Assegno di divorzio: novità
11 Dicembre 2020Redazione
Modifiche alla legge sull’assegno di divorzio già in vigore dal 2017 e confermate nel 2018 con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione: gli alimenti non sono una rendita vitalizia.
Tutto è cominciato quando, il 10 maggio 2017, la Cassazione esordì dicendo che l’assegno divorzile non può essere considerato più una rendita vitalizia; che il divorzio recide definitivamente ogni legame di assistenza morale e materiale tra i
coniugi; che, pertanto, la funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento è giustificata solo laddove l’ex coniuge non sia in grado, per ragioni non attinenti alla sua volontà, di mantenersi da solo.
Quella fu la porta d’accesso per le novità sull’assegno di divorzio che ancora oggi la giurisprudenza continua a condividere e a confermare. Il tutto passando per l’importante chiarimento che, nel 2018 [2], le Sezioni Unite hanno fatto per salvaguardare quelle situazioni in cui uno dei due coniugi, dedicatosi da sempre alla casa e alla famiglia, ha rinunciato alla propria carriera lavorativa contribuendo, così, all’arricchimento dell’ex.
Oggi, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito questi principi [3]; sicché, se anche si può ancora parlare di sostanziali novità in tema di assegno di divorzio, dobbiamo nello stesso tempo ammettere che questa nuova interpretazione può dirsi ormai stabile.
A dire il vero, a cambiare le carte in tavola non è stata una nuova legge, bensì la Cassazione. Ma è proprio dall’inerzia del legislatore che la Suprema Corte ha sentito la necessità di adeguare il diritto alle mutate condizioni economico-sociali.
Ecco allora quali sono tutte le nuove regole sul tema dell’assegno di divorzio.
Novità assegno di divorzio: addio stesso tenore di vita
La prima novità in materia di assegno di divorzio è l’addio al cosiddetto criterio dello «stesso tenore di vita». Prima della rivoluzionaria sentenza del 2017 della Cassazione, all’ex coniuge veniva riconosciuto un mantenimento che potesse garantirgli, anche dopo il divorzio, lo stesso tenore di vita che aveva quando ancora era sposato. Il che significava che, in presenza di un coniuge facoltoso, l’assegno divorzile era altrettanto elevato.
Questo criterio è stato abolito dalla Cassazione. Secondo la Corte, infatti, il matrimonio è un atto di autoresponsabilità e, in quanto tale, è dissolubile.
Pertanto, non si può proteggere l’aspettativa dell’ex coniuge a conservare il potere di acquisto goduto in costanza del matrimonio. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile è il raggiungimento dell’indipendenza economica e non, invece, il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex
coniugi.
In buona sostanza, oggi, l’assegno di mantenimento corrisponde alla misura strettamente necessaria a rendere autonomo e autosufficiente il coniuge.
Come chiarito più di recente dalla Cassazione, «il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito».
Questo chiaramente comporta, sotto un aspetto squisitamente pratico, che se un coniuge è molto benestante tale circostanza non influirà sull’ammontare dell’assegno, dovendo quest’ultimo mirare solo all’autonomia e non all’arricchimento dell’ex. Dunque, ben si possono avere situazioni in cui, a fronte di un reddito molto alto del marito, l’assegno di mantenimento per la moglie è pari a circa mille euro.
Novità assegno di divorzio: la meritevolezza
Se, prima della riforma, l’assegno di divorzio veniva concesso in automatico, a seguito della semplice dimostrazione della sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi, ora la giurisprudenza non si accontenta più di ciò e vuole la prova, da parte del richiedente, della sua impossibilità a mantenersi. Impossibilità che non deve dipendere da sua colpa. In pratica, chi domanda gli alimenti deve dimostrare di non essere autosufficiente perché:
troppo anziano per procurarsi un lavoro (oltre i 45 anni circa);
oppure nelle condizioni di salute che non gli consentono di lavorare;
oppure di aver cercato un posto di lavoro ma di non esservi riuscito a causa del mercato occupazionale (dovrà, a tal fine, dimostrare l’iscrizione ai centri per l’impiego, la partecipazione a bandi e concorsi, l’invio di c.v.
ecc.).
Pertanto, oggi, l’assegno divorzile richiede la meritevolezza e la prova di tale meritevolezza la deve fornire proprio chi pretende di essere mantenuto.
Di converso, viene quindi negato il mantenimento a chi, ad esempio, è ancora giovane e/o ha una potenziale capacità lavorativa (perché ha uno studio professionale o perché può vantare delle precedenti esperienze lavorative).
Novità assegno di divorzio: il contributo proporzionato solo per le casalinghe
Abbiamo appena detto che non c’è più proporzione tra il reddito del coniuge più benestante e l’assegno di divorzio, dovendo quest’ultimo garantire solo l’indipendenza economica.
Nel 2018, però, le Sezioni Unite della Cassazione [2] hanno evidenziato una sola importante eccezione: quella del coniuge che, avendo rinunciato al lavoro e, quindi, a una propria carriera per badare al ménage domestico e ai figli, ha così contribuito, con il suo lavoro casalingo, all’arricchimento dell’ex, consentendo a questi di concentrarsi sul lavoro. Ebbene, solo in questo caso, l’assegno di divorzio deve essere proporzionato alla ricchezza che, grazie a ciò, l’altro coniuge ha potuto raggiungere. Egli, infatti, proprio grazie a tale contributo, si è potuto dedicare maggiormente al lavoro e alla carriera, vedendo incrementarsi la propria capacità di ricchezza.
Schema: prima e dopo la riforma
PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA
Assegno di divorzio parametrato al tenore di vita che aveva il coniuge durante la convivenza matrimoniale.
Quindi, tanto più era elevato tale tenore di vita della coppia, tanto
maggiore era l’ammontare dell’assegno di mantenimento.
Assegno di divorzio rivolto solo a garantire l’autosufficienza economica, a prescindere
dalle condizioni economiche dell’ex.
L’assegno di divorzio conseguiva quasi automaticamente alla dimostrazione della sproporzione tra
i redditi dei due coniugi.
L’assegno di divorzio viene concesso solo dopo la prova di un’impossibilità a mantenersi da soli, non dipendente dalla propria volontà (persona anziana, priva di
occupazione, affetta da invalidità, ecc.).
Al coniuge che ha rinunciato al lavoro per badare alla casa (d’accordo con l’altro coniuge) va un contributo proporzionato
alla ricchezza che, così facendo, l’ex ha potuto raggiungere.
[1] Cass. sent. n. 11504/17 [2] Cass. sent. n. 18287/18
[3] Cass. ord. n. 28104/20 del 9.12.2020.
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