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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 34 del 25/03/2020

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI COMUNALI.

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Ritenuto di procedere ad effettuarre i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in moalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e dei quattro assessori in videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PREMESSO che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti;

VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, che:

- riprende in linea di massima la disciplina prevista dall’art. 1, comma 6, del D.P.C.M.

11/03/2020, efficace dal 12 al 25/03/2020, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8/03/2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n.

81/2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

- rafforza con una norma di rango superiore l’obbligo di adottare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

- prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente che potrà essere stabilita con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a limitare la presenza di personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sui luoghi di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

RICHIAMATO l’art. 14 della L. n. 124/2015, come modificato dall’art. 18, comma 5, del D.L. n. 9/2020, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse di

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bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 della L. n.

124/2015 dal recente D.L. n. 9/2020 recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, viene superato il regime “sperimentale” dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che tali misure operano “a regime”;

VISTO il DPCM 8.3.2020 il quale all'art. 2, comma 1 contiene "Misure per il contrasto sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19", in particolare quelle di cui alle seguenti lettere:

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.1.2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

VISTO il DPCM 9.3.2020, il quale, disponendo all'art. 1 l'estensione delle misure di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 all'intero territorio nazionale, purtuttavia all'art. 2, fa salve "a contrario" le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del DPCM 8.3.2020 non contrastanti e non incompatibili con le disposizioni dell'art. 1 del decreto di cui in oggetto;

ATTESO che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. r) ed s) del dpcm 8.3.2020 non sono incompatibili con le disposizioni dell'art. 1 del DPCM 9.3.2020;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO IL DPCM 11.3.2020 il quale all'art. 1, punto 6) recita: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".

VISTA la Direttiva n. 2/20 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 12.03.2020, la quale, al punto 2 (Svolgimento dell'attività amministrativa) recita: "Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.

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Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale".

RICHIAMATA la deliberazione assunta dalla Giunta Comunale n. 33 del 10/03/2020, con la quale, in ossequio alle disposizioni normative in vigore, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working) all'interno del Comune di San Gimignano;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- ridefinire l'organizzazione complessiva dell'attività amministrativa all'interno dell'Ente, partendo "in primis" dalla perimetrazione delle attività indifferibili (in coerenza con l'articolo 1 del CCNL 6/7/1995 normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995 e norme garanzia servizi pubblici essenziali; con l’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.09.2002 ed in particolare l’art. 2, comma 2, e dell'art. 38 del vigente contratto collettivo decentrato 2019-2021 sottoscritto in data 31.7.2020) da assicurare necessariamente con la presenza sui luoghi di lavoro dei dipendenti, tenuto conto dell’esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza;

- disporre, che nei casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, siano adottate forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun servizio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

DATO ATTO che, anche in base all’attività di verifica svolta in modo congiunto dal Segretario Comunale e dai Responsabili dell'Ente sono state individuate le seguenti attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell’emergenza:

- Servizio di farmacia comunale;

- Effettuazione delle registrazioni di nascita e di morte;

- Rilascio permessi di seppellimento;

- Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

- Servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;

- Attività e servizi di Protezione Civile;

- Attività di Polizia municipale;

- Servizi di pronto intervento connesso ad emergenze sul territorio e sul patrimonio immobiliare (edifici, impianti e arredi) effettuato dal personale interno ed esterno;

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- Attività volte a rimuovere situazioni di pericolo o di pregiudizio per la pubblica incolumità;

-Attività di supporto all'ente per il monitoraggio delle attività economiche;

- Attività urgenti dei servizi finanziari;

- Attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso;

- Attività di gestione, controllo e ripristino infrastrutture a rete e delle banche dati informatiche;

- Attività del protocollo comunale connesse alla ricezione di atti e documenti non in via telematica;

- Servizio del personale, limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;

- Servizi di pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti;

- Servizi di archivio;

RITENUTO altresì di dover fornire appositi indirizzi affinché ogni singolo Responsabile valuti attentamente le attività di propria competenza strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle indifferibili ricomprese nell’elenco di cui sopra, da rendere in presenza, evidenziando in ogni caso che ulteriori attività possono essere sempre individuate autonomamente da ciascun Responsabile, per il settore di rispettiva competenza, perché collegate a scadenze di termini o ad adempimenti obbligatori per legge, non procrastinabili o comunque a scadenze suscettibili di determinare danni all’Ente;

PRECISATO che:

- la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa è da ritenersi la modalità ordinaria per tutto il personale dipendente, fatta salva l’esigenza di assicurare il corretto svolgimento delle attività sopra indicate, secondo le modalità organizzative che ciascun Responsabile competente vorrà adottare;

- l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali è consentito nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso assicurando lo scaglionamento, anche mediante prenotazione di appuntamenti, attraverso modalità tracciabili e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali è consentito nei soli casi sopra indicati, assicurando il rispetto di tutte le misure urgenti disposte per il contenimento del virus COVID-19;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto attività strettamente inerente ai compiti e funzioni in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, poiché non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

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DELIBERA

1. Di individuare per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono integralmente riportate, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente che potrà essere stabilita con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, le seguenti attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell’emergenza:

- Servizio di farmacia comunale;

- Effettuazione delle registrazioni di nascita e di morte;

- Rilascio permessi di seppellimento;

- Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

- Servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;

- Attività e servizi di Protezione Civile;

- Attività di Polizia municipale;

- Servizi di pronto intervento connesso ad emergenze sul territorio e sul patrimonio immobiliare (edifici, impianti e arredi) effettuato dal personale interno ed esterno;

- Attività volte a rimuovere situazioni di pericolo o di pregiudizio per la pubblica incolumità;

-Attività di supporto all'ente per il monitoraggio delle attività economiche;

- Attivià urgenti dei servizi finanziari;

- Attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso;

- Attività di gestione, controllo e ripristino infrastrutture a rete e delle banche dati informatiche;

- Attività del protocollo comunale connesse alla ricezione di atti e documenti non in via telematica;

- Servizio del personale, limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;

- Servizi di pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti;

- Servizi di archivio;

2. Di demandare ai Responsabili l’organizzazione dei propri servizi al fine di garantire la presenza in servizio del personale per assicurare esclusivamente lo svolgimento delle suddette attività e, nel caso, per il tempo strettamente necessario, nonché la prosecuzione dei servizi comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 18/2020;

3. Di prevedere nello svolgimento delle attività lavorative il rispetto delle condizioni di sicurezza, salvaguardia e salubrità previste dai DPCM sin qui adottati;

4. Di dare atto che la presente deliberazione potrà essere soggetta a revoca in caso di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità governative o regionali;

5. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore al fine di consentire i conseguenti atti di gestione datoriale nei confronti del personale di rispettiva appartenenza ai sensi dell'art. 2086 del codice civile, dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell''art. 5 del D.Lgs. 165/01;

6. Di trasmettere il presente atto alle RSU interne, alla Prefetttura UTG nonchè alla Protezione Civile della Regione Toscana;

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7. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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