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Academic year: 2021

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IN EVIDENZA

Iscrizione all’Albo per professionisti sanitari in pensione: si prevede che il personale in congedo possa esercitare previa iscrizione gratuita all’albo professionale competente

laddove non più iscritto in conseguenza del collocamento a riposo. (1.1000/6 Boldrini-PD))

Esame di laurea per infermieri: si propone di estendere la possibilità di svolgere l’esame finale con modalità a distanza per tutte le professioni sanitarie, eliminando il riferimento a quelle infermieristiche (1.1000/22 Floridia-M5S). La proposta della Boldrini invece specifica che la modalità a distanza per l’esame finale di laurea in professioni infermieristiche

debbano prevedere l’elaborato di una tesi e di una sua dissertazione (1.1000/24 Boldrini-PD).

Priorità DPI estesa a tutti gli operatori: si estende a tutto il personale impiegato

nell’emergenza COVID-19 la necessità di essere rifornito in via prioritaria di DPI (1.1000/44 Totato-FDI 1.1000/45 Boldrini-PD). Un’altra proposta della Boldrini stabilisce che i DPI siano forniti in via prioritaria, oltre che ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari, anche ai MMG, ai PLS e ai farmacisti. Per queste categorie, sarà necessario fornire DPI con marchio CE. Il personale sanitario è sottoposto a tampone. (5.2 Boldini-PD). Di

analogo tenore le proposte che includono tra le priorità anche gli operatori che si occupano di sanificazione in ambito sanitario (5.3 Salvini-Lega, 5.4 Conzatti-IV, 5.6 Ciriani-FDI, 5.7 Moles-FI). La proposta 5.8 Pirro-M5S, oltre a ribadire le priorità per la distribuzione dei DPI, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per i DPI marcati CE.

Unità speciali di continuità assistenziali: si prevede che nelle unità formate siano presenti, oltre che il collaboratore di studio, anche personale infermieristico e lo psicologo (1.1000/38 Boldrini-PD).

Assunzione personale sanitario UE: si ripristina la precedente disposizione che

autorizzava per gli anni 2020 e 2021 il reclutamento volontario presso il SSN di personale sanitario, medico o infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell’UE (1.1000/33 Faraone-IV). Lo stesso emendamento è stato presentato anche dalla sua collega in Commissione Bilancio (16.2 Testo 2 Conzatti -IV ).

Responsabilità sanitaria: sul punto sono state presentate diverse proposte. Tuttavia, abbiamo appreso che nella giornata di ieri è stato trovato un accordo politico. È stato infatti riformulato un emendamento del Sen. Marcucci (1.0.4 Marcucci PD) secondo le

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risarcimento civile). Mentre sul versante penale è previsto uno scudo per tutti i fatti

verificatasi bel periodo dell’emergenza a meno che non sia stato compiuto con dolo o colpa grave, dal punto di vista civilistico sarà necessario dimostrare il nesso di causalità con l’emergenza COVID-19 per ottenere la deroga. L’emendamento specifica tuttavia che la colpa grave è quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. le proposte (16.2 Testo 2 Conzatti-IV; 56.7 Testo 2 Stefano - PD e 13.2 Testo 2 Bernini - FI) aggiungono che le strutture e il personale non rispondono per danno erariale nelle predette condizioni.

Le ulteriori proposte presentate sulla responsabilità:

o Le azioni di rivalsa nei confronti dei professionisti sanitari previste dalla Legge Gelli per i fatti relativi alla gestione dell’emergenza possono essere esercitate solo in caso di dolo. Vengono inoltre sospesi i procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti sanitari. (13.0.1 Lomuti-M5S)

o Italia Viva chiede che le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché i professionisti sanitari e tecnico-amministrativi non rispondano civilmente per eventi avversi verificatisi o causati dall’epidemia COVID, all’infuori dei casi legati a lesioni della persone, colpa grave in violazione dei principi della professione o dei protocolli, condotte gestionali o amministrative in cui sia accertato il dolo del funzionario. La valutazione della colpa grave deve comunque essere considerata in proporzione ad alcuni fattori quali la disponibilità di risorse umane o materiali o il numero di pazienti su cui si interviene. La punibilità penale è invece limitata ai soli casi di colpa grave (1.1000/57 Faraone – IV).

