• Non ci sono risultati.

Gruppo Solidarietà

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gruppo Solidarietà"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

— 1 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

(2)

— 2 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(3)

— 3 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(4)

— 4 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(5)

— 5 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(6)

— 6 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(7)

— 7 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(8)

— 8 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(9)

— 9 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(10)

— 10 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(11)

— 11 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(12)

— 12 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(13)

— 13 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(14)

— 14 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(15)

— 15 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(16)

— 16 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

(17)

— 17 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 15-4-2016

16A03075

Riferimenti

Documenti correlati

In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da

Resta dunque inteso che in sede di revisione dei regolamenti parlamentari an- dranno ridefiniti tali strumenti adeguandoli al mutato assetto costituzionale ed alle funzioni

sui limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali e sulla determinazione dei principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella

“I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato definisce le funzioni, le

Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus

Documento: Circolare n. Dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 1124 nella parte in cui esclude che

Nel corso dell'esame in prima lettura, è stata approvata la soppressione della previsione iniziale in base alla quale la dilazione si applicava solo ai contratti stipulati entro

Le Aziende sanitarie, entro centoventi giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva