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Contratto di affiliazione a Liberty LPP Fondazione collettiva (lavoratore indipendente senza collaboratori / previdenza di associazioni professionali)

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Academic year: 2022

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Contratto di affiliazione a Liberty LPP Fondazione collettiva

(lavoratore indipendente senza collaboratori / previdenza di associazioni professionali)

Nuova affiliazione con Pool Invest ❏ Rinnovo/estensione o passaggio (a Pool Invest)

Socio dell’associazione professionale (nome) Socio n.

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali in ambito medico

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali in ambito giuridico

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali in ambito finanziario

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali professionisti della costruzione

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali consulenti aziendali

Lavoratore indipendente come (descrizione dell’ambito di attività) Grado di occupazione (in percento)

Contratto n. Inizio del contratto

Durata del contratto

❏ 3 anni ❏ 5 anni fino al 31 dicembre

Liberty LPP Fondazione collettiva, Milchstrasse14, casella postale733, Svitto (la «Fondazione») e lavoratore indipendente (senza collaboratori), in caso di azienda iscritta anche nel registro di commercio (senza collaboratori), in base all’iscrizione nel registro di commercio:

Cognome/nome Azienda

Indirizzo privato: via, n. Indirizzo di lavoro (azienda): via,n.

Indirizzo privato: NPA, località Indirizzo di lavoro (azienda): NPA, località

Data di nascita Lingua

❏ D ❏ F ❏ I ❏ E E-mail Telefono

Nome (allegare copia del mandato di intermediario) Persona di contatto N. consulente

Contraente (come sopra) ❏ Indirizzo privato ❏ Indirizzo di lavoro (azienda) ❏ Partner di distribuzione

❑ Altro indirizzo di corrispondenza:

Nome Funzione (ad es. fiduciario)

Via, n. NPA, località

Responsabile Lingua

D F I E

E-mail Telefono

Forma giuridica Numero del registro di commercio

Settore

Cassa di compensazione AVS/nome N.

Nuova fondazione

❏ Sì, in data ❏ No

Tipo di affiliazione

Contraenti

Istruzioni per la spedizione

Partner di distribuzione

Dati azienda (per ditte individua- li, società in nome collettivo, società in accomandita)

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Istituto di previdenza attuale Numero di contratto

Via, n. NPA, località

❏ Il lavoratore indipendente o l’azienda (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita) non ha mai assunto collaboratori soggetti a obbligo contributivo LPP in precedenza né dall’inizio del contratto.

Negli ultimi tre anni è stato avviato un procedimento esecutivo nei confronti del contraente?

❏ Sì ❏ No In caso affermativo, allegare l’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni Vi sono domande di fallimento o di pignoramento in sospeso?

❏ Sì ❏ No

È disponibile un’assicurazione privata d’indennità giornaliera in caso di malattia?

❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza Periodo di prestazione per l’indennità giornaliera

❏ 360 gorni ❏ 720 gorni ❏ gorni

È disponibile un’assicurazione senza limitazioni per eventuali malattie insorte in precedenza?

❏ Sì ❏ No

È disponibile un’assicurazione contro gli infortuni in base alla LAINF?

❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza Assicurazione supplementare LAINF

❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza

1. Affiliazione alla Fondazione

1.1 Al fine di attuare la previdenza professionale facoltativa, il lavoratore indipendente si affilia alla Fondazione. Quest’ul- tima è organizzata sotto forma di fondazione collettiva e registrata come tale nel registro per la previdenza professio- nale. Il lavoratore indipendente affiliato è membro di un’associazione professionale che ha designato la Fondazione come istituto di previdenza dell’associazione. La cassa di previdenza di tale associazione professionale costituisce una cassa di previdenza a parte all’interno della Fondazione.

1.2 Diritti e doveri della Fondazione e del lavoratore indipendente si evincono dalle disposizioni seguenti, dall’Atto di fondazione e da tutti i regolamenti della Fondazione, in particolare dal regolamento di previdenza, dal regolamento d’organizzazione, dal regolamento dei costi, dal regolamento d’investimento, dalle disposizioni regolamentative re- lative alla liquidazione parziale della Fondazione o del pool d’investimento nonché alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza. L’Atto di fondazione e i regolamenti di cui sopra sono basi legali vincolanti.

1.3 La Fondazione può emanare altri regolamenti e includerli nelle basi legali vincolanti del presente contratto di affiliazio- ne. Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di apportare modifiche ai regolamenti, in particolare al regolamento dei costi e alla partecipazione ai costi da parte del lavoratore indipendente ivi indicata. Con riserva anche di successivi adattamenti del contratto di affiliazione e dei regolamenti sulla base di modifiche delle disposizioni legali, di nuove sentenze nonché delle condizioni delle autorità di vigilanza e fiscali.

2. Attuazione della previdenza

2.1 La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale facoltativa ai sensi della LPP per conto del lavoratore indipendente.

2.2 La direzione della Fondazione è curata da Liberty Previdenza SA, Svitto. Liberty Previdenza SA rappresenta la Fonda- zione in veste di amministratore. Le comunicazioni destinate a Liberty Previdenza SA valgono anche come comunica- zioni per la Fondazione. Le comunicazioni da parte di Liberty Previdenza SA valgono anche come comunicazioni della Fondazione.

2.3 Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di stipulare contratti di assicurazione collettiva per i rischi di decesso e invalidità con altre compagnie di assicurazione sulla vita autorizzate. Dei rischi di longevità e mortalità se ne fa carico la stessa Fondazione. Un’eventuale nuova regolamentazione della riassicurazione non ha alcun effetto sulla validità del presente contratto di affiliazione.

Assicurazione infortuni in base alla LAINF/

assicurazione supplementare LAINF Indennità gior- naliera in caso di malattia

Solvibilità

Disposizioni contrattuali Assicuratore

precedente

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3. Amministrazione paritetica / Commissione di previdenza

I lavoratori indipendenti affiliati hanno diritto ad essere rappresentati davanti alla Commissione di previdenza la cui costituzione viene predisposta dall’associazione professionale in base al regolamento d’organizzazione. Eventuali nuove nomine e rielezioni vanno comunicate immediatamente alla Fondazione. La Commissione di previdenza opera nel rispetto del regolamento d’organizzazione.

4. Obblighi di partecipazione

4.1 Il lavoratore indipendente affiliato annuncia alla Fondazione la propria affiliazione alla previdenza e tutte le modifiche (cambiamenti del grado di occupazione e/o dell’ambito di attività, riduzioni salariali al di sotto dei limiti di affiliazione regolamentari, cambiamenti dello stato civile, subentro dell’incapacità lavorativa e relative modifiche, cambiamenti/

cessazione dell’attività lucrativa indipendente, recesso dall’associazione professionale ecc.). Per l’inizio dell’anno oc- corre sempre comunicare alla Fondazione il presunto salario annuale soggetto a obbligo contributivo AVS. Per tutte le notifiche di cambiamenti occorre utilizzare i moduli messi a disposizione dalla Fondazione.

4.2 Il lavoratore indipendente segnala immediatamente alla Fondazione il recesso dall’associazione professionale o la cessazione dell’attività lucrativa indipendente.

5. Pagamento dei contributi e scadenza

5.1 Il lavoratore indipendente si impegna a pagare tutti i contributi ordinari e per spese particolari fatturati dalla Fonda- zione in base al regolamento e al piano di previdenza nonché al regolamento dei costi. Con riserva di eventuali adat- tamenti dei contributi, in particolare dovuti ad adeguamenti tariffari o a modifiche delle basi di calcolo attuariali.

5.2 I contributi ordinari del lavoratore indipendente sono esigibili e pagabili come indicato di seguito.

– I contributi per le prestazioni di rischio e per il relativo adeguamento all’andamento dei prezzi, i contributi per le spese nonché eventuali contributi riscossi dalla Fondazione per la costituzione di riserve attuariali all’inizio dell’an- no di assicurazione (1° gennaio) sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

– In caso di modifiche effettuate nel corso dell’anno (ad es. adattamenti salariali), i contributi ordinari menzionati sono pagabili entro 30 giorni dalla data a partire dalla quale ha effetto la modifica. Negli altri casi, valgono i termini di scadenza indicati nel regolamento dei costi.

– I contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia) alla fine dell’anno (31 dicembre) sono pagabili entro il 31 dicembre 5.3 Negli altri casi, valgono i termini di scadenza indicati nel regolamento dei costi. Il lavoratore indipendente si impegna

a pagare i contributi nei termini previsti. La Fondazione è autorizzata a fatturare al lavoratore indipendente un acconto dei contributi in vista del nuovo anno assicurativo.

5.4 Sui pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati degli interessi mentre sui pagamenti in ritardo senza sollecito gli interessi vengono addebitati. La Fondazione è autorizzata a fissare tassi d’interesse attivi e passivi in linea con il mercato, eventualmente anche il tasso zero. Il tasso d’interesse attuale viene comunicato al lavoratore indipendente con l’affiliazione alla Fondazione. I tassi di interesse possono essere adattati alle nuove condizioni in qualsiasi momento.

5.5 Gli importi fatturati vengono addebitati sul conto contributi. Pagamenti e accrediti vengono accreditati nella valuta corrispondente e impiegati anticipatamente a copertura dei contributi per l’assicurazione di rischio e dei costi.

5.6 Il saldo a favore della Fondazione disponibile al termine di un anno civile, compresi eventuali addebiti di interessi ma- turati, viene riportato come credito di capitale sull’anno civile successivo. Il saldo a favore del lavoratore indipendente, compresi i crediti d’interessi maturati, viene accreditato come acconto dei contributi dell’anno successivo.

5.7 Al termine di ogni anno civile la Fondazione stila un estratto conto per il conto contributi, il cui saldo si considera ac- cettato, a meno che il lavoratore indipendente non presenti ricorso scritto entro un mese dal ricevimento dello stesso.

6. Pagamenti straordinari del lavoratore indipendente

6.1 In presenza di una copertura insufficiente da parte della Fondazione, il Consiglio di fondazione può adottare misure volte alla risoluzione della stessa e, in particolare, in base alle disposizioni del regolamento di previdenza, può decide- re di riscuotere contributi di risanamento a parte. I contributi di risanamento vengono fatturati al lavoratore indipen- dente come debitore di contributi nell’ambito della cassa di previdenza per associazioni professionali, con un termine di pagamento in linea di massima di 30 giorni dalla data della fattura (salvo diversamente deliberato dalla Fondazione).

6.2 Qualora la Fondazione si faccia carico di rendite correnti, i capitali di copertura necessari vengono calcolati in base alla tariffa attuale dell’assicurazione collettiva sulla vita del riassicuratore oppure alle basi di calcolo vigenti della Fondazione. L’eventuale differenza tra la riserva per perdite (riserva matematica) trasferita dall’attuale titolare della previdenza e quella calcolata dal riassicuratore dev’essere finanziata dal lavoratore indipendente con un deposito una tantum.

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6.3 Questi costi (pagamenti straordinari) vengono fatturati al lavoratore indipendente e addebitati sul conto contributi.

6.4 Con riserva di ulteriori pagamenti straordinari da parte del lavoratore indipendente in base al regolamento dei costi e a eventuali altri regolamenti.

7. Ritardo nel pagamento

7.1 Nel caso di contributi e crediti arretrati che non vengono saldati nonostante il sollecito, in base alle disposizioni con- trattuali di cui sopra, la Fondazione si riserva il diritto di recuperarli per via legale, unitamente agli interessi e ai costi che ne derivano, e di disdire il contratto con effetto immediato. Inoltre, la Fondazione si riserva la facoltà di informare le autorità competenti e i membri della Commissione di previdenza.

7.2 A meno che non sia escluso da disposizioni legali vincolanti, i crediti arretrati del lavoratore indipendente (contributi ecc.) possono comportare la riduzione oppure una sospensione delle prestazioni della Fondazione.

7.3 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la deducibilità fiscale dei contributi.

8. Prestazioni di previdenza

8.1 Per quanto riguarda il diritto di rivendicazione e la scadenza delle prestazioni fanno fede esclusivamente il regolamen- to di previdenza vigente o il piano di previdenza attuale. Con riserva di un eventuale contratto scritto di presa in carico con l’istituto di previdenza attuale.

8.2 Se in un caso di previdenza sussistono lacune di copertura dovute a un comportamento del lavoratore indipendente non conforme ai termini del contratto, e più precisamente dovute a una violazione degli obblighi di partecipazione oppure a pagamenti arretrati, questi risponde interamente alla Fondazione per la prestazioni previste dai regolamenti che questa dovrebbe fornire.

9. Copertura previdenziale provvisoria

9.1 Qualora determinate prestazioni possano essere assicurate solo in modo provvisorio, la Fondazione o il riassicuratore preposto fornisce indicazioni alla persona assicurata e le richiede informazioni aggiuntive sul suo stato di salute. Se necessario, è possibile reperire ulteriori informazioni da un medico oppure richiedere una visita medica.

9.2 In base alla documentazione presentata, per i rischi di decesso e invalidità è possibile applicare una riserva per ragioni di salute. La durata massima della riserva è di 3 anni. Tale riserva tuttavia non è ammessa se il lavoratore indipendente è stato assoggettato all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

È possibile mantenere una riserva esistente presso il precedente istituto di previdenza tenendo conto del periodo di validità già trascorso.

9.3 La Fondazione oppure il riassicuratore comunica per iscritto alla persona assicurata se la copertura previdenziale viene concessa normalmente oppure con riserva (limitazione). Con tale comunicazione, la copertura previdenziale è definitiva.

9.4 Se nel periodo di validità della copertura previdenziale provvisoria si verifica un caso di previdenza:

– le prestazioni conseguite con la prestazione di libero passaggio proposta e assicurate con riserva presso il preceden- te istituto di previdenza vengono fornite tenendo conto di tale riserva;

– le altre prestazioni assicurate in via provvisoria non vengono fornite, se il caso di previdenza è riconducibile a un episodio (infortunio, malattia o problema) verificatosi prima dell’inizio della copertura previdenziale provvisoria. In questo caso, la copertura previdenziale è limitata in modo definitivo e per tutta la durata alle prestazioni minime pre- viste dalla LPP, se il lavoratore indipendente ha optato volontariamente per la previdenza professionale obbligatoria.

9.5 I casi di previdenza già verificatisi (ad es. invalidità parziale) vengono gestiti in linea con le disposizioni contrattuali o regolamentative determinanti al momento dell’accadimento.

10. Conferma del lavoratore indipendente

Il lavoratore indipendente conferma alla Fondazione la correttezza delle informazioni fornite nell’ambito della presen- te affiliazione. Per quanto riguarda i documenti seguenti:

– regolamento di previdenza, – regolamento d’organizzazione, – regolamento dei costi, – regolamento d’investimento,

– disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale della Fondazione nonché alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza e

– piano di previdenza,

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conferma inoltre di conoscerne e accettarne interamente il contenuto, in quanto nella loro versione attuale costitui- scono parte integrante del contratto di affiliazione. Il lavoratore indipendente accetta le menzionate basi legali attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse. I documenti citati vengono consegnati in forma cartacea solo su espressa richiesta, tuttavia si possono consultare in qualsiasi momento su www.liberty-previdenza.ch.

11. Entrata in vigore e durata del contratto di affiliazione

11.1 Il presente contratto di affiliazione entra in vigore con la controfirma della Fondazione il 1° e so- stituisce eventuali accordi precedenti. Il contratto di affiliazione ha una durata fissa di ❏ 3 anni ❏ 5 anni e non si può disdire prima del 31 dicembre . Se non viene disdetto mediante raccomandata scritta a cura di un contraente almeno 6 mesi prima della sua scadenza (fa fede la data di ricevimento da parte dell’altro contraente o del beneficiario), si rinnova di un altro anno con lo stesso termine di disdetta. La Fondazione si riserva il diritto di disdetta per ritardato pagamento da parte del lavoratore indipendente.

È fatta salva altresì una disdetta qualora l’associazione professionale non designi più la Fondazione come proprio istituto di previdenza e l’accordo stipulato dall’associazione con la Fondazione venga disdetto. La revoca della dichia- razione dell’associazione professionale o una disdetta dell’accordo dell’associazione sono trattate alla stregua di una disdetta da parte del lavoratore indipendente e conducono allo scioglimento della corrispondente cassa di previdenza dell’associazione professionale.

11.2 La disdetta da parte del lavoratore indipendente è valida solo se presentata alla Fondazione unitamente a una confer- ma scritta che garantisca la presa in carico dei beneficiari delle rendite alle stesse condizioni.

11.3 Il contratto di affiliazione si estingue con l’avvio di una procedura fallimentare per il lavoratore indipendente.

12. Scioglimento

12.1 Gli effetti dello scioglimento del contratto di affiliazione si estendono ai lavoratori indipendenti in qualità di assicurati, salvo quanto disposto al punto 13.6, e

– in caso di scioglimento da parte del lavoratore indipendente o della Fondazione, in base al punto 13.4, a tutti i be- neficiari delle rendite;

– in caso di scioglimento da parte della Fondazione, in base al punto 13.5, a tutti i beneficiari delle rendite presi in carico dal nuovo istituto di previdenza, al più tardi al momento della presa in carico da parte di quest’ultimo.

12.2 L’annullamento del contratto di affiliazione può determinare l’applicazione delle disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nonché alla liquidazione parziale della Fondazione.

12.3 Se non vengono rispettati i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza oppure di una liquidazione parziale della Fondazione, non sussiste alcun diritto al trasferimento di una quota delle riserve (ad es.

riserve per fluttuazioni di valore, riserve per il finanziamento dell’aliquota di conversione LPP) ed eventuali fondi liberi della Fondazione.

13. Scioglimento della cassa di previdenza e/o della Fondazione

13.1 In caso di scioglimento della cassa di previdenza e di liquidazione della Fondazione valgono le disposizioni regola- mentative relative alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nonché alla liquidazione parziale della Fondazione.

13.2 Se non vengono soddisfatti i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza e pertanto lo scioglimento della cassa di previdenza non si svolge nell’ambito di una procedura di liquidazione parziale, i fondi a destinazione vincolata vengono utilizzati innanzitutto per garantire i diritti sanciti per legge e dai regolamenti delle persone assicurate. Il saldo residuo dopo l’estinzione di eventuali altri debiti viene assegnato ai destinatari nella forma consentita dalla legge. Il valore del rimborso e l’avere in conto che non possono essere trasferiti per tempo, continua- no ad essere remunerati come se il contratto fosse proseguito, tuttavia al massimo all’interesse minimo previsto dalla LPP. Non viene addebitato alcun interesse di mora.

13.3 Allo scioglimento del contratto di affiliazione il patrimonio della cassa di previdenza viene trasferito sul nuovo istituto di previdenza oppure viene utilizzato in base alle disposizioni di libero passaggio sancite dai regolamenti.

13.4 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione per disdetta da parte del lavoratore indipendente (con consenso scritto della Commissione di previdenza), i beneficiari delle rendite (rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità) e le riserve matematiche vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza per tutte le rendite correnti. In caso di incapa- cità al lavoro insorta prima dello scioglimento del contratto di affiliazione e rivelatasi in seguito causa di invalidità, si procede in base al punto 13.6. La disdetta del lavoratore indipendente ha effetto solo dietro presentazione di una conferma scritta da parte di un nuovo istituto di previdenza che afferma di prendere in carico i beneficiari delle ren- dite alle stesse condizioni. Il lavoratore indipendente (eventualmente in concorso con l’associazione professionale) si

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Firme

Allegati

dichiara corresponsabile per un corretto passaggio al nuovo istituto di previdenza di questi beneficiari di prestazioni e dei relativi diritti a prestazioni previdenziali. La rimessa delle riserve matematiche di rendite maturate nel periodo di validità del contratto avviene in linea con le basi di valutazione valide in base al conto annuo della Fondazione. Le riserve matematiche dei beneficiari di rendita presi in carico dall’istituto di previdenza precedente vengono invece rimesse applicando le stesse basi di calcolo e lo stesso tasso d’interesse tecnico della Fondazione valido al momento della presa in carico.

13.5 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione da parte della Fondazione, quest’ultima e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sulla permanenza del beneficiario della rendita o sul suo passaggio al nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari delle rendite restano affiliati alla Fondazione.

13.6 Per le persone assicurate soggette a incapacità lavorativa attualmente (o presumibilmente) aventi diritto all’esenzione contributiva, per le quali al momento dello scioglimento del contratto non è ancora trascorso il periodo di attesa più lungo di tutte le prestazioni di invalidità oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari, al fine di stabilire o respingere il diritto a una rendita d’invalidità, resta valido il contratto di affiliazione.

Queste condizioni previdenziali vengono sciolte e trasferite al nuovo istituto di previdenza solo al riottenimento della piena capacità lavorativa oppure nel momento in cui è trascorso il periodo di attesa più lungo di tutte le prestazioni di invalidità e la Fondazione dispone di tutti i dati necessari per stabilire il diritto a una rendita di invalidità.

14. Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici sono subordinati al diritto svizzero. Il luogo di adempimento è quello in cui ha sede la Fonda- zione. Il foro competente opera ai sensi dell’art. 73 LPP.

