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N. 154/2016 R.G.

Seni rf

REPUBBLICA ITALIANA fN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso — collegio civile - riunita in camera dì consiglio e composta dai magistrati:;

- Dr.ssa Maria Gràziad’Errico - Dr.ssa Giuseppina Paolitto - Dr.ssa Rita Caros

ha pronunciato k

Presidente Consigliere

Consigliere rei.

ella seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1514/16 R.G. di appello avverso l’ordinanza n. 1681/2015 R.G., pronunciata dal Tributale di Campobasso il 4.02.2016» avente ad oggetto:

riconoscimento della protezione internazionale, vertènte TRA

20/08/1992, rappresent)»

Fabio De! Vecchio, c.f.

v. Garibaldi n. 110 è eie

ito e difeso, per procura a.margine dell’atto di appello, dall’avv.

DLVFBA7! A26B519B, presso il cui studio in Campobasso, divamente domiciliato.

-APPELLANTE- E

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Ministero dell’Interno,

riconoscimento della protezione intemazionale di Salerno, sez. di Campobasso, in persona del legale rapp

presso gli uffici dell’Av difeso ope legis.

c.f. 80202230589, - Commissione territoriale per il

esentante p.t., - elettivamente domiciliato in Campobasso, vocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato-e

-APPELLATO - NONCHÉ’

Procuratore Genera^ presso la Corte di Appello di Campobasso

-INTERVENUTO- FATTO

Àdito da . con ricorso ex artt. 35 D.lgs 25/08 e 19 D.lgs 150/11, avverso il provvedimento del 26.08.2015, con il quale la Commissione Territoriale di Salerno - sez. dist tccata di Campobasso — aveva negato al ricorrente la protezione intemazionale, anche quella umanitaria, il Tribunale di Campobasso respingeva quel anza 1681/2015 R.G., emessa il 4.02.2016 e comunicata il 3, avverso la quale, con citazione notificata il .7 marzo 2016 al Ministero dell’Interno e al Procuratore Generale - sede, il soccombente ha interposto appello, chiedendone l’integrale riforma, anche nella parte reiettiva della eccezione di

‘'illegittimità” del provvedimento della Commissione, sollevate-dal

per omessa traduzione dello stesso provvedimento nella lingua bambara, ricorso, con orditi

successivo 5 febbrai

conclusivamente in

secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, o, in via subordinata, per quella sussidiaria

estendo per il riconoscimento della protezione internazionale,

ai seiisi dell’art. 14 del D.lgs. 251/07, e, in via dì estremo

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subordine, per la de 6 del D.lgs. 286/98, L’Amministrazione rigetto, spese vinte, allegati a sostegno nel contesto socio - prova che lo stesso meritevole di censu occorre che il posta tra le criticità del geografica di prove violenza indiscrimina un rischio effettivo 251/2007, emergenc

normalizzata a parti protezione non pai narrazione dell’ista rilievo, è di età ad concludere che, un di particolare com residuale misura di c Il Procuratore Genera

ì ^aratoria della ricorrenza di gravi motivi umanitari ex art. 5, co.

'i1' ' *•

vìnte le spese, con distrazione.

si è costituita resistendo al gravame, del quale ha chiesto il legittimo il diniego dello status di rifugiato, posto che i motivi c|eiristanza non riferibili ad una specifica posizione del ricorrente politico- religioso del paese di provenienza, mancando in atti la ibbia subito atti di persecuzione ex art. 7 D. Lgs. 251/07; non a anche il diniego della protezione sussidiaria, per la quale ante fornisca elementi comprovanti il necessario collegamento paese di origine e la propria vicenda personale; che la zona nienza dell’istante, il . non risulta caratterizzata da

ta, tale da determinare per il postulante, nel caso di reimpatrio, ii danno grave, come previsto dali'art. 14, lett. c), del D.-Lgs o dalle fonti disponibili che la situazione di quei Paese si è

•e dalla metà del 2013, e che dunque misure generalizzate di (ino più necessarie per tale area; che, infine, dalla.stessa ite, non risulta che lo stesso sia affetto da stati patologici di ulte e non appare possedere profili di vulnerabilità, tali da far r entro nel paese di origine, lo esporrebbe a situazioni umanitarie plessità e gravità, così da giustificare l’applicazione della

uì all’art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/I98S.

le non ha formulato richieste.

