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Assicurazione sulla vita mista a durata determinata a premio unico

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Academic year: 2022

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1 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liechtenstein Life Assurance AG, Via: Industriering, n. civico: 37; CAP 9491; città: Ruggell (Liechtenstein);

tel.: +423 265 35 00; sito internet: www.liechtensteinlife.com; e-mail: clients@liechtensteinlife.com.

Liechtenstein Life Assurance AG, Industriering, 37, (LI-9491) Ruggell (Liechtenstein); tel.: +423 265 35 00;

sito internet: www.liechtensteinlife.com; e-mail: clients@liechtensteinlife.com.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Principato del Liechtenstein con provvedimento LEI/529900RMYJQQFOR4SP58 da Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) ed è autorizzata ad operare in Italia in Libera prestazione di servizi (LPS).

Liechtenstein Life Assurance AG è iscritta all'Albo Imprese tenuto dall'Ivass per le imprese operanti in LPS al numero II.40222. La Compagnia opera in Italia in libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed è sottoposta alla vigilanza prudenziale di Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), autorità competente per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si riportano di seguito i seguenti dati patrimoniali:

Patrimonio netto: €30'733'000 Capitale sociale: €24'501'872

Totale delle riserve patrimoniali: €271'790

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.liechtensteinlife.com.

Requisito patrimoniale di solvibilità: €49'164'349 Requisito patrimoniale minimo: €12'291'087

Fondi propri ammissibili alla loro copertura: €84'645'654

Il valore dell'indice patrimoniale di solvibilità (Solvency ratio) è pari a 172.17%.

Assicurazione sulla vita mista a durata determinata a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: Liechtenstein Life Assurance AG

Prodotto: Value Invest Italia Unico Contratto Unit linked (Ramo III)

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP: 1.6.2021 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.

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2 Al contratto si applica la legge italiana, ferma restando l’applicazione della legge del Principato del

Liechtenstein in materia di vigilanza prudenziale e in materia di investimenti

Quali sono le prestazioni?

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni principali:

a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dalla Compagnia e denominato Fondo di Protezione e al valore delle quote di uno o più fondi esterni. Il Contratto permette di investire il premio versato in un Fondo Interno o nei Fondi esterni messi a disposizione dalla Compagnia;

b) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale): la Compagnia eroga alla scadenza della durata del contratto una prestazione assicurativa pari alla somma complessiva del valore delle singole quote contenute nel fondo interno e nei fondi esterni collegati al contratto, calcolata il primo giorno di valorizzazione successivo alla ricezione della documentazione necessaria;

c) prestazioni in caso di decesso (in forma di capitale): la Compagnia eroga, in base alla scelta effettuata dal Contraente nella Proposta di assicurazione, una prestazione assicurativa in caso di decesso pari:

- alla somma complessiva delle singole quote contenute nel fondo interno e nei fondi esterni calcolata il primo giorno di valorizzazione successivo alla ricezione da parte della Compagnia della documentazione necessaria relativa al decesso dell’Assicurato, maggiorato di una somma pari al 5% del valore del contratto calcolato il primo giorno di valorizzazione successivo alla ricezione della documentazione relativa al decesso dell’Assicurato;

oppure

- a un importo fino al 200% della somma totale dei premi da versare contrattualmente concordati per tutta la durata del Contratto (Prestazione individuale caso decesso).

Il Contratto prevede l’esercizio delle seguenti opzioni predefinite:

- Garanzia Premio Select: tale opzione prevede una garanzia di capitale sui premi investiti pari a una percentuale predefinita selezionata dal Contraente e pari a 80%, 90% e 100% dei premi versati, al netto dei costi e delle spese applicabili durante la durata del contratto. Con la selezione di tale opzione, la percentuale dei premi versati selezionata deve essere necessariamente investita nel Fondo interno, gestito e detenuto dalla Compagnia, per la restante parte i premi possono essere investiti negli altri fondi. Il Contraente può selezionare tale opzione alla sottoscrizione del contratto o durante la durata del contratto mediante richiesta alla Compagnia;

- Switch: tale opzione prevede il cambio totale o parziale dell’allocazione del premio investito tra i fondi collegati al contratto. Il Contraente può esercitare l’opzione di switch mediante richiesta scritta alla Compagnia;

- Cambio strategia di investimento: tale opzione permette la modifica della strategia di investimento in coerenza con il profilo di rischio del Contraente e coerentemente alle caratteristiche del Contraente. Il Contraente può esercitare l’opzione di switch mediante richiesta scritta alla Compagnia;

- Gestione della scadenza: tale opzione comporta un progressivo o immediato, a seconda del momento in cui l’opzione è selezionata, investimento dei premi versati in un fondo conservativo a bassa volatilità attesa, che mitighi il rischio di oscillazioni finanziarie. Il Contraente può esercitare l’opzione di switch mediante richiesta scritta alla Compagnia;