o La proposta del PD prevede che il datore di lavoro, pubblico o privato, di un esercente professione sanitaria e di operatore socio-sanitario non risponda in alcuna sede di comportamenti attivi o omissivi che abbiano creato danno agli stessi operatori, qualora siano giustificati dalla necessità di garantire con mezzi anche non pienamente conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibili in ospedale,

ambulatorio o domicilio durante la fase di emergenza. Risponde del danno cagionato solo la struttura sanitaria o socio-sanitaria a titolo di responsabilità civile. La responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile degli organi di indirizzo e gestione per qualsiasi atto che abbia cagionato danni terzi è generata solo in caso di colpa grave, che va accertata con l’attenuante della condizione di eccezionalità e della difficoltà di reperire DPI. (1.1000/58 Boldrini – PD).

o La proposta di FDI limita la responsabilità nell’ambito dell’assunzione di personale sanitario con contratto autonomo (1.1000/16 Nastri-FDI)

o LeU prevede che le attività sanitarie siano considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità. A tal riguardo:

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▪ per la responsabilità civile, è sempre esclusa ad eccezione della condotta volontaria finalizzata a provocare danno (17.0.1 Errani LeU)

o La Lega esclude la responsabilità personale civile e penale per i datori di lavoro degli operatori sanitari e sociosanitari nel caso di danni ai lavoratori o a terzi. L’esclusione si applica nel caso di condotte giustificate dalla necessità di garantire la continuità

dell’assistenza sanitaria indifferibile durante l’emergenza in ogni contesto (ospedaliero, territoriale e domiciliare). Per i danni accertati risponde civilmente il solo ente di

appartenenza del soggetto operante, fatta salva la responsabilità individuale nel caso di dolo. (1.1 Salvini-Lega). SUBEMENDAMENTI SEGNALATI Professioni e sanità

Assunzioni a tempo determinato e con contratti autonomi: l’emendamento riscrive totalmente gli articoli del DL 14 che vengono riportati nel provvedimento. Vengono riportate anche le disposizioni di interesse rispetto ai pensionati e ai laureandi senza modifiche rispetto alla formulazione del Governo (1.1000/5 Castellone-M5S).

Premio personale sanitario: si limita la previsione di un premio per i lavoratori

dipendenti al solo personale sanitario con un reddito complessivo da lavoro dipendente (dello scorso anno) non superiore a 40mila euro, per tutta la durata dell'emergenza. Il premio è pari al doppio della retribuzione mensile - che non concorre alla formazione del reddito - da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro per la durata dell'emergenza. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 4 mld per il 2020 (19.1000/100 Bernini - FI).

Utilizzo mascherine non omologate e sorveglianza attiva: si specifica che l’utilizzo di mascherine prive del marchio CE non è consentito per il personale sanitario. Inoltre, si stabilisce che il personale sanitario venuto a contatto con pazienti COVID debba rimanere in isolamento domiciliare per 72 ore (1.1000/46 Faraone-IV).

Sburocratizzazione produzione mascherine: si precisa che i requisiti filtranti e di biocompatibilità attestate da istituti ed enti pubblici di ricerca italiani si intendono confermati dopo tre giorni di silenzio da parte dell’Istituto Superiore di

Sanità (1.1000/47 L’Abbate-M5S).

Strutture

Budget strutture sanitarie: si prevede che le Regioni possano riconoscere alle strutture inserite nel piano di incremento dei posti in terapia intensiva una specifica funzione tariffaria per i maggiori costi connessi all’allestimento e alla gestione

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possibile riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, anche in deroga alle tariffe nazionali vigenti, limitatamente al periodo emergenziale. (1.1000/34 Collina-PD)

Contributo strutture private all’emergenza: una proposta IV chiede alle strutture private, accreditate e non, ed ai soggetti che erogano assistenza domiciliare di mettere a disposizione il personale delle professioni sanitarie, socio sanitarie e di assistenza, oltre a strutture ed apparecchiature (19.1000/2 Conzatti – IV).

