociali, costituente incitau1ento a l'odio tra esse in rnodo pericoloso per la pubblica tranquillità e l'ordine pubblico, Ulla disgregazione delle forze eco­

norniche nazionali, Ulla violazione dell'ordine giU:­

ridico.

(~tlesta nuova e provvida legislazione l'Iughilterl'a, - il Paese c1iq uasi Inillellaria tradizione della rnas­

Sill1a libertà civile e politica - lnandò ufficiabnente nel deeorso anno a studiare a R01l1a ; ed altre Nazioni d'Europa stndiano ed hanno cOlnlnentata favorevol·

lnente liella sua strnttura organica e nella snapl'utica applicazione q uotidiana ~ perchè in Italia soltanto, superato ogni pregindizìo di tradizione 'e viuto ogni ostacolo di partiti politici, è stata fOl'lnnlata COll cri­

teri di giustizia la disciplina ginridica dei rapporti collettivi del lavoro, cioè di forze vive, operanti nello StatQ e che perciò lo Stato 11el legittilllO esercizio del suo potere ·sovrano deve disciplinare con prècise nonne di diritto a fine di g-arantire l'ordine gÙltidico e la pacifica cC'operazione di tutte le associazioni od or­

ganizzazioni di lavoro per la produzione nazionale,.

prolnnovt'nclo la solidarietà tra le varie classi sociali e favorelldo l'eqnilibrio d'interessi per la prosperità generale della Nazione.

Di qnelle ottilne norlne legislative potrebbe essere orgoglioso il l\1inistro della G-instizia, che le scrisse con la rnente di giurista e di uonlO di Go­

verno, che sa le terrl peste e le don1ina con la forza clelIa ragIone; lna nel suo anllno nobilissi Ino vibra

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!

!

- 13­

alto e forte il I::lentilllento eli I::lel'vire la Patria, non l'orgoglio. - A lui il plauso della Nazione; il la Ma­

gistratura il dovere d'interpretare ea applicare esat­

tarneute q nelle leggi; a 111e la favorevole occasione di presentargli il saluto reVèrente della lnagistratura d'Italia.

Non spetta a n1e in quest'aula di giustizia dire della lnirabile operosità spieg'ata dal Ministero delle Oorporazioni per la più pronta ed unifol'lue attua­

zione della nuova legislazione e dell'ordinfilnento corporativo dello 8tato; basta leggere la pregt;~vole

pubblicazione, che ne è stata fatta da q nel Ministero a cura di un otti Lno lnagistrato, che la fid ncia del Capo del (}overno ha chialnato a l'irnportantissiLno ufficio di Oapo del Gabinettu del Ministro per le Oorporazioni (1).

Ma occorre conRtatare che la nuova ~1:agistratura

del lavoro, in generale, ha funzionato ottinlan1ente, dichiarando principii di diritto fOl'Lnale e di diritto sostanziale, che, enunciati in nota a questo discorso, per brevità non riferisco.

Una data voglio ricordare, che sarà lnernoranda negli annali della giustizia in Italia, - il 19 lu­

glio 1927 -" quando tu pubblicata in R0111a la prilna sentenza della luagistratl1l'a (leI lavoro per la decisione di gl'a vi q nestioni, cioè: se e q uaIi persone o asso­

ciazioni si~no obbligate da contratti collettivi di lavoro, stipulati da rappresentanti eli associazioni ]e­

galtnellte antorizzati, lua senza 1'osservanza delle fonne di pubblicità prescritte nell'art. 10 della legge

(1) Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e ordinR,mento corporativo dello Stato » -" Roma, Provveditorato Generale dello Stato. Libreria, 1927 -- AI~no V,

I

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- 14­

3 aprile 1926; - se la funzione giuri8dizionale delJa lllagistratnra del lavoro per revisione e lnodifieazione dei patti convenuti in contratti collettivi di lavoro, quando sia avvenuto un notevole lnutarnento dello stato di fatto esistente al telnpo clelIa sti pulazlone, possa essere esercitata anche per contratti di lavoro 'non continuativo, Illa della breve durata soltanto per una stagione; -, da qURle 1110111en to hanno effic3.cia giuridica le B10dificazioni dei contratti colletti vi di lavoro, decise da l'organo di giurisdizione cornpetente.