- Ribilanciamento: tale opzione prevede all’inizio di ciascun anno di durata del Contratto delle operazioni di switch al fine di riallocare il valore del Contratto secondo la combinazione scelta dal Contraente. Il Contraente può esercitare l’opzione di switch mediante richiesta scritta alla Compagnia;

- Ribilanciamento dinamico: tale opzione prevede che la Compagnia allochi ogni premio investito nei fondi selezionati dal Contraente al fine di garantire che il valore del contratto sia ripartito nel continuo in base alla combinazione percentuale selezionata dal Contraente. Il Contraente può esercitare l’opzione di switch mediante richiesta scritta alla Compagnia.

La Compagnia mette a disposizione i regolamenti del fondo interno e dei fondi esterni al seguente indirizzo:

https://liechtensteinlife.com/it-it/previdenza-privata/value-invest-italia.

Ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (c.d. Regolamento SFDR), il presente Contratto promuove tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, attraverso la proposta di fondi esterni che perseguono una strategia di investimento ispirata a criteri ESG (c.d. Environmental Social and Governance). Per maggiori informazioni si rinvia al KIID dei singoli fondi.

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Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non sono assicurabili le persone fisiche di età superiore ai settantacinque (75) anni.

Il Contratto non prevede coperture assicurative per i seguenti rischi:

- malattia;

- infortuni;

- rischi di cui ai rami danni.

Ci sono limiti di copertura?

La prestazione in caso di decesso NON viene erogata se il decesso è direttamente o indirettamente causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;

- frode da parte di Contraente o dell’Assicurato nei confronti della Compagnia;

- abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;

- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, insurrezioni e sommosse;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nei primi 180 giorni dalla data di versamento di ogni eventuale premio aggiuntivo;

- partecipazione dell’Assicurato ad azioni di guerra, fatte salve quelle derivanti dall’adempimento degli obblighi richiesti dalla legge italiana, nel cui caso una copertura speciale può essere fornita su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal Ministero competente;

- radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;

- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;

- malattie e infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell’Assicurato già diagnosticati all’Assicurato stesso (o a lui noti) prima della data di sottoscrizione del contratto;

- trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche;

- malattie e/o infortuni, contratti al di fuori dei limiti geografici dell'Unione Europea, se direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento di missioni umanitarie, sia militari sia civili.

- pratica dei seguenti sport, se non dichiarati come praticati alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione: paracadutismo, volo con deltaplani o ultraleggeri, arrampicata libera, alpinismo o sci alpinismo con scalate di rocce oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.); arti marziali; canoa estrema , bob, slittino e skeleton; salto dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; sci estremo, sci fuori pista, competizioni/prove di veicoli e/o natanti a motore; bungee jumping, base jumping, tuffi dalle grandi altezze, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), wakeboard, regata d'altura, hidrospeed, immersione profonda oltre 40m, immersioni in apnea, speleologia e guida di mezzi subacquei in genere.

In tali casi, la Compagnia eroga solo il valore del contratto.

In caso di decesso nei primi tre anni di durata del contratto e in caso di selezione della Prestazione individuale caso decesso, la Compagnia eroga una prestazione caso decesso pari all’ammontare del premio unico.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in

caso di evento? Denuncia

Per richiedere il pagamento della prestazione assicurativa, il Contraente o il Beneficiario deve trasmettere alla Compagnia mediante lettera raccomandata a/r la seguente documentazione

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4 in caso di:

o prestazione caso vita:

- originale del Documento di polizza;

- copia conforme all’originale del documento d’identità di ciascun Beneficiario in corso di validità, datata e firmata;

- modulo FATCA/CRS e codice fiscale di ciascun Beneficiario.

o prestazione caso decesso:

- originale del Documento di polizza;

- originale del certificato di morte, da cui si evinca l’età e il luogo della morte, nonché la causa del decesso. La Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione medica ai fini della valutazione del sinistro;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o copia del testamento dell’Assicurato;

- copia conforme all’originale del documento d’identità di ciascun Beneficiario in corso di validità, datata e firmata;

- modulo FATCA/CRS e codice fiscale di ciascun Beneficiario.

In caso di Beneficiari minorenni, deve essere trasmessa copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso tale termine, la prestazione derivante dal Contratto dovrà essere devoluta da parte della Compagnia al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Erogazione della prestazione

La Compagnia eroga la prestazione assicurativa nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.

Dichiarazioni inesatte o

reticenti

Le dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato devono essere esatte, complete e non reticenti. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applicano le disposizioni previste agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in merito alla possibilità della Compagnia di chiedere l’annullamento oppure il recesso del Contratto nei termini previsti.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il Contratto prevede il pagamento di un premio unico.