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All’udienza del 13 conclusioni rassegni art. 190 c.p.c.,

In merito alla prel

luglio 2016, la Corte si è riservata per la decisione, sulle ite dalle parti come a verbale, con assegnazione dei termini ex •

MOTIVI DELLA DECISIONE

minare eccezione di “illegittimità” dei provvedimento della Commissione, il primo giudice Ha rilevato che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere tradot

quale si è svolta Pau in detta nella lingua, invece, è stato trad araba, il solo dispos Tuttavia, richiamai mente della quale provvedimento: infa non può generican necessariamente m

io per intero nella lingua bambara, parlata dal ricorrente e nella dizione, ovvero, in caso di dimostrata impossibilità di traduzione in una delle altre di cui alPart 10.4 del d.lgs. n. 25/2008, e che

>tto unicamente in dette lingue, inglese, francese, spagnola e divo.

P ordinanza della Cassazione civile n. 11871 del 27.05.2014, a la mancata traduzione non è causa automatica di nullità del ti la parte, «ove censuri la decisione per / 'omessa traduzione, ente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve iicara in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vu'nus” all’esercizio del diritto dì difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata

precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto», il primo giudice li

specifico al suo dir

comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve

\ì evidenziato che il ricorrente-non ha addotto alcun “vulnus”

tto di difesa, in conseguenza di tale omessa traduzione, né ha chiesto di essere rin esso in termini per la presentazione di ulteriori ed anche nuovi ' motivi di opposizioi e. Il Tribunale ha perciò escluso la nullità del provvedimento,

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Commissione, esse condivisibile l’arco fronte delParticolata grado, la censura si ex art. 342 c.p.c., o rilevare il Tribunale.

26840 del 9.12.201 provvedimento oppc

evidenziando come si imponessi, comunque, la decisione sul merito ..della richiesta di protezione internazionale.

Ora ^appellante in liste nella eccezione di “invalidità" del provvedimento della ido "la lesione del diritto'di difesa in re ipsa”r e “non tentazione del giudicante": prospettata in. tali, termini, ed a motivazione della pronuncia resa sul punto dal giudice di primo appalesa aspecifica, ed è perciò in primo luogo inammissibile tre che infondata, tenuto conto che - come non ha mancato di citando in proposito le pronunce della Cassazione civile, ord. n.

I, e sentenza n. 18632 del 3.9.2014. - quand’anche il sto della Commissione fosse nullo, tale nullità non esonererebbe il giudice adito daJH’obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che Poggetto della contraversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata.

Nel merito propriamente, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, dinanzi alla Commissione, risulti che il \ nella città capitale de!

aveva vissuto sino all’età di dodici anni, allorché, unitamente al ito a Gao, nel nord del paese, per aiutare nel lavoro il genitore, Mali, Bamako» dove

padre, si era trasfe

rimasti nella città

pretendevano che il Il racconto è stat

che ivi aveva un negozio di predetti alimentari, mentre la madre ed il fratello erano di origine; che, non. avendo più alcun rapporto con gli stessi, deceduto il padre n ;l 2012, ucciso da un gruppo di guerriglieri islamici, i quali

>adre tenesse il negozio, aveva deciso di lasciare il paese, o considerato poco verosimile dalla Commissione - nel provvedimento della P.A. si afferma che l’interessato avrebbe "artatamente”

'Vi

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indicato di vivere protezione mentri alcuna ragione per rimasti a Bamako, dichiarazioni”.

Ciò posto, la Corte riconoscere al ricorri Va infetti rilevato intendersi per rifugiati perseguitato per mo sociale o opinione cittadinanza e non di tale paese. Ora, dell’espatrio non s Pertanto, la doman accolta.

A diverse conclusio volta al riconoscimi

V art. 2, lett. g) protezione sussidiar riconosciuto come ritenere che, se ritor subire un danno gra causa di tale rischiò,

i)el nord del Mali, all’unico scopo di ottenere un beneficio di il Tribunale ha esposto che l’opponente non aveva indicato cui si sarebbe intenotto.il rapporto con la madre ed il fratello,

“il che rende poco credibili almeno in parie qua, le sue

reputa di condividere la decisione del giudice a quo di non nte lo “status” dì rifugiato.