(Juella sentenza, romana aequitate constituta, vi va­

Inente attesa in Italia eel, a l'estero con opposti sen­

tiInenti verso la nuova disciplina giuridica dei rap­

porti collettivi di lavoro: ha di1l1ostrato che questa nella Hua pratica applicazione, ha Inaestrevolnlente risolto il conflitto tra il siìldacalislllo e lo Stato; è

legge di giustizia econoll1ica, la q uale non può essere altri [118nti attuata che dal potere :-jovrano delle') Stato, fernlo lnantenendo l'equilibrio di diritti e interessi fra tutte le classi prod nttrici della Nazione.

Le coutrover,.ìle ora pacificatnente e sollecitaLnente decise da la ~1agistratura del lavoro, in altri tetTI pi, non lontani da 110i, avrebbero provocato scioperi, serrate, v'iolenze, pericoli per l'ordiuc pùbblico e forse qualche crisi lninisteriale.

Nessuna delle sentenze della 1\1agistratul'a del lavoro è stata in1pug'nata per c.nssazione.

Tacciano dunque i paladini di assurde Ilnprese, i quali, per sovvertire l'ordine giuridico,

«

godendo i frutti del lDal di tutti

»,

pretendono che dei cOllflitti econolnic1 tra diverse classi sociali debba, per autodifesa di classe, essere arbitra la violen/':a, la forza del llUlnero o la 8u}J7'enla Te,tio (lella fan1e; non ]' azione della, giustizia, che

(17)

- 15­

nell'orbita della leLro'e t:Jl'::' è la lnit:lura di tntti i diritti e di tutti i doveri.

A l dù'itto del lavoro agricolo si ricon nette una i LTI portan te con troversia, nella qua le il con tl'Hsto cl i volontà tra divel;si suggetti di diritto è _disciplinato da una norLna di diritto privato in antinolnia ad una nonna di diritto pnbblico, ell1anata a tutela dell'~~co­

n01l1ia nazionale.

A 1101'111a dell'art. 450 cod. civ. quando le pian­

ta~doni sono state fatte da un terzo e con sl10i 11late­

riaIi, il proprietario -del fondo ha cliritto cl i l'i tenéde o di obbligare colui che ]e ha fatte a le\'arle. Se il proprietario del fondo dOLnanda che siano tolte, ciò verrà eseguito a spese di eolni che le ha fatte, sellza alcnna indennità a. sno favore, ed egli potrà inoltre essere condannato al risarcilnento dei danni, che il proprietario del fondo avesse sofferto. Se il proprie­

tario preferisce di conservare le piantagioni, deve pagare, a sna scelta, il valore dei lnateriali e il prezzo clelia lnano d'opera o l'aulnellto di valore recato al fondo.

In pratica l'esercizio e gli effetti del diritto di scelta consentito dall'art. 450 cod. civ. al proprietario del fondo si risol vono in danno evi(lente per l'eco­

nOlnia nazionale e per il conduttore del fondo, se da questo le piantagioni di generi alinlenh-lri siano in­

nanzi telllpo a vulse per volontà del proprietario del fondo; () in indebito arricchilnento c181 detto proprie­

tario Cllnl alie'na iact1tra, se il cli8gl'aziato coltivatore, costretto a levare le sue piantagioni, preferisca. ab­

bandonarle per non l'i 11lettel'e speRe e la voro, olt.re la perdita del capitale per le senlellti e del lavoro

oc~orso por le piantagioni,

(18)

- 16­

~1a, durante la guerra, a fine di tutelare l'eco­

nOlIlia nazionale ed itnpedire ogni fatto volontario, che cagiollasse perdita, anche lninirna, della produ­

zione di derratealilnentari, furono per decreto luogo­

tenenziale 23 settelubre 1918, n. 1464, stabilite gravi pene per

«

chiuJ1que jll qualsiasi luodo distrugge o

«

deteriora generi aUlnentari, dei quali esercita il

«

COIIlrnercio o la produzione per vendere, ovvero

«

senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano

«

o diventino inadatte al conSUlno ~.

