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Modifiche apportate all’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012

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Modifiche apportate

all’Accordo integrativo provinciale

per i dipendenti da aziende del settore turismo

del 29 novembre 2012

Bolzano, il 29 ottobre 2015

TRA

L'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata da

Manfred Pinzger, presidente,

in presenza del direttore Dr. Thomas Gruber

e Wilfried Albenberger, responsabile dell’Ufficio Personale E le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore

ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE - Alex Piras CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD - Maurizio Surian UIL-SGK UILTuCS - Walter Largher

VISTO

- il CCNL del settore turismo sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet il 20 febbraio 2010 con la partecipazione di Confcommercio in seguito semplicemente denominato CCNL del settore Turismo

- la legge 28 giugno 2012, n. 92

- la legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 (Ordinamento dell’apprendistato)

- l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012

- l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014

- la legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34

- l’accordo nazionale “Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato di cui alla legge 16 maggio 2014 n. 78 e al titolo IV del CCNL Turismo 18 gennaio 2014” del 16 giugno 2014

(2)

pagina 2

Premesso che

- il presente accordo avrà validità per le imprese che applicano l’ Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012;

- le parti stabiliscono la seguente modifica alla parte I Apprendistato dell’ Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012:

Art.1 – Modifiche all’art. 10 - Apprendistato in aziende a carattere stagionale Il comma 4 dell’art. 10 è integrato in via sperimentale con il seguente capoverso:

“L’incidenza è fissata nel 12% delle spettanze contrattuali (base del conteggio: retribuzione mensile, 13ma e 14ma mensilità, permessi retribuiti e ferie).”

[Vecchio testo dell’art. 10, comma 4 dell’Accordo integrativo provinciale del 29 novembre 2012:

“L’incidenza è fissata nel 18,50% (percentuale per dieci settimane di scuola professionale) delle

spettanze contrattuali (base del conteggio: retribuzione mensile, 13ma e 14ma mensilità,

permessi retribuiti e ferie).”

]

Le parti dichiarano che tale modifica produce i suoi effetti a partire dal 01 ottobre 2015.

Il presente accordo si applica ai dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano l’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012.

L’accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità sino al rinnovo dell’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 e comunque non oltre il 30 giugno 2016.

Le parti concordano la volontà di rivedere l’intera materia dell’apprendistato (incluso il trattamento economico di cui all’art. 11 dell’Accordo integrativo provinciale del 29 novembre 2012 e la

retribuzione spettante nel periodo di frequenza della scuola professionale) entro il 31 marzo 2016.

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