• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Camera dei Deputati"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

N. 1823

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, VISCOMI

Modifica all’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in

materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti

apparte-nenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza

Presentata il 3 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente pro-getto di legge si rende necessario per risol-vere un problema che si è verificato a seguito di un’interpretazione del tutto ar-bitraria delle vigenti disposizioni in mate-ria di obblighi contributivi dei liberi pro-fessionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l’INPS ha voluto imporre nonostante la soccombenza in tutti gli in-numerevoli e conformi pronunciamenti giu-risprudenziali.

Come noto, le vigenti disposizioni sta-tutarie e regolamentari di alcuni enti pre-videnziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel-l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare

l’attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordina-ria (nel solo caso degli avvocati del libero foro, fino all’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012).

Tali previsioni si sono rivelate non co-erenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione finalizzata a contra-stare l’evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il man-cato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tuttavia, l’analisi dell’originaria formu-lazione della citata disposizione della legge n. 335 del 1995, rafforzata dalla successiva

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

(2)

norma di interpretazione autentica intro-dotta con l’articolo 18, comma 12, del de-creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dovrebbero pacificamente portare ad affermare che la gestione separata del-l’INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di la-voratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza.

L’INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d’ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professioni-sti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso sol-tanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall’articolo 3, comma 1, del decreto legi-slativo n. 103 del 1996.

Ne consegue l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dei liberi professionisti, apparte-nenti ad albi dotati (in base ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996) di un proprio ente previdenziale di diritto privato, nella gestione separata del-l’INPS per difetto assoluto dei presupposti soggettivi impositivi; una conclusione raf-forzata dalla uniformità dei giudizi dei diversi tribunali che in questi anni si sono pronunciati in merito.

Non essendo, quindi, stata sufficiente la formulazione attuale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, si ritiene di dover integrare quest’ultimo, non stravolgendone affatto né il senso né l’in-terpretazione, ma chiarendone ancora di più la portata, perché la norma in esame possa finalmente offrire una soluzione alla questione, precisando ancora una volta, e in maniera inequivocabile, che, nei rap-porti privatistici, già sottoposti al vaglio dei competenti organi, vige la cosiddetta « li-bertà di contrarre » e che dunque sono soggetti all’iscrizione presso la gestione se-parata dell’INPS coloro che svolgono atti-vità il cui esercizio non è subordinato al-l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, salva diversa previsione legislativa.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

(3)

PROPOSTA DI LEGGE

__

Art. 1.

1. Al comma 12 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è in-serito il seguente: « Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell’INPS i liberi professionisti apparte-nenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a se-guito dell’esercizio dell’attività prevista dal rispettivo albo professionale ».

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

(4)

*18PDL0059180*

Riferimenti

Documenti correlati

È possibile accedere alla funzione mediante la voce di menu “Domande di rimborso”, utilizzando il seguente percorso: “Cassetto previdenziale per i liberi professionisti della

Anno Rimborso: va indicato l’anno per il quale viene richiesto il rimborso (tale informazione è visibile dalla funzione ”situazione riepilogativa”);. Motivo rimborso: va indicato

Per l’anno 2022 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022

232 (nota 2) ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite

135 - ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione,

281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all’articolo 6 dispone che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i