Questa nonna giuridica avente efficacia di legge, perchè ernanata in vil:Otù-. dei pieni poteri attribuiti al Governo del Re a causa della guerra e durante la guerra, è tuttora in vigore per espressa disposizione dell'art. 1, lettera E,del decreto legge Il gennaio 1923, n. 138, trattandosi di cose destinate all'alilnentazione Ulnana. E il principio affennato in quel decreto, uno dei -pochi superstiti da.la lneri ta ta ecatorn be della lnaggior parte della caotica legislazione di guerra, è stato ora riaffernlato nel progetto di un nuovo codice penale, IIla COB sanzioni Inal to più gl'a vi.

A la Corte di cassazione fu proposta la gl'a ve questione, se, non astante le gravi sanzioùi pellali stabilite nell'art. 1 del decreto 111ogotenenziale su enunciato, il conduttore e il subconduttore o cessio­

nario di un affitto agrario possano essere obbligati dal proprirtario del fondo" a svellere le piantagioni di generi alirnentari ,abusivaLnente fatte oltre.il ter­

Inille de Ua locazione, eel eSRere, per giunta, condan­

nati a l risarcill1ento dei danni verso il proprietario del fondo. La Oorte decise afferrnati vanlellte ; perchè quella norn1a

«

riguarda distruzione e deteriorazione

«

di oggetti destinati al cOln'lnercio o vendita, effet­

~ ttlata con dolo e Renza necessità, nè può estendersi

(19)

~ 17 ~

«

al caso in CUI non sia ulteriornlente possibile la coltivazione di piantagione già iniziata, per il fatto che, non essendo stata originarialnente legitt.ilna la

« pi:=tntagione, q uesta si debba riInuovere per l't'in te­

«

gl'are l'altrui diritto leso (1). ~

La deciBiolle è gill"tidicalnentè esatta; percbè l'art. 1 del decreto lnogotenenziale suenunciato pre­

vede senza dubbio un delitto doloso, cioè un fatto volontario espressalllente prevenuto da la legge cotne reato. Ma la conseguenza logica deri vante da lo stato della vigente legislazione in subiecta 1nateria è questa:

l'agricoltore, conduttore di nn fondo, eOlllmette delitto punibile con la reclusione da un lnese a cl ue anni e con la l11ulta da lire 100 a lire 20.000, se volontaria­

Lnente distrugge o lascia deperire generi alitnentari di sua proprietà, de' quali esercita la produzione per vendere; - non COL1llnette reato, IDa aden1pie una' obhligazione, se q nei generi alilnontari distrugge per volontà del proprietario del fondo, costituito da la legge arbitro delle cose altrui. E in questa seconda ipotesi al danno econoluico per il conduttore-coltiva­

tore si ag'gìunge il danno più o n1eno rilevante per l'eçonolnia nazionale, che lo Stato intende tnteJàre, proll1ovendo la [naggiore possibile produzione di der­

rate alitnentari ed itnpedendo con sanzioni penali che la prod nziolle sia distrutta, deteriorata o lasciata de­

perire senza necessità.

Non sarebbe ragionevole soppriluere le sanzioni penali per q nesti fatti; perchè furono elnanate i)l'oprio a fine di tutelare l'ecollornia nazionale, che è d'inte­

resse sociale, prevalente al diritto o a l'interesse del­

(1) Oorte di cassaz. I Sez. civ., 16-26 luglio 1926; Ammi­

nistrazione della Marina contro lIIurolo e Meazzo.

