GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Determinazione n. 600/SA del 03.12.2013
OGGETTO: Diffida al titolare dell’Autoscuola ….. omissis, per carenza dell’attrezzatura tecnico/didattica.
IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art.
105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
Vista la comunicazione del Consorzio Autoscuole Riunite, avente sede nel Comune di Cagliari, in Via Della Tecnica, 3, pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 26540 in data 15.11.2013, con la quale viene segnalato che codesta autoscuola è stata sospesa dai servizi e non può temporaneamente utilizzare i veicoli del Consorzio medesimo, ai fini delle esercitazioni e dell’espletamento degli esami di guida;
Considerato che il venir meno dell’attrezzatura tecnico/didattica configura la violazione del disposto dell’art. 123, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da cui discende l’applicazione del comma 9 del medesimo art. 123, ovvero che l’esercizio dell’autoscuola venga, in tale circostanza revocato;
Visto l’art. 46 del Regolamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 20.12.2012;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
DIFFIDA
Il titolare dell’Autoscuola ….. omissis, e lo invita affinché ripristini, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della notifica, le prescritte attrezzature tecnico/didattiche.
Il mancato rispetto dei termini su indicati, comporta l’applicazione del provvedimento di revoca dell’esercizio di autoscuola, ai sensi dell’art. 123, comma 9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Si ricorda che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., al Presidente della Repubblica entro 120 gg, nonché al giudice ordinario secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to