»}he, ai sensi delPart l, lett e) del d.lgs. n. 251/2007, deve :o il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere ivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la p^iò o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi delia protezione i motivi di timore prospettati, dai ricorrente a giustificazione

?no riconducibili a quelli elencati dalla richiamata disposizione, da proposta in via principale dall’appellante non può essere

ni si deve pervenire invece in relazione alla domanda subordinata, nto della protezione intemazionale sussidiaria,

del D.Lgs. n. 251/2007, definisce “persona ammissibile alla a”, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di nasse nel Paese di origine ..., correrebbe un rischio effettivo di /e, come definito dal medesimo decreto, e il quale non può os a non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; “danno

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grave”, ai sensi dell e individuale alla

art. 14, ed in particolare della relativa lett c), è la minaccia grave vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno intemazionale.

Ciò posto,-il primo •indice ha reputato; sulla base delle fonti consultate - rapporto di Amnesty Intem^zional 2014/2015; Posizione UNHCR sui Rimpatri in Mali 2014.pdf - che la s tuazione del Mali si è normalizzata a partire dalla metà del 2013 (nello stesso senso là memoria difensiva del Ministero appellato); che soltanto per il nord del paese si’pi^ò affermare che tuttora sia in corso un conflitto armato ai sensi

’art. .14, lett c), del d.lgs. n. 25I/2G07, da escludere, invece, j» (

s e meridionale del Mali, e che, in particolare, a Bamako “il riamente cessato.

f il ricorrente - appellante, secondo il quale la situazione in Mali ite pericolosa, in particolare nella zona nord, ma in generale in e per gli effetti del

per la zona centra conflitto armato è cè

Di contrario avviso è ancora estremarne tutto il paese.

Ciò posto, la Corte ritiene l’impugnazione sul punto meritevole di accoglimento, con conseguente assortimento del motivo di appello concernente il mancato

riconoscimento dclte protezione umanitaria.

Secondo i principi a 'fermati dalla S.C. (Cass. civ. Sez. VI - 1,20/03/2014, n. 6503),

"in tema dì protezione intemazionale delio straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari p

per il riconoscimen

personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie,

tra la vicenda indivii

zr il riconoscimento dello “status '' di rifugiato politico, ovvero

■o della protezione sussidiaria, evidenzia 'un diverso grado di

rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso carnale fuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi

v

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descritte alle lettera l'esposizione dello s pur dovendo rivestii

caratteri piu rigorosi indicata nella lett#

indiscriminata sdii, dì un diretto coinvt Cass. civ. Sez. VI - nell ‘cvnbito dì app1

\ ** .fl rappresentazione co per la propria incoi t>

alla violenza diffuse dalle autorità statue l nesso causale più ai Nella protezione prescindendo il potere/dovere di et come non ha mane realizzatesi dopo la n. 251/2007).

Nel caso che occupi, paese per le motiva:

sussistente il rischio in considerazione

a) e b) dell’arl 14 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 'raniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, re un cerio grado di individualizzazione, non deve avere i del “ftìmttspersecutionisv, mentre, con riferimento all’ipotesi ra c) del medesimo articolo, la situazione di violenza ònflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza

’i Igimento individuale nella situazione di pericolo cfr. anche I, Ord., 07/07/2014, n. 15466, per la quale “al fine di rientrare 'icazione del citato art, 14, letL c), non è ...necessaria la urente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo 'mila, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto i. Le individuate contraddizioni soggettive non escludono questo ipiq.r.

sussidiaria, per l'ipotesi di cui ali’art 14 lett. c), dunque, o riconoscimento dalla situazione personale del ricorrente, il irò - integrazione delle prove da parte del giudice è più ampio,

«o di rilevare l’appellante, e si estende anche alle situazioni mrtenza del richiedente dal suo paese di origine (art. 4 del D.Lgs.

a prescindere dal fatto che l’appellante ha deciso di lasciare il ioni personali, legate alla vicenda anzi richiamata, deve ritenersi di cui agli arti. 2, lett. g), e 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, della grave situazione che ha caratterizzato il Mali nell’ultimo

