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Verifica di un’adeguata e tempestiva trattazione dei reati in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro presso gli uffici giudiziari.

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Academic year: 2022

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Verifica di un’adeguata e tempestiva trattazione dei reati in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro presso gli uffici giudiziari.

(Delibera del 28 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- preso atto della nota con cui in data 7 maggio 2007 alcuni consiglieri richiedevano l'apertura di una pratica presso la Settima Commissione al fine di accertare se una giusta attenzione alla repressione qualificata e tempestiva dei reati in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro fosse realizzata adeguatamente dai dirigenti degli uffici giudiziari, in particolare delle Procure della Repubblica e dei Tribunali;

- esaminati gli atti dell’ampia istruttoria esperita dalla Settima commissione, all’esito della quale può tracciarsi un quadro variegato e non rassicurante circa la sussistenza di una giusta attenzione alla trattazione e repressione dei reati anzidetti;

- rilevato che, in particolare, come può evincersi dagli schemi allegati (vedi servizio novità su web), le risposte date da tutti gli uffici interpellati rappresentano una situazione assai disomogenea, sia con riguardo alla presenza di gruppi di lavoro specializzati presso le Procure, sia con riguardo a specializzazioni in capo a sezioni e/o settori o anche a singoli magistrati in ordine alla trattazione della ricordata tipologia criminosa;

- considerato che tale disomogeneità è ancor più preoccupante in quanto non appare proporzionale alla tipologia dimensionale degli uffici interessati dal monitoraggio, stante che non tutti gli uffici giudiziari di medie dimensioni contemplano specializzazioni sul punto;

- constatato che, peraltro, è apparso assai difficoltoso recepire una soddisfacente statistica quantitativa delle pendenze così come una congrua rappresentazione dei tempi medi di definizione dei processi per reati riconducibili al settore interessato, e che è emerso, peraltro, che il programma informatico di rilevazione statistica non prevede alcun campo di distinzione tra i reati ex art. 589, 590 c.p. commessi a seguito di infortunio sul lavoro o altro (es. violazione del codice della strada, colpa professionale, ecc..);

- considerato che, in ogni caso, tenuto conto anche delle forti sollecitazioni provenienti in tal senso dal Presidente della Repubblica in ragione dell’alto numero di incidenti connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche, occorre che gli uffici giudiziari – e per essi i loro dirigenti in sede di organizzazione dei rispettivi uffici – imprimano il massimo impegno nella trattazione e celere definizione dei contesti interessati da siffatte violazioni, e che tale impegno, quanto agli uffici inquirenti, può realizzarsi, in linea con le prescrizioni indicative contenute nella risoluzione sull’organizzazione degli uffici requirenti, approvata dall’assemblea plenaria il 21 luglio 2009, mediante la possibile costituzione di appositi gruppi di lavoro, dedicati in via anche esclusiva alla trattazione dei reati in argomento e alla predisposizione di protocolli d’indagine concordati con settori specialistici della polizia giudiziaria, nonché, quanto agli uffici giudicanti, prestando massima attenzione alla prioritaria fissazione nei ruoli d’udienza – in attento ossequio alle prescrizioni di legge di cui all’art. 132-bis lett. b) disp. att. c.p.p. nel testo modificato dal d.l. n.

92/2008 convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2008 – dei processi relativi ai reati commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla sollecita definizione degli stessi nel rispetto del principio di ragionevole durata previsto dalla Carta costituzionale,

delibera

- di invitare i dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti a prestare la massima attenzione, adottando altresì, in sede di organizzazione dei rispettivi uffici, ogni misura idonea, affinché la trattazione e la repressione dei reati in materia di infortuni sul lavoro sia assicurata con tempestività ed efficacia;

(2)

- di invitare il Ministro della giustizia a valutare positivamente l'adeguamento del programma ministeriale di rilevazione statistica in uso agli uffici, con la previsione di un campo idoneo alla distinzione dei reati di cui agli articoli 589, 590 c.p. commessi in violazione delle norme relative agli infortuni sul lavoro.

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