Luogo, data Firma del lavoratore indipendente / Timbro dell’azienda

Liberty LPP Fondazione collettiva accetta la richiesta di affiliazione

Luogo, data Firma della Fondazione

– Iscrizione dell’assicurato

– Estratto del registro di commercio (se registrati)

– Copia della polizza di assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, polizza LAINF, polizza di assicurazione supplementare LAINF

– Copia del mandato di intermediario

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Contratto di affiliazione a Liberty LPP Fondazione collettiva

(lavoratore indipendente senza collaboratori / previdenza di associazioni professionali)

Nuova affiliazione con Pool Invest ❏ Rinnovo/estensione o passaggio (a Pool Invest)

Socio dell’associazione professionale (nome) Socio n.

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali in ambito medico

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali in ambito giuridico

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali in ambito finanziario

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali professionisti della costruzione

❏ Cassa di previdenza per associazioni professionali consulenti aziendali

Lavoratore indipendente come (descrizione dell’ambito di attività) Grado di occupazione (in percento)

Contratto n. Inizio del contratto

Durata del contratto

❏ 3 anni ❏ 5 anni fino al 31 dicembre

Liberty LPP Fondazione collettiva, Milchstrasse14, casella postale733, Svitto (la «Fondazione») e lavoratore indipendente (senza collaboratori), in caso di azienda iscritta anche nel registro di commercio (senza collaboratori), in base all’iscrizione nel registro di commercio:

Cognome/nome Azienda

Indirizzo privato: via, n. Indirizzo di lavoro (azienda): via,n.

Indirizzo privato: NPA, località Indirizzo di lavoro (azienda): NPA, località

Data di nascita Lingua

❏ D ❏ F ❏ I ❏ E E-mail Telefono

Nome (allegare copia del mandato di intermediario) Persona di contatto N. consulente

Contraente (come sopra) ❏ Indirizzo privato ❏ Indirizzo di lavoro (azienda) ❏ Partner di distribuzione

❑ Altro indirizzo di corrispondenza:

Nome Funzione (ad es. fiduciario)

Via, n. NPA, località

Responsabile Lingua

D F I E

E-mail Telefono

Forma giuridica Numero del registro di commercio

Settore

Cassa di compensazione AVS/nome N.

Nuova fondazione

❏ Sì, in data ❏ No

Tipo di affiliazione

Contraenti

Istruzioni per la spedizione

Partner di distribuzione

Dati azienda (per ditte individua- li, società in nome collettivo, società in accomandita)

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Istituto di previdenza attuale Numero di contratto

Via, n. NPA, località

❏ Il lavoratore indipendente o l’azienda (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita) non ha mai assunto collaboratori soggetti a obbligo contributivo LPP in precedenza né dall’inizio del contratto.

Negli ultimi tre anni è stato avviato un procedimento esecutivo nei confronti del contraente?

❏ Sì ❏ No In caso affermativo, allegare l’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni Vi sono domande di fallimento o di pignoramento in sospeso?

❏ Sì ❏ No

È disponibile un’assicurazione privata d’indennità giornaliera in caso di malattia?

❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza Periodo di prestazione per l’indennità giornaliera

❏ 360 gorni ❏ 720 gorni ❏ gorni

È disponibile un’assicurazione senza limitazioni per eventuali malattie insorte in precedenza?

❏ Sì ❏ No

È disponibile un’assicurazione contro gli infortuni in base alla LAINF?

❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza Assicurazione supplementare LAINF

❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza

1. Affiliazione alla Fondazione

1.1 Al fine di attuare la previdenza professionale facoltativa, il lavoratore indipendente si affilia alla Fondazione. Quest’ul- tima è organizzata sotto forma di fondazione collettiva e registrata come tale nel registro per la previdenza professio- nale. Il lavoratore indipendente affiliato è membro di un’associazione professionale che ha designato la Fondazione come istituto di previdenza dell’associazione. La cassa di previdenza di tale associazione professionale costituisce una cassa di previdenza a parte all’interno della Fondazione.

1.2 Diritti e doveri della Fondazione e del lavoratore indipendente si evincono dalle disposizioni seguenti, dall’Atto di fondazione e da tutti i regolamenti della Fondazione, in particolare dal regolamento di previdenza, dal regolamento d’organizzazione, dal regolamento dei costi, dal regolamento d’investimento, dalle disposizioni regolamentative re- lative alla liquidazione parziale della Fondazione o del pool d’investimento nonché alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza. L’Atto di fondazione e i regolamenti di cui sopra sono basi legali vincolanti.

1.3 La Fondazione può emanare altri regolamenti e includerli nelle basi legali vincolanti del presente contratto di affiliazio- ne. Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di apportare modifiche ai regolamenti, in particolare al regolamento dei costi e alla partecipazione ai costi da parte del lavoratore indipendente ivi indicata. Con riserva anche di successivi adattamenti del contratto di affiliazione e dei regolamenti sulla base di modifiche delle disposizioni legali, di nuove sentenze nonché delle condizioni delle autorità di vigilanza e fiscali.

2. Attuazione della previdenza

2.1 La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale facoltativa ai sensi della LPP per conto del lavoratore indipendente.

2.2 La direzione della Fondazione è curata da Liberty Previdenza SA, Svitto. Liberty Previdenza SA rappresenta la Fonda- zione in veste di amministratore. Le comunicazioni destinate a Liberty Previdenza SA valgono anche come comunica- zioni per la Fondazione. Le comunicazioni da parte di Liberty Previdenza SA valgono anche come comunicazioni della Fondazione.

2.3 Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di stipulare contratti di assicurazione collettiva per i rischi di decesso e invalidità con altre compagnie di assicurazione sulla vita autorizzate. Dei rischi di longevità e mortalità se ne fa carico la stessa Fondazione. Un’eventuale nuova regolamentazione della riassicurazione non ha alcun effetto sulla validità del presente contratto di affiliazione.

