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REGOLAMENTO DI CONTABILITA DEL CONSIGLIO REGIONALE

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REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE

TITOLO I – “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 1 Autonomia del Consiglio regionale Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Competenze e funzioni degli organi del Consiglio

TITOLO II – “STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA”

Art. 4 Gli strumenti della programmazione di bilancio Art. 5 Bilancio di previsione finanziario

Art. 6 Equilibrio tra entrate e spese

Art. 7 Procedimento di approvazione del bilancio di previsione finanziario Art. 8 Fondi di riserva

Art. 9 Fondo contenziosi

Art. 10 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 11 Programma Operativo annuale e triennale Art. 12 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria Art. 13 Assestamento di bilancio

Art. 14 Variazioni di bilancio di competenza dell’ organo di indirizzo politico Art. 15 Variazioni di bilancio di competenza dirigenziale

Art. 16 Riaccertamento dei residui

TITOLO III – “GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE”

Art. 17 Entrate del Consiglio regionale

Art. 18 Fasi delle entrate del Consiglio regionale Art. 19 Spese del Consiglio regionale

Art. 20 Fasi delle spese del Consiglio regionale TITOLO IV – “AGENTI CONTABILI”

Art. 21 Agenti contabili Art. 22 Funzioni di economo

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Art. 23 Affidamento del servizio di Tesoreria Art. 24 Obblighi degli agenti contabili

TITOLO V – “GESTIONE DEL PATRIMONIO”

Art. 25 Beni del Consiglio regionale Art. 26 Rendiconto inventariale

TITOLO VI – “GESTIONE DEL RENDICONTO”

Art. 27 Risultati della gestione Art. 28 Procedimento

Art. 29 Bilancio e Trasparenza

TITOLO VII – “CONTROLLI E RESPONSABILITA’”

Art. 30 Controllo di responsabilità contabile TITOLO VIII – “DISPOSIZIONI FINALI”

Art. 31 Applicazione e rinvio Art. 32 Abrogazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale che esercita nei limiti stabiliti dallo Statuto regionale e dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42).

2. Nell’ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo che gestisce secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione), come

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modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 48 (Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001 n. 18 - Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del presente regolamento.

3. Il Consiglio regionale esercita il controllo sulla gestione del proprio bilancio nel rispetto dell’ art. 8 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni all’amministrazione del Consiglio regionale, approvato con Decreto P.G.R 22 luglio 2019, n. 3/Reg.

Art. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina di dettaglio del sistema contabile e finanziario del Consiglio regionale, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R.

48/2014.

2. Il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs.

118/2011.

Art. 3

(Competenze e funzioni degli organi del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale è l’organo deputato all’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, delle variazioni non di competenza dell’Ufficio di Presidenza e dei Dirigenti e del rendiconto generale della gestione.

2. L’Ufficio di Presidenza, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno, dalle leggi e dai regolamenti, adotta tutti gli atti di indirizzo politico che determinano le consequenziali attività gestionali nonché le direttive ai Dirigenti per l’attuazione delle stesse, verificandone i risultati conseguiti e la rispondenza dell'attività svolta alle direttive impartite.

3. I Dirigenti delle strutture organizzative, nell’ambito delle competenze definite dalle leggi regionali in materia e nel rispetto del principio della distinzione delle competenze, adottano i provvedimenti relativi alla gestione delle risorse e all’attuazione dei programmi, nel rispetto degli atti di programmazione e di quanto previsto dal presente regolamento e dagli altri atti di organizzazione approvati dall’Ufficio di Presidenza.

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TITOLO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 4

(Gli strumenti della programmazione di bilancio)

1. Gli strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale sono costituiti dai seguenti documenti:

Bilancio di previsione finanziario triennale;

Relazione programmatica, quale allegato al Bilancio di previsione finanziario avente un riferimento temporale almeno pari ad un triennio;

Programma operativo annuale e triennale;

Rendiconto generale annuale della gestione.

2. Tali strumenti operano in coerenza ed interdipendenza con gli altri strumenti della programmazione previsti ed in particolare: la programmazione del fabbisogno di personale, la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione degli acquisti di beni e servizi e il piano delle performance.