Parte del premio viene prelevato per far fronte al rischio demografico della copertura del caso decesso dell’Assicurato. In particolare, la Compagnia preleva il premio di rischio in funzione di specifici indici demografici.

Il Contraente può versare il premio unico mediante Bonifico bancario alle coordinate indicate in Proposta di assicurazione.

Il Contratto prevede un importo minimo pari a €5.000,00.

In caso di versamento aggiuntivo, l'importo minimo del versamento aggiuntivo è pari a

€100,00 e €500,00, in caso di selezione dell'opzione Garanzia Premio Select.

Rimborso

In caso di revoca della proposta prima della conclusione del contratto, il Contraente ha il diritto al rimborso del premio eventualmente corrisposto entro trenta (30) giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto comunicazione della revoca.

In caso di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato entro trenta (30)

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5 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto comunicazione del recesso.

Sconti La Compagnia non applica sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il Contratto prevede una durata determinata in base alla scelta effettuata dal Contraente.

In ogni caso, il Contratto ha una durata minima pari a dieci (10) anni e termina sempre all’ottantacinquesimo anno di età dell’Assicurato.

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto, a condizione che sia stato pagato il premio. Qualora non sia stato versato il premio e il contratto sia concluso, la copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Il Contratto termina e le coperture assicurative cessano di operare:

- alla morte dell’assicurato;

- alla scadenza del contratto;

- all’ottantacinquesimo anno di età dell’Assicurato;

- in caso di riscatto totale;

- qualora la somma complessiva delle singole quote dei fondi collegati al contratto risulti inferiore a €50,00.

Sospensione Il Contratto non prevede sospensione della copertura assicurativa.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca

Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a Liechtenstein Life Assurance AG, Industriering 37, LI-9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein.

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio eventualmente pagato.

Recesso

Entro 30 giorni dal giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione che il contratto si è concluso, il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a Liechtenstein Life Assurance AG, Industriering 37, LI-9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein.

Entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di recesso, la Compagnia rimborsa il premio pagato.

Risoluzione Il Contraente non può risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi

Sono previsti riscatti o riduzioni? x SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione

Il Contraente può richiedere il riscatto totale e parziale del contratto.

Il riscatto totale e/o parziale prevede costi.

Il valore di riscatto del contratto potrebbe risultare inferiore all’ammontare dei premi versati.

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6 Riscatto totale

In caso di riscatto totale, il valore di riscatto è pari alla somma complessiva delle singole quote dei fondi collegati al contratto, al netto degli eventuali costi e delle eventuali spese applicate e degli oneri fiscali, calcolata il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della documentazione necessaria.

Riscatto parziale

In caso di riscatto parziale, il valore di riscatto è pari a un ammontare corrispondente all’importo di riscatto richiesto, calcolato il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della documentazione necessaria.

Il Contraente può effettuare il riscatto parziale a condizione che il valore del contratto all’esito di tale operazione sia almeno pari a €500,00.

Il Contratto non prevede riduzioni.

Richiesta di informazioni

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto del contratto, il Contraente può rivolgersi:

- clients@liechtensteinlife.com

- Liechtenstein Life Assurance AG, Industriering 37, LI-9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein, tel.: +423 265 35 00.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Contratto è rivolto a clienti retail, contraenti persone fisiche, che abbiano un’età compresa tra 18 e 75 anni con conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria, capacità di sostenere perdite, obiettivi di investimento di lungo periodo e tolleranza al rischio che variano in base all’opzione di investimento selezionata.

Il Contratto è rivolto ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto abbiano un’età non superiore a 75 anni, in normali condizioni di salute, e che, al termine del piano di versamento dei premi, abbiano un'età non superiore a 85 anni.

Quali costi devo sostenere?

Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

- tabella sui costi per riscatto

Il Contratto prevede i seguenti costi di riscatto:

Anno di durata contrattuale in cui viene esercitato il riscatto

Penale di riscatto applicata sul Valore del Contratto

Primi 5 anni di durata contrattuale 5%

In caso di riscatto parziale, è applicato un costo fisso pari a €50,00.

- tabella sui costi per l’erogazione della rendita Il Contratto non prevede l’erogazione di una rendita.

- costi per l’esercizio delle opzioni

Opzione Costo

Garanzia Premio Select 1% annuo del Fondo di Protezione

Switch Primi 12 switch gratuiti nel corso dell’anno solare, poi €20,00 Modifica strategia di investimento Prime 12 modifiche della strategia di investimento nell’anno solare

gratuite, poi €20,00

Gestione della scadenza Gratuita

Ribilanciamento Gratuito

Ribilanciamento dinamico Gratuito

- costi di intermediazione

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7 La quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari approssimativamente al 5% del premio unico.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Potenziale rendimento

Il Contratto non presta alcuna garanzia di rendimento o di conservazione del capitale investito. Il Contratto non riconosce alcun tasso di rendimento minimo.