Assicurazione infortuni in base alla LAINF/

assicurazione supplementare LAINF Indennità gior- naliera in caso di malattia

Solvibilità

Disposizioni contrattuali Assicuratore

precedente

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3. Amministrazione paritetica / Commissione di previdenza

I lavoratori indipendenti affiliati hanno diritto ad essere rappresentati davanti alla Commissione di previdenza la cui costituzione viene predisposta dall’associazione professionale in base al regolamento d’organizzazione. Eventuali nuove nomine e rielezioni vanno comunicate immediatamente alla Fondazione. La Commissione di previdenza opera nel rispetto del regolamento d’organizzazione.

4. Obblighi di partecipazione

4.1 Il lavoratore indipendente affiliato annuncia alla Fondazione la propria affiliazione alla previdenza e tutte le modifiche (cambiamenti del grado di occupazione e/o dell’ambito di attività, riduzioni salariali al di sotto dei limiti di affiliazione regolamentari, cambiamenti dello stato civile, subentro dell’incapacità lavorativa e relative modifiche, cambiamenti/

cessazione dell’attività lucrativa indipendente, recesso dall’associazione professionale ecc.). Per l’inizio dell’anno oc- corre sempre comunicare alla Fondazione il presunto salario annuale soggetto a obbligo contributivo AVS. Per tutte le notifiche di cambiamenti occorre utilizzare i moduli messi a disposizione dalla Fondazione.

4.2 Il lavoratore indipendente segnala immediatamente alla Fondazione il recesso dall’associazione professionale o la cessazione dell’attività lucrativa indipendente.

5. Pagamento dei contributi e scadenza

5.1 Il lavoratore indipendente si impegna a pagare tutti i contributi ordinari e per spese particolari fatturati dalla Fonda- zione in base al regolamento e al piano di previdenza nonché al regolamento dei costi. Con riserva di eventuali adat- tamenti dei contributi, in particolare dovuti ad adeguamenti tariffari o a modifiche delle basi di calcolo attuariali.

5.2 I contributi ordinari del lavoratore indipendente sono esigibili e pagabili come indicato di seguito.

– I contributi per le prestazioni di rischio e per il relativo adeguamento all’andamento dei prezzi, i contributi per le spese nonché eventuali contributi riscossi dalla Fondazione per la costituzione di riserve attuariali all’inizio dell’an- no di assicurazione (1° gennaio) sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

– In caso di modifiche effettuate nel corso dell’anno (ad es. adattamenti salariali), i contributi ordinari menzionati sono pagabili entro 30 giorni dalla data a partire dalla quale ha effetto la modifica. Negli altri casi, valgono i termini di scadenza indicati nel regolamento dei costi.

– I contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia) alla fine dell’anno (31 dicembre) sono pagabili entro il 31 dicembre 5.3 Negli altri casi, valgono i termini di scadenza indicati nel regolamento dei costi. Il lavoratore indipendente si impegna

a pagare i contributi nei termini previsti. La Fondazione è autorizzata a fatturare al lavoratore indipendente un acconto dei contributi in vista del nuovo anno assicurativo.

5.4 Sui pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati degli interessi mentre sui pagamenti in ritardo senza sollecito gli interessi vengono addebitati. La Fondazione è autorizzata a fissare tassi d’interesse attivi e passivi in linea con il mercato, eventualmente anche il tasso zero. Il tasso d’interesse attuale viene comunicato al lavoratore indipendente con l’affiliazione alla Fondazione. I tassi di interesse possono essere adattati alle nuove condizioni in qualsiasi momento.

5.5 Gli importi fatturati vengono addebitati sul conto contributi. Pagamenti e accrediti vengono accreditati nella valuta corrispondente e impiegati anticipatamente a copertura dei contributi per l’assicurazione di rischio e dei costi.

5.6 Il saldo a favore della Fondazione disponibile al termine di un anno civile, compresi eventuali addebiti di interessi ma- turati, viene riportato come credito di capitale sull’anno civile successivo. Il saldo a favore del lavoratore indipendente, compresi i crediti d’interessi maturati, viene accreditato come acconto dei contributi dell’anno successivo.

5.7 Al termine di ogni anno civile la Fondazione stila un estratto conto per il conto contributi, il cui saldo si considera ac- cettato, a meno che il lavoratore indipendente non presenti ricorso scritto entro un mese dal ricevimento dello stesso.

6. Pagamenti straordinari del lavoratore indipendente

6.1 In presenza di una copertura insufficiente da parte della Fondazione, il Consiglio di fondazione può adottare misure volte alla risoluzione della stessa e, in particolare, in base alle disposizioni del regolamento di previdenza, può decide- re di riscuotere contributi di risanamento a parte. I contributi di risanamento vengono fatturati al lavoratore indipen- dente come debitore di contributi nell’ambito della cassa di previdenza per associazioni professionali, con un termine di pagamento in linea di massima di 30 giorni dalla data della fattura (salvo diversamente deliberato dalla Fondazione).

6.2 Qualora la Fondazione si faccia carico di rendite correnti, i capitali di copertura necessari vengono calcolati in base alla tariffa attuale dell’assicurazione collettiva sulla vita del riassicuratore oppure alle basi di calcolo vigenti della Fondazione. L’eventuale differenza tra la riserva per perdite (riserva matematica) trasferita dall’attuale titolare della previdenza e quella calcolata dal riassicuratore dev’essere finanziata dal lavoratore indipendente con un deposito una tantum.