(20)

- 18 ~

l'individuo. Pare invece più rispondellte a giustizia ed equità 1110dificare la disposi7iione dell'art. 450 cod. civ.

l~ SOllO 'lietissirno che a questa solenne adunanza sia presente il Ministro della Ciinstizia; perchè nella sua alta cOlnpetenza t-:'san1ini se nella riforrna, che prepara, di alcuni 1Stitllti del vigente codice civile non si debba cOlnprelldel'è anche la disposizione del­

l'art. 450 e se nel disciplinare il contrasto di volontà tra diversi soggetti di diritto su piantagioni di generi alirnentari in fOlldo altrui nOIl occorra coordinare lneglio l'interesse ptivato con l'interesse pubblico, applicando 11 principio cIi ragione, già aflennato da la giurisprudenza irnrnc)l'tale del diritto rOlnano (f. Expedit 7'eipublicae ne sua 7'e quz's male utatu7'

» (]) .

.A.. questa rifonna, Oll. Milllstro della Giustizia, plnudirà anche lo spirito eietto del, grande ·Vostro avo n1aterno, (tiuseppe,Tacca, iusigne lnagistrato, che puse la sila fi1'1na al vigente codice civile, qnalldo nella coscienza g'iuridira naziunale HOLl era forte­

lnellte sentito e perciò nOI1 fn attuato il principio di equilibrio di diritti tra i fattori della produzione nazionale e che Ilei l'apporti econolnici l'interesse dell'indi'loiduo dev'essere equalnente coordinato al ..

l'interesse generale della Nazione.

Il la 'loro della Corte di cassaziOlH~· è in continuo alllnento; tanto che nel decorso anno essa. è stata costretta a tenere udienza tlltti i giorni feriali fino a tarda ora della sera. Nè potrà fare altritnenti anche nel nnovo anno giudiziario.

Parli l'eloquen7Ju di queste cifre statistiche:

(1) § Tost. De his qui sui vel alieni juris 8unt I, 8.

(21)

- 19 ~

Ricorsi c'l'vili

RiuHlHti pendenti al 31 diceln bre 1926. 430B sopravvenuti fino al 31 diceIn bre 1927. 3944

Totale. 8253

Esanriti fino al 31 c1icernbre 1927 4f,80 Pendenti al 31 dicelTI bre 1927 . 3673

RZ'COTSi penali

Rilnasti pendenti al 31 dicell1 bre 1926, 2011 Sonravvennti .J. fino al 31 c1icelnbre 1927. 1106(, Totale. 13071

Esauriti fino [tI 31 dicell1 bre 1927 9426 Pendenti al 31 dicernure 1927 . 3()45

A.. dnro ufficio, a dnra disciplina SOIlO evidente­

lllente costretti i lnagistrati della Corte di cassazione!

Alcuni SOllO caduti ; altri a cl i verso ufficio desti nati.

Opera di assiduo e diligente lavoro,- lneritevole di elogio, hanno con 110i prestata gJi otti lni funzionari della cancelleria della Oorte e clelIa segreteria della Procura (}enel'ale del Re, abiltnente guidati da diri­

genti espertissilni.

Di tutti, - confortati dal nobile eSell1 pio degli illllstrissiini Oapi della Oorte, illstancabili lleII 'adelìl­

pinlento del propno clov(~re! -- tlllO il pro posi to, 11 ua la fede e la costa n te volol1 tà: Giust1'zia!

Per pl'osegllil'e nell'esercizio di questa alta, ne­

~e8saria ed illllnHllente funzione rlello ~tato, che non eons.ente renl01'a, chiedo che ·V. E. illnstrissilno signor Pl'ilìlO Presiden te, voglia nel nOllle aug'usto del Re dichiaral'e aperto il nuovo anllO giudiziario.

(22)

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j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

(23)

NOTE.

1.

Piantagioni di derrate aliulentari in -fondo altrui.

