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Attività di direzione e coordinamento: ultime sentenze

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Attività di direzione e coordinamento: ultime sentenze

25 Ottobre 2020Redazione

Responsabilità solidale degli amministratori della società controllante;

azione risarcitoria della società eterodiretta verso la società dominante; fallimento.

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Coordinamento di società

L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. può essere esercitata dai creditori sociali della società eterodiretta – ovvero, in caso di fallimento, dal curatore – nei confronti della società che abbia abusato dell’attività di direzione e coordinamento, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio conseguente alla lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale dell’ente controllato. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, in immediata successione, la responsabilità di chi abbia preso parte al fatto lesivo, consentendo la propagazione della responsabilità nei confronti dei soggetti ai quali il danno possa essere causalmente imputato.

Tra costoro possono rientrare gli amministratori della società controllante, nella misura in cui sia ad essi concretamente rimproverabile la condotta lesiva. Al di fuori di tale ipotesi, la stessa norma consente poi la propagazione della responsabilità nei confronti dei soggetti che abbiano consapevolmente tratto beneficio dalla condotta lesiva, sia pure nei limiti del vantaggio conseguito.

La responsabilità della società o dell’ente che abbia abusato dell’attività di direzione e coordinamento si estende pertanto, in via solidale, alla persona che abbia preso parte al fatto lesivo, senza che sia necessario fornire prova del concreto vantaggio ottenuto. Infatti, tale ultimo presupposto è richiesto dalla norma soltanto con riferimento alla responsabilità di colui che, pur non avendo partecipato al fatto lesivo per mezzo di un apporto rilevante da punto di vista causale, abbia comunque consapevolmente profittato della attività di illecita eterodirezione.

Corte appello Milano, 14/04/2020, n.899

Società controllate e collegate

La qualità di amministratore di una o più società di un gruppo svolgenti attività di direzione e coordinamento non è incompatibile con l’amministrazione di fatto di altre singole società del medesimo gruppo, svolta nell’interesse delle società controllanti.

Corte appello Napoli sez. I, 20/08/2015, n.3460

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Abuso di attività di direzione e coordinamento

Nell’azione di responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. spetta al fallimento l’onere probatorio relativo alle specifiche condotte dannose degli amministratori e sindaci della capogruppo convenuti in giudizio, al nesso di causalità tra di esse ed il danno subito, nel suo preciso ammontare: deve escludersi, quindi, che per il solo fatto di aver occupato una carica si possa rispondere dei fatti della controllata, dovendosi invece individuare e provare, ad opera dell’attore, il comportamento che ha cagionato la lesione.

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 30/12/2015, n.14846

Il fallimento della holding personale occulta

Può parlarsi di holding personale occulta quando una persona fisica agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso attività svolta personalmente, con organizzazione e coordinamento di fattori produttivi: la società di fatto holding esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, con attività di direzione e coordinamento.

L’impresa autonoma così configurata è assoggettabile a fallimento, sia quanto la suddetta attività commerciale si esplichi nella sola gestione del gruppo (holding pura) sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (holding operativa).

Tribunale Padova sez. I, 24/11/2016

Holding persona fisica: responsabilità e fallibilità

L’assoggettamento a dichiarazione di fallimento di una holding persona fisica richiede l’accertamento in capo a tale soggetto dei profili paradigmatici dello status di imprenditore individuale (esercizio in proprio dell’attività mediante spendita del nome, economicità della gestione, professionalità e organizzazione

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imprenditoriale). L’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento da parte dell’holder può, tutt’al più, costituire fonte di responsabilità ex art. 2497 c.c., ma non comporta, di per sé, l’assunzione in capo a tale soggetto della qualifica di imprenditore commerciale.

Tribunale Milano sez. fallimentare, 04/02/2016

Direzione e coordinamento societario: il principio di effettività

Per l’esistenza di un gruppo di imprese assoggettate a direzione e coordinamento non è indispensabile che la sua costituzione risulti da atti formali o che le società controllate operino simultaneamente, prevalendo il principio di effettività – cui è ispirata la disciplina dettata dagli artt. 2497 ss. c.c. – con riferimento all’inizio, allo svolgimento e alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento considerata dalla legge.

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, n.24943

Azione di responsabilità e legittimazione passiva

La legittimazione passiva di una società di gestione del risparmio in un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497, comma 1° c.c. sussiste qualora la SGR abbia effettivamente esercitato l’attività di direzione e coordinamento nei confronti della società partecipata dai fondi di investimento dalla stessa gestiti.