(10)

6.3 Questi costi (pagamenti straordinari) vengono fatturati al lavoratore indipendente e addebitati sul conto contributi.

6.4 Con riserva di ulteriori pagamenti straordinari da parte del lavoratore indipendente in base al regolamento dei costi e a eventuali altri regolamenti.

7. Ritardo nel pagamento

7.1 Nel caso di contributi e crediti arretrati che non vengono saldati nonostante il sollecito, in base alle disposizioni con- trattuali di cui sopra, la Fondazione si riserva il diritto di recuperarli per via legale, unitamente agli interessi e ai costi che ne derivano, e di disdire il contratto con effetto immediato. Inoltre, la Fondazione si riserva la facoltà di informare le autorità competenti e i membri della Commissione di previdenza.

7.2 A meno che non sia escluso da disposizioni legali vincolanti, i crediti arretrati del lavoratore indipendente (contributi ecc.) possono comportare la riduzione oppure una sospensione delle prestazioni della Fondazione.

7.3 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la deducibilità fiscale dei contributi.

8. Prestazioni di previdenza

8.1 Per quanto riguarda il diritto di rivendicazione e la scadenza delle prestazioni fanno fede esclusivamente il regolamen- to di previdenza vigente o il piano di previdenza attuale. Con riserva di un eventuale contratto scritto di presa in carico con l’istituto di previdenza attuale.

8.2 Se in un caso di previdenza sussistono lacune di copertura dovute a un comportamento del lavoratore indipendente non conforme ai termini del contratto, e più precisamente dovute a una violazione degli obblighi di partecipazione oppure a pagamenti arretrati, questi risponde interamente alla Fondazione per la prestazioni previste dai regolamenti che questa dovrebbe fornire.

9. Copertura previdenziale provvisoria

9.1 Qualora determinate prestazioni possano essere assicurate solo in modo provvisorio, la Fondazione o il riassicuratore preposto fornisce indicazioni alla persona assicurata e le richiede informazioni aggiuntive sul suo stato di salute. Se necessario, è possibile reperire ulteriori informazioni da un medico oppure richiedere una visita medica.

9.2 In base alla documentazione presentata, per i rischi di decesso e invalidità è possibile applicare una riserva per ragioni di salute. La durata massima della riserva è di 3 anni. Tale riserva tuttavia non è ammessa se il lavoratore indipendente è stato assoggettato all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

È possibile mantenere una riserva esistente presso il precedente istituto di previdenza tenendo conto del periodo di validità già trascorso.

9.3 La Fondazione oppure il riassicuratore comunica per iscritto alla persona assicurata se la copertura previdenziale viene concessa normalmente oppure con riserva (limitazione). Con tale comunicazione, la copertura previdenziale è definitiva.

9.4 Se nel periodo di validità della copertura previdenziale provvisoria si verifica un caso di previdenza:

– le prestazioni conseguite con la prestazione di libero passaggio proposta e assicurate con riserva presso il preceden- te istituto di previdenza vengono fornite tenendo conto di tale riserva;

– le altre prestazioni assicurate in via provvisoria non vengono fornite, se il caso di previdenza è riconducibile a un episodio (infortunio, malattia o problema) verificatosi prima dell’inizio della copertura previdenziale provvisoria. In questo caso, la copertura previdenziale è limitata in modo definitivo e per tutta la durata alle prestazioni minime pre- viste dalla LPP, se il lavoratore indipendente ha optato volontariamente per la previdenza professionale obbligatoria.

9.5 I casi di previdenza già verificatisi (ad es. invalidità parziale) vengono gestiti in linea con le disposizioni contrattuali o regolamentative determinanti al momento dell’accadimento.

10. Conferma del lavoratore indipendente

Il lavoratore indipendente conferma alla Fondazione la correttezza delle informazioni fornite nell’ambito della presen- te affiliazione. Per quanto riguarda i documenti seguenti:

– regolamento di previdenza, – regolamento d’organizzazione, – regolamento dei costi, – regolamento d’investimento,

– disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale della Fondazione nonché alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza e

– piano di previdenza,

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conferma inoltre di conoscerne e accettarne interamente il contenuto, in quanto nella loro versione attuale costitui- scono parte integrante del contratto di affiliazione. Il lavoratore indipendente accetta le menzionate basi legali attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse. I documenti citati vengono consegnati in forma cartacea solo su espressa richiesta, tuttavia si possono consultare in qualsiasi momento su www.liberty-previdenza.ch.

11. Entrata in vigore e durata del contratto di affiliazione

11.1 Il presente contratto di affiliazione entra in vigore con la controfirma della Fondazione il 1° e so- stituisce eventuali accordi precedenti. Il contratto di affiliazione ha una durata fissa di ❏ 3 anni ❏ 5 anni e non si può disdire prima del 31 dicembre . Se non viene disdetto mediante raccomandata scritta a cura di un contraente almeno 6 mesi prima della sua scadenza (fa fede la data di ricevimento da parte dell’altro contraente o del beneficiario), si rinnova di un altro anno con lo stesso termine di disdetta. La Fondazione si riserva il diritto di disdetta per ritardato pagamento da parte del lavoratore indipendente.

È fatta salva altresì una disdetta qualora l’associazione professionale non designi più la Fondazione come proprio istituto di previdenza e l’accordo stipulato dall’associazione con la Fondazione venga disdetto. La revoca della dichia- razione dell’associazione professionale o una disdetta dell’accordo dell’associazione sono trattate alla stregua di una disdetta da parte del lavoratore indipendente e conducono allo scioglimento della corrispondente cassa di previdenza dell’associazione professionale.