Rischi finanziari

Il Contratto prevede i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

• Rischio connesso alla variazione del prezzo: i valori degli strumenti finanziario, negoziati o meno nel mercato borsistico, dipendono da molteplici fattori, quali le caratteristiche dell’emittente, l’andamento dei mercati o dei settori di riferimento. La variazione di valore degli strumenti azionari generalmente dipende dalle prospettive di reddito degli emittenti e può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il valore degli strumenti obbligazionari, oltre che dalla capacità di adempimento dell’emittente e dal suo merito creditizio, subisce l’influenza dell’andamento dei tassi di interesse di mercato.

• Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, sia azionari sia obbligazionari, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui vengono negoziati, dalla loro diffusione e dalla quantità di strumenti emessi. In linea di principio i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, pertanto, meno rischiosi, poiché sono più facilmente liquidabili rispetto a titoli non trattati in tali mercati. In assenza di una quotazione ufficiale è particolarmente difficile avere un valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. In particolari momenti di mercato, anche in relazione alla congiuntura politico-economica e ad eventuali shock macroeconomici in atto, i sottostanti potrebbero risultare illiquidi e quindi non immediatamente disinvestibili.

• Rischio di cambio: per investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è stato versato il Premio, occorre tenere conto della variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento dello strumento finanziario e la valuta in cui è stato versato il Premio.

• Rischio di mercato: le operazioni sui mercati emergenti o su mercati minori a bassa capitalizzazione possono esporre il Contraente a ulteriori rischi, legati al fatto che tali mercati potrebbero essere regolamentati in modo da offrire bassi livelli di garanzia e una scarsa protezione degli investitori. Occorre inoltre tenere conto dei rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;

• Rischio emittente: connesso all’eventualità che l’ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua capacità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;

• Rischio di controparte: connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro capacità patrimoniale.

La Compagnia persegue un approccio olistico di integrazione ESG che tiene conto dei rischi e delle opportunità di sostenibilità nel processo di investimento. Pertanto, la gestione del rischio, il controllo del rischio e la corrispondente gestione del rischio giocano un ruolo centrale nell'investimento. In questo contesto, anche i rischi di sostenibilità sono tenuti in particolare considerazione, poiché possono avere un impatto su un gran numero di altri tipi di rischio.

In questo senso, la Compagnia non investe in produttori di mine e mine antiuomo, armi nucleari, biologiche e chimiche ("armi ABC"), munizioni contenenti uranio e munizioni a grappolo. Escludiamo anche i prodotti finanziari per le materie prime agricole ("speculazione alimentare"). I criteri di esclusione valgono per tutte le classi d'investimento - vale a dire azioni, titoli fruttiferi, prestiti e immobili - sulle quali gli investitori della Liechtenstein Life Assurance AG. hanno un'influenza diretta.

Relativamente alla valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti che la Compagnia rende disponibili, la Compagnia ritiene che i rischi di sostenibilità non abbiano un impatto negativo materiale sul rendimento del contratto. I rischi di sostenibilità non sono quindi un argomento di consulenza separato per i prodotti assicurativi della Compagnia.

Tuttavia, il presente contratto potrebbe comportare un rischio di sostenibilità, ovvero un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento, come definito all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. Regolamento SFDR).

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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

I reclami possono essere anche rivolti anche all’autorità di vigilanza del Liechtenstein, FMA.

FMA è il Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht, istituto per la vigilanza sulle banche, le attività finanziarie ed assicurative del Liechtenstein, avente sede a Vaduz (Liechtenstein), Landstrasse 109, 9496, Vaduz; tel.: +423 2367373, fax: +423 2367374, E-Mail: info@fma- li.li.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98),

Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità del giudizio civile.

Negoziazione

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione

delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en).

Avete anche la possibilità di rivolgervi al Collegio Arbitrale del Liechtenstein, Landstrasse 60, P.O. Box 343, LI-9490 Vaduz Principato del Liechtenstein, a condizione che le sue vostre richieste e gli sforzi che avete già intrapreso in materia soddisfino i requisiti necessari.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al

contratto

Il Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia.

In merito al regime fiscale applicabile al presente Contratto si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche.

Il Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) alla Società lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell’Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza. In goni caso, la Compagnia raccomanda di rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia.

I RT OVE NECESSARIO:

E I SEGUENTI ALERT OVE NECESSARI

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO

IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE

ASSICURATIVA

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9

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA

AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE

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