• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 05-09-2018

Messaggio n. 3277

OGGETTO: Eventi sismici del 2016. Articolo 1-ter della legge 24 luglio 2018, n. 89. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l’anno 2018 a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

La legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha introdotto l’articolo 1-ter, rubricato“Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito”.

La citata norma, nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nell’annualità 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, così come ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189/2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle predette misure.

(2)

Tanto premesso, facendo riferimento alle indicazioni già fornite con la circolare n. 83 del 4 maggio 2017 al paragrafo 2 “Art. 2 della Convenzione - Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo”, che si richiamano integralmente, si rende noto che, con esclusivo riferimento all’indennità prevista dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, le Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare citata.

Riferimenti

Documenti correlati

Cosimo Cecere componente effettivo del Collegio dei sindaci dell’Istituto, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e in sostituzione del dott.. Carlo

sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. di

VISTO l’articolo 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

VISTO, in particolare il citato comma 780 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “Con effetto dal 1°gennaio 2008, con decreto del Ministro

Giovanni Ciuffarella è nominato componente effettivo del Collegio dei sindaci dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016, recante “Riduzione dei premi

18 che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,