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/01/2018, n.90

Responsabilità della capogruppo e richiesta del risarcimento

L’art. 2497, comma 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità dell’azione di responsabilità – promossa dal socio o dal creditore sociale nei confronti della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento – consistente nella infruttuosa escussione del patrimonio della controllata o nella previa formale

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richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l’obbligo di risarcire i soci e i creditori sociali danneggiati dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento.

Cassazione civile sez. I, 05/12/2017, n.29139

Società di fatto holding occulta e irrilevanza della spendita del nome

In presenza di società di fatto è irrilevante accertare se vi sia stata, o meno, spendita del nome quando si tratti di società occulta, ovvero si verta in tema di responsabilità da direzione abusiva ex articolo 1497 del Cc. Nelle società di fatto holding il problema della spendita del nome si pone al fine di stabilire la fallibilità della società di fatto in ragione della sua specifica responsabilità imprenditoriale per le obbligazioni assunte, non anche la esistenza della società medesima.

Tuttavia, allorquando la società di fatto risponda ai canoni della “società occulta”, non ha senso porsi il problema della spendita del nome, ai fini del riconoscimento della sua esistenza e operatività. Alla stessa conclusione deve giungersi anche quando alla base della insolvenza della società di fatto vi è un credito risarcitorio ex articolo 2497 del Cc. Infatti, chi esercita l’attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando e abusando dei poteri di direzione e eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, risponde non di obbligazioni derivanti da un agire negoziale, in questo senso contratte direttamente (e per le quali potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), ma di obbligazioni appunto risarcitorie.

Trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio (extracontrattuale) per i danni arrecati dalla attività di direzione abusiva non si pone e non può porsi un problema di esteriorizzazione, non essendosi innanzi a obbligazioni volontarie.

Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n.16846

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Direzione e coordinamento di società:

responsabilità e concorso al fatto lesivo

La responsabilità della società o dell’ente che abbia abusato dell’attività di direzione e coordinamento, per aver agito nell’interesse proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società eterodirette, si estende, in via solidale, alla persona fisica che abbia preso parte al fatto lesivo.

Cassazione civile sez. I, 22/12/2016, n.26765

Amministratori della società controllante della società fallita

In tema di azione di responsabilità ex art. 2497, comma 2, c.c. nei confronti degli amministratori della società controllante ed esercente attività di direzione e coordinamento della società fallita, la norma in questione prevede un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale riconducibile alla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale dell’attività di direzione e coordinamento della società controllata da parte della controllante, con il corollario, da un punto di vista processuale, dell’onere della prova a carico della curatela in merito all’esistenza dei requisiti del fatto illecito disciplinato dall’art.

2497 c.c., da ricondurre nello schema aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.

Tribunale Prato, 08/11/2016, n.1136

Danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento

L’azione risarcitoria della società eterodiretta verso la società dominante per danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento non è azione ex art. 2497 co 1 c.c. essendo questa riservata a soci e ai creditori della società controllata; infatti, è azione, invece, volta a far valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società controllante per i danni che l’illegittima attività di direzione e coordinamento abbia cagionato al patrimonio della società controllata, in base ai principi generali (artt. 1173 c.c., art.1218 c.c.)

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sottolineando però che l’art. 2497 c.c., nel mentre configura una responsabilità da abuso di direzione e coordinamento della società dirigente verso i soci e creditori della società controllata, finisce inevitabilmente per svolgere una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, cioè la società controllata.

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 27/02/2019, n.1958

Mutamento del controllo il socio esterno di società eterodiretta

In tema di recesso del socio di società soggetta a direzione e coordinamento e di liquidazione della quota sociale, la ratio della previsione di cui all’art. 2497 quater, comma 1, lett. c, c.c. si rinviene nell’esigenza di tutelare l’interesse al disinvestimento del socio di minoranza rispetto agli effetti anche solo potenzialmente pregiudizievoli di operazioni decise dalla maggioranza; poiché un’esigenza di tutela, per definizione non può che sorgere a fronte di un possibile pregiudizio, appare corretto concludere che detta specifica tutela andrà riconosciuta al socio di minoranza a fronte di un (possibile) deterioramento della sua posizione, quindi in corrispondenza di modifiche (ingresso o uscita da un gruppo o cambio del soggetto che esercita la direzione e il coordinamento) che siano idonee a produrre una simile deterioramento in quanto, caso per caso, appaiano incidere su quegli elementi che — ragionevolmente — hanno inciso nella scelta originaria di destinare la ricchezza in una determinata direzione e di mantenervela sino al termine di durata della società

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 21/07/2015, n.8902

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