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periodo, e che ancora oggi non può ritenersi risolta. E, la contraria affermazione, anche del Ministero

zona sud del paese, riscontro nei ra www,rapportoannua

governative e i

secondo la quale la situazione in Mali, ed in particolare nella si sarebbe normalizzata a partire daila metà del 2013, non trova pporto 2015 - 2016 di Amnesty International — le,amnestv.it-. secondo il quale "scontri violenti e insicurezza hanno minacciato la stabilità in varie parti del paese, con attentati contro le forze Contingente della Afissione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (United Nations Multidìmensionai Integraied Stabilisai ìon Mission in Mali — Minusma).,.A fine 2015, Kidal, uria delle principali città del t ord del paese, era ancora sotto il controllo dei gruppi armati. A novembre, in seguitif> alVattacco al Radisson Hotel, a Bamako. [ la capitale, città di origine del stato dichiarato uno stato di emergenza in tutto il paese; questo è stati esteso fino a mano 2016. Sono continuati gli scontri tra gruppi

armati, Minusma e j )rze governative, provocando almeno 250 vittime, di cui oltre 60 civili ",

Si precisa, inoltre, (he, con la relazione al decreto legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito dalla Le. ;ge 11 dicembre 2015, n. 198 (in G.U. 16/12/2015, n. 292) concernente la “pror jga delle missioni intemazionali delle Forze Armate e di Polizia, iniziative di cooper izione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali*, è stata prorogata la partecipazione di

denominata MINUS Sahel Mali, e che la l’altro il mandato di

isrsonale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, MA, e alla missione dell’Unione Europea denominata EUCAP missione MINUSMA, prorogata fino al 30 giugno 2016, ha fra sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento

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delPautorkà dello S sicurezza, in portico della giustizia.)

Si rivelano, infine p Cass. 2015/nn. 1918

àto in tutto il paese (attraverso la ricostruzione del settore della 'are la polizia e la gendarmerìa, così come dello stato di diritto e

oco pertinenti i richiami del Ministero appellato ai precedenti di 4,19185 e 2319, riguardanti casi nei quali laS.C. non ha valutato il profilo, di meriti della sussistenza o meno di una situazione di violenza indiscriminata nel Sud della Nigeria.

Per tali motivi, in parz ale riforma dell’ordinanza impugnata, va accolta la domanda subordinata dell'appellante, volta ad ottenere la protezione intemazionale sussidiaria, prevista dall’art. 14, lettera c), D. Lgs. 251/07, non risultando ragioni di cessazione o

a dì protezione, ex artt. 15 e 16 D.Lgs. cit..

adottata, che ha comportato la riforma solo parziale della naie (disattesa l’eccezione preliminare, rigettata la domanda scimento dello “status” di rifugiato), si dichiarano interamente compensate fra le piarti le spese processuali relative al primo grado di giudizio, c parzialmente, per la metà, quelle del presente grado; la residua metà segue la mistero, come liquidata in dispositivo, secondo i parametri del 'attività espletata (valore indeterminabile, complessità bassa, esclusione di detta form

Attesa la soluzione pronuncia del Tribi principale di ricono

soccombenza del M D.M. 55/2014 per

parametri medi), con .facoltà di distrazione in favore dell’ avv. Fabio Del Vecchio, dichiaratosi antistata io.

P.Q.M

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La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente decìdendo sull’appello proposto da

. avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 1681/201S R.G., pronunciata dai Tribunale di Camp sbasso il 4.02.2016, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, cos provvede:

- Accoglie Tappe; io e, per Teffetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, dichiara che Tap sellante, come sopra generalizzato, si trova nelle condizioni per ottenere la prole: ione intemazionale sussidiaria ex art. 14, lett c) D.Lgs. 251/07;

- Dichiara interam :nte compensate fra le parti le spese del primo grado;

[mistero deiPInterno, in persona del Ministro in carica, al metà delle spese del presente grado di giudizio, che, nell’intero, si liquidano in complessivi € 3.310,00 per compensi al Difensore, oltre rimborso forfetario spese {.enerali di difesa, 15% sul compenso complessivo, IVA e CPA, :on facoltà di distrazione in favore dell’avv. Fabio Del Vecchio, atario, compensandole tra le parti per la residua metà.

Così deciso in (pampobasso, nella camera di consiglio dei giorno 8 novembre 2016.

5t- Dr.ssà Rita Carosella

IL PRESIDENTE - - Condanna il M

pagamento della

come per legge, dichiaratosi antis

Il Consiglio

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SSA MARIA GRAZIA d’ERRICO

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