11.2 La disdetta da parte del lavoratore indipendente è valida solo se presentata alla Fondazione unitamente a una confer- ma scritta che garantisca la presa in carico dei beneficiari delle rendite alle stesse condizioni.

11.3 Il contratto di affiliazione si estingue con l’avvio di una procedura fallimentare per il lavoratore indipendente.

12. Scioglimento

12.1 Gli effetti dello scioglimento del contratto di affiliazione si estendono ai lavoratori indipendenti in qualità di assicurati, salvo quanto disposto al punto 13.6, e

– in caso di scioglimento da parte del lavoratore indipendente o della Fondazione, in base al punto 13.4, a tutti i be- neficiari delle rendite;

– in caso di scioglimento da parte della Fondazione, in base al punto 13.5, a tutti i beneficiari delle rendite presi in carico dal nuovo istituto di previdenza, al più tardi al momento della presa in carico da parte di quest’ultimo.

12.2 L’annullamento del contratto di affiliazione può determinare l’applicazione delle disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nonché alla liquidazione parziale della Fondazione.

12.3 Se non vengono rispettati i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza oppure di una liquidazione parziale della Fondazione, non sussiste alcun diritto al trasferimento di una quota delle riserve (ad es.

riserve per fluttuazioni di valore, riserve per il finanziamento dell’aliquota di conversione LPP) ed eventuali fondi liberi della Fondazione.

13. Scioglimento della cassa di previdenza e/o della Fondazione

13.1 In caso di scioglimento della cassa di previdenza e di liquidazione della Fondazione valgono le disposizioni regola- mentative relative alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nonché alla liquidazione parziale della Fondazione.

13.2 Se non vengono soddisfatti i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza e pertanto lo scioglimento della cassa di previdenza non si svolge nell’ambito di una procedura di liquidazione parziale, i fondi a destinazione vincolata vengono utilizzati innanzitutto per garantire i diritti sanciti per legge e dai regolamenti delle persone assicurate. Il saldo residuo dopo l’estinzione di eventuali altri debiti viene assegnato ai destinatari nella forma consentita dalla legge. Il valore del rimborso e l’avere in conto che non possono essere trasferiti per tempo, continua- no ad essere remunerati come se il contratto fosse proseguito, tuttavia al massimo all’interesse minimo previsto dalla LPP. Non viene addebitato alcun interesse di mora.

13.3 Allo scioglimento del contratto di affiliazione il patrimonio della cassa di previdenza viene trasferito sul nuovo istituto di previdenza oppure viene utilizzato in base alle disposizioni di libero passaggio sancite dai regolamenti.

13.4 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione per disdetta da parte del lavoratore indipendente (con consenso scritto della Commissione di previdenza), i beneficiari delle rendite (rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità) e le riserve matematiche vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza per tutte le rendite correnti. In caso di incapa- cità al lavoro insorta prima dello scioglimento del contratto di affiliazione e rivelatasi in seguito causa di invalidità, si procede in base al punto 13.6. La disdetta del lavoratore indipendente ha effetto solo dietro presentazione di una conferma scritta da parte di un nuovo istituto di previdenza che afferma di prendere in carico i beneficiari delle ren- dite alle stesse condizioni. Il lavoratore indipendente (eventualmente in concorso con l’associazione professionale) si

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Firme

Allegati

dichiara corresponsabile per un corretto passaggio al nuovo istituto di previdenza di questi beneficiari di prestazioni e dei relativi diritti a prestazioni previdenziali. La rimessa delle riserve matematiche di rendite maturate nel periodo di validità del contratto avviene in linea con le basi di valutazione valide in base al conto annuo della Fondazione. Le riserve matematiche dei beneficiari di rendita presi in carico dall’istituto di previdenza precedente vengono invece rimesse applicando le stesse basi di calcolo e lo stesso tasso d’interesse tecnico della Fondazione valido al momento della presa in carico.

13.5 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione da parte della Fondazione, quest’ultima e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sulla permanenza del beneficiario della rendita o sul suo passaggio al nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari delle rendite restano affiliati alla Fondazione.

13.6 Per le persone assicurate soggette a incapacità lavorativa attualmente (o presumibilmente) aventi diritto all’esenzione contributiva, per le quali al momento dello scioglimento del contratto non è ancora trascorso il periodo di attesa più lungo di tutte le prestazioni di invalidità oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari, al fine di stabilire o respingere il diritto a una rendita d’invalidità, resta valido il contratto di affiliazione.

Queste condizioni previdenziali vengono sciolte e trasferite al nuovo istituto di previdenza solo al riottenimento della piena capacità lavorativa oppure nel momento in cui è trascorso il periodo di attesa più lungo di tutte le prestazioni di invalidità e la Fondazione dispone di tutti i dati necessari per stabilire il diritto a una rendita di invalidità.

14. Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici sono subordinati al diritto svizzero. Il luogo di adempimento è quello in cui ha sede la Fonda- zione. Il foro competente opera ai sensi dell’art. 73 LPP.

Luogo, data Firma del lavoratore indipendente / Timbro dell’azienda

Liberty LPP Fondazione collettiva accetta la richiesta di affiliazione

Luogo, data Firma della Fondazione

– Iscrizione dell’assicurato

– Estratto del registro di commercio (se registrati)

– Copia della polizza di assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, polizza LAINF, polizza di assicurazione supplementare LAINF

– Copia del mandato di intermediario

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