Repertorio n.
CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE (Codice )
L’anno duemila………… il giorno ………… del mese di
……… in San Gimignano, Piazza Duomo n. 2, nella Sede Municipale
TRA
Il Comune di San Gimignano (SI), Codice Fiscale 00102500527, legalmente rappresentato dal Sig. ………..,
Codice Fiscale ……….., nato a
………., il ……… e domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di ………. del Comune di San Gimignano, per il quale agisce in nome e per conto del medesimo in seguito indicato come “Concedente”,
E
la ___________________________, Società ______________, con sede legale in via _________________________________, capitale sociale __________________________________, codice fiscale e partita IVA n.
_________________, iscritta all’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di _________________________________, in persona del
……….. che agisce in qualità di _____________________, domiciliato per la carica presso la sede della
Società, in seguito indicata come “Concessionario”, quando congiuntamente indicate come “le Parti”;
PREMESSO CHE
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il Concedente concede, a titolo precario ed oneroso, alla Concessionaria, che accetta l’uso del seguente spazio pubblico nello stato di fatto in cui si trova:
- _____________________________________________________________
tutto rappresentato nelle planimetrie che, firmate dalle parti, si conservano in atti al presente contratto.
Il Concedente consente al Concessionario di mantenere all’interno dei luoghi come sopra indicati, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell’energia elettrica o di altri punti d’allaccio a linee pubbliche, restando inteso che le spese di realizzazione ed alimentazione saranno a carico del Concessionario stesso.
Il Concessionario potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la protezione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).
Per gli interventi sullo spazio concesso e sulle attrezzature di cui al precedente punto, al Concessionario saranno fornite le chiavi di accesso.
ART. 2
Ogni onere per la realizzazione di quanto previsto al punto precedente è posto a carico del Concessionario ed in caso contrario la presente concessione si intenderà immediatamente revocata. Tutti gli interventi sugli spazi concessi debbono essere realizzati a perfetta regola d’arte, eseguiti secondo le vigenti normative in materia di sicurezza, antinfortunistica ed igiene.
In particolare dovranno essere rispettate le normative relative alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità sia dei lavoratori addetti agli interventi manutentivi delle apparecchiature presenti sulle aree di cui al precedente punto, sia dei dipendenti e di tutte le altre persone frequentanti le predette aree, sia per la tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica della popolazione in generale.
Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose connessi con la gestione di quanto concesso ed inoltre nell’espletamento della gestione si obbliga a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dichiara di conoscere ed accettare quanto previsto dal vigente strumento urbanistico e da ogni altra normativa relativa alla legislazione edilizia ed urbanistica relativamente alle aree come sopra individuate ed all’intorno ambientale, nonché ogni vincolo relativo alle attività presenti.
ART. 3
Per la concessione di cui trattasi il Concessionario si obbliga espressamente a versare al Concedente un canone annuo pari ad Euro _________/00 (Euro _________________/00) oltre Iva di legge se dovuta, pagabile in rate
semestrali anticipate di Euro __________/00 (Euro ________________/00) oltre Iva di legge se dovuta, entro il primo mese del semestre.
In caso di mancato pagamento delle rate suddette entro i termini stabiliti saranno applicati gli interessi legali sulle somme non corrisposte. Nel caso in cui il mancato pagamento si abbia per 3 (tre) semestri, salva l’azione legale per il recupero delle somme non corrisposte comprensive degli interessi legali, la presente concessione si intenderà immediatamente revocata.
Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
ART. 4
La Concessione dell’area avrà validità di 9 (nove) anni con decorrenza dalla firma della presente convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriore analogo periodo, da avvenire solo in forma espressa previo nuovo accordo sui termini economici di cui al precedente art. 3.
La presente concessione potrà essere revocata anticipatamente da parte del Concedente per giustificati motivi di pubblico interesse, in tal caso sarà rimborsata al Concessionario la sola quota del canone corrispondente ai periodi di cui non è stata usufruita la disponibilità degli immobili concessi.
Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione, con richiesta formale da inviare 6 (sei) mesi prima del rilascio degli spazi concessi, fino a tale data dovrà essere versato il canone di concessione.
Il presente atto di concessione decade, con l’obbligo da parte del Concessionario della restituzione immediata del bene e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di:
a) utilizzo diverso o non autorizzato dell’area da quello per il quale è stata rilasciata la concessione dell’area oggetto del presente atto;
c) mancato rispetto del divieto o dei termini di subconcessione.
La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato solo ed esclusivamente decorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Concessionario di raccomandata a/r con diffida ad adempiere.
La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo dell’effettiva occupazione.
ART. 5
Al termine della concessione, sia alla scadenza naturale che in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell’immobile e del bene oggetto della concessione. Ad insindacabile giudizio del Concedente, al termine della concessione oppure prima in caso di revoca anticipata, il Concedente si riserva la facoltà di decidere in merito alle aggiunte apportate al patrimonio comunale, sentiti gli uffici comunali competenti circa gli spazi concessi, se trattenerle gratuitamente presso gli spazi di cui al presente atto, senza versare alcun compenso o indennizzo al Concessionario, oppure farle rimuovere, a cura e spesa dello stesso, ed in caso di mancata esecuzione procedere al loro smantellamento, con rivalsa delle spese nei confronti del Concessionario.
Eventuali opere realizzate, presso gli spazi concessi, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alla normativa edilizia ed urbanistica comporteranno di diritto alla revoca della concessione e dovranno essere rimosse, a cura e spese del Concessionario; in caso di inosservanza il Concedente potrà procedere alla demolizione, con rivalsa delle spese nei confronti del Concessionario, oppure, sentiti gli uffici comunali competenti circa gli spazi concessi, ritenere le aggiunte eseguite acquisite gratuitamente dal patrimonio comunale, senza versare alcun compenso al Concessionario.
ART. 6
Il Concessionario, nell’espletamento della gestione, si obbliga a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia, pena la revoca della concessione. Il Concessionario è responsabile della gestione, conservazione, delle spese di ordinaria manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che installerà presso gli spazi concessi. Tutte le opere da effettuarsi sugli spazi concessi, che dovessero essere necessarie per mettere gli stessi in condizione di rispondere alle vigenti norme tecniche di sicurezza, superamento delle barriere architettoniche ed igieniche, sono a carico del Concessionario, debbono da questo essere effettuate e sono preventivamente autorizzate dal Concedente, salvo richiesta e rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie, sono poste a carico del Concessionario tutte le responsabilità eventualmente conseguenti alla mancata realizzazione di dette opere.
ART. 7
Resta inteso tra le Parti che, per quanto riguarda l’ospitalità da parte del Concessionario ad altro gestore di telefonia mobile, questa potrà avvenire solo dopo l’autorizzazione da parte della Concedente.
In tal caso il canone di cui all’art. 3 sarà aumentato per un importo pari al _______ % per ogni operatore ospitato.
ART. 8
Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, sono a completo carico del Concessionario che espressamente se le assume.
ART. 9
A tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:
il Concedente: ______________ , ____________________ n. ____;
il Concessionario:________________ , via ______________ n. ____.
ART. 10
Con riferimento all’imposta di registro le Parti chiedono che il presente atto sia registrato scontando l’imposta di registro nella misura di legge.
ART. 11
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Siena.
Letto, firmato e sottoscritto
San Gimignano, addì ………
Il Concedente Il Concessionario
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