Il contrasto di \Tolontà tra diversi soggetti di diritto sn piantagioni in fondo altrui è stato oggetto di studio della (jollllniRsione, conlpoRta di elninenti giuristi italiani e francesi, istituita per forlnulare nél COlnune interesse delle due N-azioni un identico« co­

dice delle obbligazioni e dei contratti

».

Nel progptto, approvato a Parigi nell'ottobre 1927,

Ùt 2i1, bozza di stcl1npa e perciò no?"t in cO'ln?nercio, nel titolo IV «Della locazione» èstata fOl'lnulata questa disposizione, non prilna esistente nel cod. civ. fran­

ceRe e nel cod. civ. italiano.

« Art. 435. - Se il conduttore ha fatto costrl1­

« ziolli o piantagioni o altri 1Jziglioramenti, che hanno

« a1t1nentato il valore deltùnmobile locato, il loc.atore·

«

dovrà rilll borsado, al tel'lnine della locazione, del­

« l'anllllolltare della spesa o dell'anrnento di valore,

« purchè tali miglio7'clJnenti siano stati fatti a sna

« scienza e senza sua opposizione.

«In difetto di . q uestecol1dizioni, il locatore,

« quando provi che i ?n(qlioJ'clJnentinol1 sono per lui

«

di alcuna utilit~t, ha diritto di dOlnandare c.he il

« cond nttore l i tolga e lo risarcisca, occorrendo, del

« danno, èhe cleri vi al fondo da tale l'i;111oziont'.

(24)

« 8e prefel'i~ce conservare i miglio7'cunenti, pagando

« una delle SOnlll1e SOpl'h indicate, il g'iuc1ice potrà

«

accordargli dilazione per il pnganlento

».

Evidentelnente questa iInportante inllovaziol1è al vigente sistelna del cod. ci v. si riferisce a le pian­

tagioni costit~ténti miqlioranwnti dell'im17zobile locato, che perciò ne hanno. aunwntato il valorè, « COlne (è

«

detto nella relazione, che precede il progetto) po­

«

trebbero eSSere le condotte d'acqua, i prosciuga­

«

lnenti, i recinginlenti, le trasfOrll1azioni di coltura,

« i robustilnenti di fIna fabbrica, ecc.

«

OOIl .ciò non sono forse accolti tutti i voti for­

«

rnulati, specialtnente neg,'li nItilni anni, dagli agl'i­

«

coltori; Ula si è pl1l' vennti incontro ai loro giusti

« desiderii, nei lilniti in cni potevallo contell1peral'si

« col rispetto della proprietà

».

~1a la q uestione, da ll1e· proposta nel discorso a la Oorte di cassazione, è diversa; percbè, nel con­

trasto d'interessi e di volont.à tra il proprietario del fondo e il conduttore o snbconduttore o cessionario eli affitto agrario, invoca una nonna giuridica relativa al nOl'll1ale goelilnellto dell'inl1nobile locato, cioè a 8en1ioe o piantagioui di cereali o altri generi alinlen­

tari, non a lniglioralnenti, che percib,abbiano aUlnen­

tato il valore intrinseco del fondo. La queBtione è se risponda ad un princi pio di diritto, di equità ed a l'interesse generale dell'eeonolnia nazionale che il colti vatore-colld nttore del fOllc/o possa, ad libitum del proprietario, essere costretto a svellere innanzi telnpo

è senza indennità derrate alilnentari, soltalltopercbè da lni piantate oltro il tern1ine della locazione.

(25)

- 23­

II.

Principii di diritto

'afferuutti da, la llIagistratura (lel lavoro.

1. - Proposto da un' associazione, legaI lnel1 te i'iconosciuta, reclalno cuntro la for'lnazione dell'albo de' cittadini destinati a funzionare cOlne consiglieri esperti della 11lagistratlll'a del lavoro, la Corte cl' ap­

pello, a sezioni llnìte, a nonna dell'art. 62 del rego­

lalnen to legislati vo per l'attuazione della legge, 3 aprile 1926, deve g:indicare del recltlll1o , se pure il reclarnante vi abbia rinunziato; pel'chè la legittinlità dell'albo, - nel quale possono essere iscritti soltanto coloro che abbiano tutte le condizioni stabilite da la legge per esercitare funzioue giurisdizionale, - è d'ordine pubblico.

