Ex par. 63 e 41.1, ora art. 207 Nuova Circolare
OGGETTO: Pratica num. 1115/VV/2013 - Nota n. 976 in data 22.11.2013 del Presidente del Tribunale di ….. avente ad oggetto: "Quesito in materia di anzianità fra giudici dell'ufficio".
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 febbraio 2014, ha adottato la seguente delibera:
“1. Con nota del 21 novembre 2013 i dott.ri …. ….., …. …. …. e ….. ….., giudici in servizio presso il Tribunale di ……, hanno formulato il seguente quesito:
“ quale magistrato debba considerarsi più anziano tra uno con maggiore anzianità di servizio ed inferiore valutazione di professionalità e l’altro con minore anzianità di servizio e una valutazione di professionalità superiore e, ove prevalesse quest’ultima soluzione, quale tra due magistrati debba considerarsi più anziano qualora siano entrambi dello stesso concorso ed abbiano conseguito identica valutazione di professionalità con decreto ministeriale emesso in pari data ove uno dei due precedesse l’altro in graduatoria di concorso e l’altro avesse maggiore anzianità di ufficio”
2. Il quesito, in particolare con riferimento al primo profilo, ha trovato già compiuta soluzione nei principi evidenziati nella delibera del CSM del 4 maggio 2011 in parte di seguito riportata:
“... considerato che ai fini del computo dell’anzianità dei magistrati rileva il dettato della norma dell’art. 201 RD n. 12 del 1941 che al primo comma dispone che: “L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo. L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'art. 127. Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati”.
- Osservato che in ragione della disposizione richiamata indicata, a dover prevalere tra due magistrati dello stesso concorso è quello tra i due che possa vantare il positivo superamento di una valutazione di anzianità più elevata;
- Ritenuto che alla predetta conclusione si perviene sulla scorta dell’indicato disposto dell’art. 210 RD n. 12 del 1941, il quale, pur facendo riferimento ad un sistema di progressioni in carriera ormai desueto ( le cd promozioni) pur tuttavia enuncia un principio oggi adattabile al vigente sistema delle valutazioni periodiche di professionalità;
- Considerato, altresì, a conferma del superiore assunto che il legislatore della riforma dell’Ordinamento giudiziario non ha ritenuto di abrogare la suddetta norma presumibilmente ritenendola attuale e compatibile con il sistema normativo introdotto dalla legge 111/2007;…”
Così come osservato nella richiamata delibera, l’attualità della previsione normativa di cui all’art.
201 R.D. del 12/41 è altresì confermata dal complessivo sistema delle valutazioni di professionalità dei magistrati e ribadita dai criteri di valutazione in materia di concorsi, e più specificamente tabellari, che diffusamente governano la normazione secondaria consiliare (come per esempio i criteri di composizione dei collegi, paragr. 63 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle), di talchè deve confermarsi il principio secondo il quale la maggiore anzianità deve essere valutata con riferimento al conseguimento della valutazione di professionalità più elevata.
Del pari, con riferimento alla seconda parte del quesito, occorre osservare che, per espressa previsione normativa, (cfr. art. 47 quinquies dell’O.G.1), l’anzianità di ruolo, e non di servizio
147-quinquies. Presidenza dei collegi.
Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio
nell’ufficio, è indicata quale criterio di individuazione del magistrato destinato a presiedere il collegio, e che, conformemente al criterio pacificamente applicato in sede di tramutamento dei magistrati, tra due magistrati nominati con lo stesso D.M. ed aventi la stessa valutazione di professionalità si considera più anziano il magistrato che precede l’altro nella graduatoria di concorso.
Alla luce, pertanto, delle su esposte considerazioni, il Consiglio delibera
di rispondere ai quesiti nei seguenti termini:
1. ai fini dell’individuazione del magistrato più anziano deve farsi riferimento al magistrato che abbia conseguito la superiore valutazione di professionalità;
2. tra due magistrati nominati con lo stesso D.M. ed aventi la stessa valutazione di professionalità si considera più anziano il magistrato che precede l’altro nella graduatoria di concorso.”
§ 63 e 41.1