Art. 5

(Bilancio di previsione finanziario)

1. Il bilancio di previsione del Consiglio ha decorrenza e durata pari a quello della Regione e ne costituisce allegato. Ha carattere autorizzatorio e rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio regionale prevede di acquisire e il relativo impiego, in base al principio generale della competenza finanziaria potenziata, per programmi e attività da realizzare, in coerenza con quanto previsto nella relazione programmatica ed è redatto nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011.

2. L’Ufficio di Presidenza, ai fini dell’approvazione propone al Consiglio regionale il bilancio di previsione entro il 15 novembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale, è trasmesso alla Giunta regionale per essere allegato al bilancio della Regione e, quindi, approvato con legge regionale.

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Art. 6

(Equilibrio tra entrate e spese)

1. Il bilancio è considerato in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, consegue un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali nel rispetto delle leggi statali in materia.

2. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

3. Il pareggio di bilancio è garantito con continuità in riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione nonché in occasione di ogni variazione di bilancio. A tal fine, l’Ufficio di Presidenza può disporre la sospensione della gestione della spesa di carattere non obbligatorio qualora non sia garantito, per qualsivoglia ragione, il rispetto dell’equilibrio di bilancio anche in relazione alla gestione delle entrate.

Art. 7

(Procedimento di approvazione del bilancio di previsione finanziario)

1. I Dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza predispongono e trasmettono, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione competente in materia di gestione finanziaria una relazione in cui sono analiticamente indicate, per il triennio successivo, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e all’attuazione delle linee programmatiche, in armonia e coerenza con il piano degli obiettivi strategici e gestionali relativi al ciclo della performance.

2. La proposta di bilancio è predisposta e trasmessa all’Ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre di ogni anno, previa verifica della compatibilità finanziaria delle richieste.

3. La proposta di bilancio approvata dall’Ufficio di Presidenza, prima della trasmissione alla commissione consiliare permanente competente per materia, è oggetto di parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e L.R.

38/2019 art. 3 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti) entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione stessa, decorso il quale il provvedimento è comunque assegnato alla commissione consiliare permanente competente per materia, per il relativo esame.

4. Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale, Il Presidente dello stesso, per il tramite della Direzione competente in materia di bilancio,

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comunica al Presidente della Giunta regionale l’ammontare del fabbisogno del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione della quota di trasferimento per l’esercizio delle funzioni del Consiglio regionale, per gli adempimenti di cui alle leggi regionali vigenti per tempo.

5. Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio di previsione della Regione e ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 8 (Fondi di riserva)

1. Nella parte corrente del bilancio sono iscritti i seguenti fondi:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie in misura non superiore al 2% delle spese correnti, il cui prelievo è disposto con determinazione del responsabile apicale della Direzione competente in materia di bilancio comprese le occorrenti variazioni di bilancio;

b) il fondo di riserva per le spese impreviste in misura non superiore allo 0,50%

delle spese correnti, il cui prelievo è disposto con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 9

(Fondo contenziosi)

1. Nel bilancio è stanziato l’accantonamento al fondo contenziosi per la copertura delle obbligazioni passive condizionate all’esito del giudizio o del ricorso, qualora il Consiglio regionale risulti soccombente, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011.

Art. 10

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nel bilancio è stanziato l’eventuale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione.

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Art. 11

(Programma Operativo annuale e triennale)

1. Il Consiglio regionale attua la programmazione attraverso il Programma Operativo annuale e triennale, ai sensi dell’art. 3 – quater della L.R. 9 maggio 2001, n. 18. A tal fine, in ogni esercizio annuale, l'Ufficio di Presidenza, dopo l'approvazione con legge del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, approva il "Programma operativo", riferito alla medesima durata del bilancio, nel quale sono individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, quali risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici gestionali precedentemente approvati dall'Ufficio di Presidenza.

2. Con l'approvazione del Programma Operativo, che include anche il Piano della performance, sono assegnati ai singoli Dirigenti della tecnostruttura del Consiglio gli obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie strumentali necessarie alla loro realizzazione.

3. Il Programma Operativo, a seguito dell'approvazione da parte dall'Ufficio di Presidenza, acquisisce carattere autorizzatorio al sostenimento delle spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali o pluriennali; rappresenta pertanto utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale anche ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa, che tiene conto anche dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto alle funzioni del Consiglio regionale.