Corte app. Napoli, sezioni unite)' 1nagist/'atura del lavoro, 80 diceJnb1'e 1926: Sindacato fascista avvocati e procuratori di Napoh contro Ooppola, Di Franco e .A liberti.

2. - .A.Ul'ibnita da la legge, 3 aprile 192(-), n.563, a la lnagistratura del lavoro, tra l'altro, la cOLnpetenza a gindicare dell'appello contro decisioni de' prohiviri, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti (art. 13) e le decisioni d(~lla ginrÌa di que' collegi essendo appellabili soltanto per lnotivi c1'incOlnpetenza () eecesso di potere, è evideute l'abrogazione ill1 plicita dell'art. Il della legge, 15 giugno 1893, n. 295, es·

sendo stato sostituito nn diverso organo di giurisdi­

z;ione COlll peten te a giudicare in gl'ado di appello contro qu-elle (lecisioui, soltanto se ilnpllgnate per in­

cOlllpetenzfl. o eccesso di potere.

(26)

- 24

La nozione dell'eccesso di potere in l'apporto a la giurisdizione speciale de' probiviri dev'essere intesa nel sellSO che la decisione abbia avuto per og'getto lnateria sottratta a q ualsiasi organo di giurisdizione.

Preclusa quindi a la luagistratura della varo ogni indagine se il collegio de' probiviri abbia bene o rnale deciso, essa può e"saln inare soltanto se ha deciRo su·

controversia di sua COll1 petenza per lnateria.

Corte app. Napoli, '7nagish'atur'a del lavoro; 12 lnarzo 1927: BTanca c. Rocchina.

id. id. 12 ?llarzo 1927: Zeuca, .L~linieJ'i c. Pllzone.

Id. id. id. Savoia c,; Gallo.

I d.id. ?·d. Oasolari c. Cesario.

Id. l·d. id. Jandolo c. l/'usco, Id. ùL id. Ca)y1one c. Ferretti.·

3. - Per detenninare la cOlnpetellza de' probi

VIrI per controversie relative a lavoro a dU111icilio, a norlna dell'art. 7 della legge 15 giugno 1893, n. 295, si deve aver riguardo al luogo, in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso; e perciò al luogo, in cui l'accettazione del contratto è pervenuta a conoscenza del proponente. A1lche la con1 petenza per territorio del collegio de' probiviri ha carattere relativo e perciò la declinatoria dev'essere proposta prirna di ogni altra istanza e difesa.

OOl'te appello Napoli, '7JlagistratuTCl del lavoro;

12 ?natzo 1927: A ~diero c. De Gennaro.

Id. id. id. Barbato c. De Gennaro.

4. _. Per la proposizione dell'appello contro de.

cisioni de' collegi de' probiviri, non essendo state an­

cora elnanate le norrne di coordinalnento prOlnesse neglj art. 23 della legge e 100 del regoIrtinento le­

(27)

-- 25 -­

gislatiVO, è applicabile, per analogia, a controversje nascen ti da l'a pporti individ uali di lavoro la nonna statuita llell' art. 101 del regolalnento lugislativo, 1. lug'lio 1926, n. 1130, per il procedinlento in rlla­

teria di rapporti collettivi di lavoro.

Corte appello Firenze, 1nagistratura del lavor'o;

28 giugno 1927: Favi c. Poggio lesi.

