• Non ci sono risultati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL RESPONSABILE DEL SETTORE"

Copied!
125
0
0

Testo completo

(1)

Prot. n. 245

OGGETTO: SALDI INVERNALI ed ESTIVI ANNO 2 0 2 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RICHIAMATO il D.Lgs. 114/98 titolo V;

RICHIAMATO l'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59",recante la disciplina delle vendite straordinarie;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, come sostituito dall'art. 1 comma 2 della Legge Regionale dell' 11 marzo 2015 n. 3 nel seguente modo:

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello

apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui ali 'articolo 15";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera di dare atto che le date di inizio saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono indette secondo le seguenti scadenze:

data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di Luglio;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 53-2490 del 04.12.2020,con la quale rendeva noto che:

le date di inizio dei saldi di fine stagione, per l'anno 2021, erano fissate, per i saldi invernali, il 5 gennaio 2021 e per i saldi estivi il 3 luglio 2021;

stabiliva la durata dei saldi in otto settimane, anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

demandava ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

consentiva lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, della D.G.R. n. 38-2718 del 29.12.2020 con la quale la Regione Piemonte ha differito la partenza dei saldi a far data dal 07 gennaio 2021 a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, aggravando l'attuale contesto economico- sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi;

SENTITA la locale Associazione di Categoria Ascom – sede di Rivarolo Canavese;

(2)

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI per l'anno 2021, nell'arco di tempo:

7 GENNAIO 2021- 4 MARZO 2021

di fissare il periodo di svolgimento delle VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE per l'anno 2021, nell'arco di tempo:

3 LUGLIO 2021 - 28 AGOSTO 2021

DA’ ATTO CHE

ai sensi del novellato art. 14 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 la vendita di fine stagione deve essere resa nota con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2;

gli esercenti sono tenuti all'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori senza doverne dare comunicazione al Comune;

ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata L.R., così come modificato dall'art. 6 comma 3 della L.R.

15/2012 "Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione out/et o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione «vendite fallimentari» come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone ":

l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori di cui al D.Lgs. 06 settembre 2005 n. 206 e s.m.i.

Per ciò che concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore, la cui fissazione la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni (art. 15 della L.R.

28/99), si ritiene opportuno fare riferimento alle indicazioni contenute negli artt. da 9 a 12 dell'abrogata L.

19/03/1980, n° 80 (recante la "Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione"), purché non incompatibili con disposizioni di legge successive ed attualmente vigenti.

COMUNICA CHE

in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fme stagione, consistente nel pagamento di una somma da€ 516,46 a € 3098,74;

AVVISA CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, al TAR Piemonte ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Rivarolo Canavese, 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI

PRODUTTIVI Florinda Turtoro

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografata

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)

Riferimenti

Documenti correlati

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall’autorità di controllo

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso

A seguito del lavoro prodotto dalla società regionale Lait e della sperimentazione in alcune Asl (in particolare per la cartella Osi), con nota del 4 maggio 2016, la Regione avvia

Mod EC./EN.. ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Preventivo per l'anno 2005.

2.C Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016 erano state previste misure per il loro contrasto. 2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro

• Attraverso la realizzazione del progetto di cucina la scuola garantisce agli alunni disabili, normodotati e bes spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le

- per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e