4. Durante l'esercizio, il Programma Operativo può essere oggetto di modifiche e integrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio.

5. ll Programma operativo si compone di tutti gli atti di natura programmatica previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 12

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. L’esercizio provvisorio di bilancio della Regione autorizzato con legge, determina l’esercizio provvisorio della gestione del bilancio di previsione del Consiglio regionale. In caso di gestione provvisoria, si applicano le norme di cui al D.Lgs.

118/2011.

Art. 13

(Assestamento di bilancio)

1. L'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle risultanze del rendiconto dell’esercizio precedente, delibera la proposta di assestamento delle previsioni di

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bilancio e la presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, secondo le medesime modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. La proposta di assestamento, secondo quanto motivato nell’allegata nota integrativa e con il permanere degli equilibri generali di bilancio, indica:

a) la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) la modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione.

3. L’assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 14

(Variazioni di bilancio di competenza dell’ organo di indirizzo politico) 1. Sono di competenza del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza:

a) le variazioni al bilancio di previsione finanziario che comportano modifiche agli stanziamenti complessivi delle entrate, tra titoli e tipologie, e delle spese tra titoli, missioni e programmi, approvate entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo le medesime modalità previste per l’approvazione del bilancio di previsione, fatte salve le fattispecie di cui all’art. 51 comma 6 del D.Lgs.

118/2011;

b) le entrate di diversa natura rispetto a quelle già esistenti nel bilancio del Consiglio regionale, al fine della predisposizione sugli appositi capitoli di spesa;

c) le variazioni di attribuzione di risorse da un programma ad un altro.

2. Sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza, le variazioni del bilancio di previsione in tutti i casi in cui l’ordinamento contabile nazionale e regionale assegnano la relativa competenza all’organo esecutivo, ed in particolare nelle seguenti ipotesi:

a) variazioni per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici e l’iscrizione delle relative spese, nei casi tassativamente previsti da norme di legge;

b) variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma di spesa;

c) variazioni compensative tra capitoli anche appartenenti a missioni e programmi diversi conseguenti a provvedimenti di riorganizzazione e trasferimento di personale all’interno dell’amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste;

f) variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in

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corso e dell’esercizio precedente connesse al riaccertamento ordinario dei residui.

3. Il Collegio dei Revisori di cui alla L.R. 68/2012 esprime il suo parere con riferimento alle sole variazioni di cui al comma 1, dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza e prima dell’esame da parte della commissione consiliare permanente competente per materia, entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza che approva la relativa proposta. Decorso il predetto termine il provvedimento è assegnato alla Commissione consiliare permanente competente per materia per il relativo esame. Allo stesso sono inoltre trasmesse a titolo informativo, tutte le altre variazioni di bilancio.

5. L’Ufficio di Presidenza ha la facoltà di delegare al Dirigente del Servizio finanziario il potere dispositivo sulle variazioni compensative aventi stessa natura e carattere di obbligatorietà, che, qualora appartenenti a diversi programmi, sono configurabili come spesa del personale.

Art. 15

(Variazioni di bilancio di competenza dirigenziale)

1. Il responsabile del servizio finanziario adotta, con determinazione dirigenziale, le seguenti variazioni :

a) del bilancio di previsione, necessarie all’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di nuove tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;

b) del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato, su proposta dei Dirigenti competenti per materia;

c) del bilancio gestionale di natura compensativa tra capitoli di entrata della medesima categoria e macroaggregato;

d) delle dotazioni di cassa anche tramite prelievo dal fondo di riserva di cassa;

e) per accertamento di entrate per accantonamento a fondo TFS e TFR del personale dipendente e per entrate da trattenute indennità differita a carico dei Consiglieri Regionali, con imputazione sui relativi capitoli di fondo e trasferimento delle risorse dai capitoli di Fondo ai corrispondenti capitoli di bilancio;

f) le variazioni di bilancio disposte tramite legge regionale, per le quali non è previsto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I Dirigenti delle strutture organizzative, nell’ambito delle risorse loro assegnate, effettuano, per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione:

a) le variazioni compensative del bilancio gestionale tra capitoli ed articoli di spesa del medesimo macroaggregato, fermo restando il programma di spesa

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e con eccezione di quanto espressamente attribuito all’Ufficio di Presidenza e al responsabile del servizio finanziario.