Formazione

Abolizione numero chiuso professioni sanitarie: la proposta abroga i meccanismi limitativi all’accesso dei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Aumenta inoltre di 5.000 unità le borse di specializzazione (19.1000/215 Bernini – FI).

Aumento borse di specializzazione: si incrementano le risorse per le borse di

specializzazione medica di 125 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni a decorrere dal 2022. (1.1000/11 Boldrini-PD).

EMENDAMENTI SEGNALATI

Personale

Tutela operatori sanitari stretto contatto di pazienti COVID-19: A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di

pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata (16.2 Testo 2 Conzatti -IV ).

Personale 118: si stanziano 35 milioni di euro per il 2020 con le seguenti finalità:

o contrattualizzazione del 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel servizio emergenza-urgenza;

o proroga dei contratti in scadenza fino al 30 novembre 2020;

o riconoscimento dell’indennità di rischio biologico al personale del 118; o assunzione di ulteriore personale collocato in graduatoria (1.0.2

Castellone-M5S).

Remunerazione straordinari personale sanitario: si incrementa l’attuale

finanziamento – da 250 milioni a 1,05 miliardi di euro – aumentando dunque il FSN di ulteriori 800 milioni di euro per il 2020 (1.3 Errani-LeU).

Alloggio operatori sanitari COVID: nell’ambito delle aree sanitarie temporanee, le Regioni dovranno individuare aree idonee per consentire al personale sanitario impegnato nell’emergenza di soggiornarvi, su base volontaria, senza tornare al domicilio. Per la stessa finalità sono destinati gli alberghi requisiti dalla protezione civile (4.1 Pirro-M5S).

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lavoratori preposti a garantire i servizi essenziali, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una

patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da Covid.19 (22.0.5 Testo 2 Faraone – IV).

Disciplina del lavoro: per tutelare l’occupazione per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione sono sospesi i divieti per le assunzioni con quelle tipologie di contratto presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro/riduzione dell’orario/cassa integrazione. Le procedure di mobilità e di licenziamento anche collettivo sono precluse per 60 giorni e sospese quelle avviate successivamente al 23 febbraio. Sino alla scadenza del suddetto termine è possibile recedere solo per giusta causa (26.0.1 Testo 2 Parente - IV).

Integrazione salariale e assegno ordinario: prevede che le misure siano

riconosciute anche ai soggetti assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (19.25 Testo Errani – LEU).

Tamponi per i professionisti sanitari e ai dipendenti della produzione e

distribuzione farmaceutica: per le categorie che non sono costrette alla quarantena in caso di contatto con un paziente COVID, è previsto l’obbligo di effettuare i tamponi e la dotazione dei DPI. Tali lavoratori sono esentati dall’autocertificazione e vengono muniti di un’apposita autorizzazione da esporre sul proprio veicolo (14.1 Pirro-M5S). DPI

Incentivi per la conversione della produzione di DPI: alle imprese che convertono,

anche parzialmente, la loro attività produttiva per la produzione di DPI, si riconosce un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la conversine dell'attività, fino a un massimo di 100mila euro per ciascun beneficiario e di 99 milioni

complessivi per il 2020. Un decreto del MISE, di concerto con il MEF, definirà criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta (64.0.1 testo 2 Salvini - Lega).

Acquisto DPI: i DPI acquistati da Invitalia per le aziende (si prevede uno stanziamento di 50 milioni) verranno distribuiti anche agli enti del terzo settore. Nell’ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. (43.1 Testo 2 Faraone – IV)

Acquisti DPI/disinfezione/DM da parte di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate. L’emendamento chiede che le Regioni, le Province Autonome, la Protezione Civile e le Strutture Sanitarie pubbliche e convenzionate possano

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Assistenza

Linee guida per la gestione dell’epidemia e ADI: Entro 6 giorni, il Ministero della Salute emana un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale per definire i percorsi assistenziali per i pazienti COVID-19, le modalità di esecuzione della quarantena e specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti cronici (sia COVID che no). Un ulteriore protocollo sarà emanato affinché le Regioni attivino servizi per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle

strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono

all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID- 19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L’ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedalieri appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti

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