5. --

Ioamlnissibile è il l'eclalno contro la for­

mazione dell'albo a fine di farvi aggiungere altri cit­

tadini; perchè, fonnato l'albo a nonna dell'art. 61 del regolall1ento, nessuna aggiunzione o variazione di IIo111 i è consentita llel biennio. E la funzione delle sezioni unite della Corte d'appello è lilnitata ad ac­

certare la legalità e regolarità delle iscrizioni ese­

guite dal Pritno Presidente ed a la consegnellte cau­

cellazione di coloro che per legge non potevano essere. jscritti; non ad un riesarne de' criterii, anche di lnerito, che presiedettero a la fonnazione deli 'albo con la conseguente facoltà d'integrarlacoll variazione o aggiunzione di nOlni.

Corte app. Trieste, se"zioni unite, magistratura del lavoTo; 12 gùtgno 1927 : Confederazione Nazionale Fa­

scista dei trasporti terrestri e nav(qazione interna, re­

cla1nante.

6. - ~Ia le sezioni unite della Oorte d'appello ben possono trasferire alcuni degli esperti, già iscritti in un detertl1inato gruppo, ed altro gruppo più ri­

spondente a la loro specifica attitudine e capacità.

"Corte app. Trieste, sezioni unite)' magistratura del lavoro, 12,giugno 1..927: Fedetazione industriale Fa­

scista della Venezia Gùtlia, reclantante.

(28)

- 26­

7. --- Il tel'llline di 15 giorni da l'aftissiuue del­

J'albo degli. esperti per reclalnare ·contro la fonna­

zione di esso, a BorIna dell'art. 62 del regolalnellto legislativo, l luglio 1926, n. 1130, è perentorio. La decadenza per inosservanza del terrnine ha luogo di diritto e deve eRserp dichiarata anche d'ufficio.

Corte app. Barn:, sez.. unde, ?ua,qistJ'atura del lav07'o;

6 aprile 1927: Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti di Salento, ?~eclamante.

l\1a, conle fn gillstanlente osservato in nota a questa sèntenza, già pubblicata nella rivista

«

Il Di­

ritto del lavoro » - 1927, pago 4H4 -è evidente la violazione di legge COllllnessa per non essere sta to sentito il P. ~1. Vero che l'art. G2 delle nonne di attuazione della legge dichiara corne sono cOlnposte le sezioni unite della Corte d'appello e che esse de­

cidono in Cfunera di c()nsiglio «selltiti gli interessati nelle loro deduzioni scritte» ~ 111ft è vero pure che, a nonna dell'art. 16 della legge, la quale non è stata nè poteva essere lnodificata d~l regolalnento legisla ti vo,« la decisione della Corte fu nzionan te conle L11R­

«

gistratura del lavoro è elnessa, sentito il P. M.

«

nelle sne orali conclusioni 1>.

Non·è ragionevole dnbitare che questa llOrtna generale del procedi 1l1ento avanti la lnagistratura del lavoro deve essere oRservata, anche quando la Oorte d'appello decide a sezioni uIlite; perchè in ogni de­

cisiol1è qella Inagistratnra del lavoro vi è un ele­

lnento d'interesse pubblico, che dev' essere tutelato dal P. M. orgallu del potere esecutivo presso l'autorità gindiziaria.

Nella Relazione del Governo a la Calnera dei Depntati sul disegno di legge per la disciplina giu­

ri<lica dei rapporti collett.ivi del lavoro ginstalnente

(29)

- 27­

fu osservato che la nOrIna del 30 COllllna dell'art. 16 ilnpolle l'intervento nel gi1.1dizio del P. }VI. rappre­

sentante dell'interesse generale; il quale con le sue conclusioni veglierà a che la llonua cl i legge sia scrupolosaluente osservata.

8. - Si abbia eccesso di potere, solo quando te giurisdizioni speciali statuiscono su lnateria sottratta a qualsia~i organo di giurisdizione, o si abbia, se il giudice nella credel1za di bene interpretare e esatta­

lnente applicare la legge in realtà usurpi le funzioni di altro potere, è certo non potervi essere eccesso di potei-e, quando la decisione è pronunziata da' giudici in virtù di poteri loro conferiti da la legge.

Corte app. Napoli, 1nagistfatuT'a del lavo}'o ; 23 ltt­

glio 1927: Rnsso c. llaspaolo.

Anche questa dpcisione, per la perplessità della nozione giuridica dell'eccesso di potere, nOll è lode­

vole. La Oorte di cassazione ha costantelnente inse­

gnato che l'eccesso eli potere; a nonna dell'art. 3, n. D, della legge 31 Inarzo 1877, non può con~istere che nell' esercizio di una potestà non conferita da la leggo ad alcun organo di giurisdizione, dal lnOlnento che q uella disposizione intende contenere la funzione degli organi giurisdizionali nei lilniti delle proprie attri­

buzioni, rnentre il caso della ìncolllpetenza, cioè di esercizio di potestà spettante ad altro organo di giu­

risdizione è da la legge preveduto ex se.

Non è cl nnq ne vero, corne erronealuellte si affe l'lUa , che la sola sentenza della l\1agistratura del lavoro sia stata. quella pronunziata il 18 luglio 19~7 da la Oorte d'appello di ROlna.

(30)
(31)

- 29 -=­

CORTE DI CASSAZIONE

DEL

REGNO

SITUAZIONE RICORSI CIVILI A FINE DICEMBRE 1927-VI

p enderize fine. 1926 N.

Ai'rivo 1927 »

TOTALE OARICO »

Esito 1927 N.

PENDENZA FINE 1927 N.

~ez.

semplice Unite Promiscua

3569 3302 6871 3656 3215

487 136 623 380 243

I

253 ·4309·

506 3944 - - - ­ 759 8253

- - ­ 544 4580 - ­ - - ­ 215 3673

CORTE DI CASSAZIONE DEI.J REGNO

Durante l'anno 1927 sono state pubblicate N. 4587 sentenze su ricorsi civili, con le seguenti d~cisioni.

1192 - Cassate con rinvio o riformate 122 - Cassate senza rinvio

399 - Dato atto della rinuncia

147 - Dichiarato inammissibile il ricorso

24.- Provveduto al regolamento di competenza l - Rinviata alle Sezioni Unite

9 - Ordinata l'integrazione del giudizio 2693 - Rigettato il ricorso

4587

La percentuale dei rigetti è stata del 67 %.

La percentuale degli accoglimenti con o senza rinvio o rifor~

mate del 33 %.

(32)

=

30­

CORTE DI OASSAZIONE DEL REGNO

PRIMA SEZIONE PENALE

Ricorsi pervenuti nel 1926 . . . N.4008

Procedimenti rimasti pendenti al 31 dicembre 1926 . . No 854 Procedimenti pervenuti nel 1927 . » 5530

TOTALE N. 6384

Pl~ocedimenti esauriti nel 1927 o . . . No 4578 dei quali

accolti . . N. 662

respinti o dichiarati imtmmissibili o » 3773 dato atto della rinunzia .... . . » 143

Procedimenti rimasti pendenti al 31 dicembre 1927 . N. 1806 dei quali già fissati a ruolo. . ». 1388

La . percentuale dei rigetti' è stata dell' 84,85.

La percentuale degli accoglimenti è stata dèl 15,15.

(33)

31

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

II SEZIONE PENALE

Anno 1926

PROOEDIMENTI PERVENUTI NELL'ANNO 1926 N.4008

Anno 1927

Procedimenti rimasti pendenti al 31 dicembre 1926 . N. 1157 Procedimenti pervenuti' nell'anno 1927 » 5530

TOTALE N. 6887 Procedimenti esauriti nell'anno 1927

573

l

. dei quali accolti . . . . N.

respinti o inammissibili. . »4123 4848 rinuncie . . . . » 152

Procedimenti rimasti pendenti al 31 dicembre 1927 N. 1.839 dei quali sono già stati fissati a ruolo per ora in gennaio e feb­

braio 1928 N. 1435.

La percentuale dei rigetti è stata dell' 87,80.

La percentuale degli accoglimenti è stata del 12,20.

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