3. Sono vietate in ogni caso variazioni compensative tra programmi e macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

Art. 16

(Riaccertamento dei residui)

1. Prima dell’adozione del rendiconto, i Dirigenti delle strutture organizzative in relazione ai procedimenti loro assegnati effettuano, con cadenza annuale ed entro il 15 Dicembre di ogni anno, le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, adottando una specifica attestazione con la quale si motiva la puntuale ricognizione effettuata, le variazioni e le reimputazioni autorizzate sui residui attivi e passivi, comprendente in particolare le motivazioni a supporto circa il mantenimento, la cancellazione o eventuale reimputazione.

2. La Direzione competente in materia di bilancio, predispone la proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con allegato il prospetto riepilogativo delle attestazioni di cui al comma 1 e comprendente le necessarie variazioni al bilancio dell’esercizio precedente e di quello in corso.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 17

(Entrate del Consiglio regionale)

1. Le entrate del Consiglio Regionale derivano dai trasferimenti stanziati sul bilancio regionale e dalle altre risorse per le quali sussiste il diritto a riscuotere in base alla legislazione statale e regionale, a regolamenti o contratti.

Art. 18

(Fasi delle entrate del Consiglio regionale)

1. Le fasi di gestione delle entrate sono, nell'ordine: l'accertamento e la riscossione; la fase del versamento è solo eventuale. Tali fasi possono essere in tutto o in parte simultanee.

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Art. 19

(Spese del Consiglio regionale)

1. Le spese del Consiglio regionale derivano da obbligazioni assunte per le quali sussiste l’obbligo a pagare in base alla legislazione statale e regionale, a regolamenti o contratti.

Art. 20

(Fasi delle spese del Consiglio regionale)

1. Le fasi di gestione delle spese sono, nell'ordine: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere in tutto o in parte simultanee.

2. Nel caso in cui sia necessario garantire la copertura finanziaria di iniziative di natura legislativa il cui iter approvativo è ancora in corso o di natura contrattuale, nel periodo antecedente l’aggiudicazione, è prevista la fase di pre-impegno delle risorse, in attesa del perfezionamento dell’obbligazione giuridica.

3. Non si può dar luogo al perfezionamento dell’obbligazione giuridica senza assunzione del relativo impegno contabile, il cui numero deve essere notificato al fornitore.

TITOLO IV AGENTI CONTABILI

Art. 21 (Agenti contabili)

1. Si definiscono agenti contabili i soggetti che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, sono tenuti a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà del Consiglio regionale .

2. Sono agenti contabili del Consiglio regionale:

a) l’economo;

b) i consegnatari di beni e titoli;

c) il tesoriere.

3. L’Ufficio di Presidenza individua con proprio atto gli agenti contabili ed eventuali sub agenti, nonché i relativi compiti e attività.

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Art. 22

(Funzioni di economo)

1. Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi di modico importo necessari al regolare funzionamento degli uffici del Consiglio, è istituito il servizio di economato.

2. Il servizio di economato è individuato nell’ambito della struttura competente in materia finanziaria.

3. Il responsabile apicale della Direzione in materia finanziaria affida, su proposta del dirigente del servizio, la responsabilità dell’ufficio economale che presuppone anche la responsabilità in qualità di agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e giudiziale.

4. Le fasi di pagamento e riscossione sono gestite direttamente dall’Istituto Tesoriere, se non è stata istituita la gestione di una cassa economale.

Art. 23

(Affidamento del servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consiglio regionale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia di titoli e valori.

2. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione dei fondi relativi al funzionamento del Consiglio regionale è affidato, mediante convenzione ed a seguito di espletamento di gara, ad un istituto di credito.

3. La convenzione ha durata massima di cinque anni e non è rinnovabile tacitamente.

Art. 24

(Obblighi degli agenti contabili)

1. Il Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione, connessa all’adempimento dei rapporti di credito o debito, previsti dalla normativa vigente in materia o dalla convenzione.

2. Il tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto annuale della gestione.

3. Il Tesoriere è obbligato ad osservare quanto disposto nella nota n. 3385/D del 04.07.2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che esclude i Consigli Regionali dal sistema

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della Tesoreria Unica introdotto dall’art. 66 della L. 388 del 23.12.2000, salvo modifiche del suddetto regime.

4. La responsabilità del Tesoriere del Consiglio é regolata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione per l’affidamento del servizio, di cui al precedente articolo 23.

5. Tutti gli agenti contabili rendono, ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 174/2016, il conto della gestione entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per consentire il successivo deposito presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25

(Beni del Consiglio regionale)

1. I beni immobili, i beni mobili e gli altri beni patrimoniali del Consiglio regionale sono quelli acquisiti e amministrati per il funzionamento delle proprie strutture.

2. I beni mobili si distinguono in:

a) beni durevoli che danno origine alle immobilizzazioni materiali, quali: mobili e arredi per uffici, macchine per ufficio, hardware, impianti e attrezzature mobili informatiche necessarie al funzionamento delle strutture consiliari, altri mobili, arredi, impianti e attrezzature mobili necessarie per il funzionamento del Consiglio, mezzi di trasporto;

b) oggetti di facile consumo che non rientrano nelle immobilizzazioni materiali, quali: carta, cancelleria, stampati, tende, complementi d'arredo;

c) prodotti software in licenza d'uso, che costituiscono le immobilizzazioni immateriali;

d) materiale bibliografico e documentale della biblioteca, compresi quelli d’interesse storico e artistico;

e) opere d’arte di proprietà del Consiglio regionale;

f) pubblicazioni varie, sia cartacee che su altri supporti destinati all'ordinario funzionamento degli uffici;

g) vestiario del personale avente titolo, non iscritto nei registri inventariali;

h) mobili, arredi e altri beni e collezioni di interesse storico e artistico.

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Art. 26

(Rendiconto inventariale)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno è redatto un prospetto dal quale risultano le variazioni avvenute durante l'esercizio finanziario precedente nella consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale, come da rendicontazione degli agenti contabili.

TITOLO VI

GESTIONE DEL RENDICONTO

Art. 27

(Risultati della gestione)

1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto annuale del Consiglio regionale.

2. Il rendiconto annuale si compone del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto patrimoniale.

3. L’eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato come maggiore entrata relativa all’esercizio in corso alla data di approvazione del rendiconto. Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 8/2009 il Consiglio regionale è autorizzato all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione per le finalità proprie istituzionali.

Art. 28 (Procedimento)

1. L’Ufficio di Presidenza approva il rendiconto della gestione relativo all’esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Il rendiconto della gestione, è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

3. Il rendiconto è approvato con legge regionale unitamente al rendiconto della Regione, del quale costituisce allegato.

4. Sulla proposta di rendiconto approvata dall’Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Revisori della Regione di cui alla L.R. 68/2012 è chiamato ad esprimere il proprio parere prima dell’esame da parte della commissione consiliare permanente competente per materia, entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione

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dell’Ufficio di Presidenza che approva la relativa proposta. Decorso il termine, il provvedimento è assegnato alla commissione consiliare permanente competente per materia per il relativo esame.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di bilancio, trasmette la deliberazione consiliare di rendiconto generale del Consiglio regionale alla Giunta regionale, ai fini dell’inserimento delle risultanze finali nel rendiconto consolidato della Regione.

6. Al rendiconto del Consiglio regionale sono allegati i rendiconti dei gruppi consiliari relativi alla stessa annualità, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 29

(Bilancio e Trasparenza)

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i documenti prescritti dalla normativa statale in materia ed in particolare:

a) il bilancio di previsione, gli allegati al documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale;

b) le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato ed il bilancio gestionale assestato;

c) il rendiconto della gestione;

d) il Piano degli indicatori di bilancio.

TITOLO VII

CONTROLLI E RESPONSABILITA’

Art. 30

(Controllo di responsabilità contabile)

1. Il controllo di regolarità contabile consiste nella verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed è svolto dalla Direzione e dal Servizio competente in materia finanziaria.

2. Ai Dirigenti dei vari servizi compete il controllo sulla legittimità della spesa.

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

(Applicazione e rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 32 (Abrogazione)

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 aprile 2015, n. 61, pubblicato sul B.U.R.A. n. 20 del 03 giugno 2015.

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