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SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE/CONCESSIONE PER L ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per l ABRUZZO

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ALTOPIANO DEL FUCINO

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SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE/CONCESSIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per

l’ABRUZZO

(DELIBERA CIPE N. 26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 D.G.R. del 15.07.2020, n. 416 - D.G.R. del 06.10.2020, n. 607)

Il giorno tredici del mese di agosto dell’anno 2021 si sottoscrive digitalmente la seguente

CONVENZIONE PROGETTUALE TRA

La Regione Abruzzo, con sede a Pescara - Via Catullo n. 17, in persona del Dirigente pro-tempore del Servizio “Competitività” – Centro di Responsabilità DPD018, dott.ssa Evira Di Vitantonio, nata il 26.03.1966 a Teramo - C.F. DVTLVR66C66L103P, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile incaricato dell’intervento ai sensi della D.G.R. 693 del 05.11.2016, della D.G.R. 863 del 20.12.2016 e della D.G.R. 607 del 06.10.2020 “Accordo Istituzionale Regione - Soggetti attuatori degli interventi individuati ex D.G.R. 416 del 15.7.2020. - Modifiche ed integrazioni ex D.G.R. 416/2020 e 535/2000” nonché in persona della Direttrice pro-tempore del Dipartimento Agricoltura dott.ssa Elena Sico, nata il 31.01.1966 ad Avezzano (AQ) – C.F. SCILNE66A71A515U, di seguito denominate

“Concedente”

E

Il Soggetto Attuatore, A.R.A.P., AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, con sede legale in Villanova di Cepagatti (PE), in Via Nazionale SS602 km 51+355, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 91127340684, partita IVA 02083310686, iscritta al n.

152244 del REA presso il Registro delle Imprese di Pescara, nella persona del Legale Rappresentante dott. Giuseppe Savini, nato a Pescara, il 10.04.1967, Presidente del C.d.A. nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 27 del 26.09.2019 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Concessionario"

IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO di cui all’Allegato A ex D.G.R. n° 416 del 15.07.2020

“PSRA/52 – “REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA PRESSIONE DELL’INTERA PIANA DEL FUCINO”

- CUP: D61B21004330001. SULL’AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO

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PREMESSE VISTI:

- la L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

- la n. L. n. 190/2014 Deliberazione CIPE n. 14 del 08.03.2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. 03.03.2006 n. 152 del e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”;

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 del e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

- il Patto sottoscritto in data 17.05.2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19.04.2016 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25.08.2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO.

Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa.

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- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016;

TENUTO CONTO:

- che la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle aree produttive e dei poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici, allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri;

- che la Regione Abruzzo, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud, può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;

- che la Regione Abruzzo, previa Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19.04.2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura;

- che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016, ha approvato l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo;

- che tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto

“Realizzazione rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino” dell’importo di € 50.000.000,00 con Soggetto Attuatore l’A.R.A.P.;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 sono state individuate le risorse e i Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patti per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa-finanziaria-contabile;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità);

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- della Nota Circolare prot. RA/77954/17 in data 23.03.2017 a firma del Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS);

- della D.G.R. n. 865 del 27.12.2019 con la quale sono stati autorizzati i Dirigenti dei Servizi, Centri di Responsabilità degli interventi del “Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud” approvato, in cui è stata individuata Soggetto Attuatore l’A.R.A.P., a predisporre e sottoscrivere appositi atti aggiuntivi alle Convenzioni già sottoscritte con A.R.A.P., nei quali siano disciplinate, aggiungendo un’ulteriore lettera al co. 5 dell’art. 4, le spese riconosciute ad A.R.A.P. e riportate nel punto c) del deliberato, individuate nel rimborso forfettario complessivo di tutti gli oneri di concessione, spese generali e tecniche comprese, nel limite massimo forfettario del 12% dell’importo lordo dei lavori degli interventi.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.L. n. 34/2019, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, nella L. 28.06.2019, n. 58, ed in particolare l’art. 44, relativo alla “semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;

- il D.L. n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, ed in particolare l’articolo 126, comma 10, che prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19;

- il D.L. n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli artt. n. 241 e n. 242, rispettivamente inerenti “l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19” e il “contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;

- la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale per il Sud (circolare “De Vincenti”) del 05.05.2017, n. 1/2017, che disciplina nel dettaglio le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse FSC per il periodo 2014 – 2020;

- la L.R. n. 9/2020, recante: “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- la L.R. n. 10/2020, recante: “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, e, in particolare, l’art. 11 che dispone norme per la diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare;

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- la L.R. n. 16/2020 recante “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili” che tra l’altro dispone modifiche in relazione alle due leggi regionali di cui sopra;

- la D.G.R. del 15.07.2020, n. 416, recante: “Accordo Regione - Presidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, con la quale è stato approvato il format dell’Accordo e l’elenco degli interventi finanziati dal FSC che sono oggetto di riprogrammazione ai sensi degli artt. 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) e dell’art. 44, comma 7, lett.

b) del decreto legge n. 34/2019;

- l’Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per la Coesione Territoriale e per il Sud in data 16.07.2020;

- la presa d’atto dell’Accordo suddetto da parte del CIPE nella seduta del 28.07.2020;

- la D.G.R. n. 607 del 6.10.2020 recante “Accordo Istituzionale Regione - Soggetti attuatori degli interventi individuati ex DGR 416 del 15.7.2020. Modifiche ed integrazioni ex DGR 416/2020 e 535/2000”;

- la Det. Dir. n. DPD018/148 del 19.10.2020, con la quale in attuazione delle DD.G.R. n. 416/2020 e n.

535/2020, si è revocato in via consensuale l’ “Atto di Convenzione per l’affidamento in Concessione”

per la realizzazione dell’intervento denominato “ABAG-PSRA-52-01 Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino” dell’importo di € 50.000.000,00, sottoscritto in data 13.07.2018, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l’Accordo Istituzionale a tal fine sottoscritto in data 24.09.2020 tra la Regione Abruzzo l’A.R.A.P..

DATO ATTO che tali interventi, che sono alla base del citato Accordo, sono comunque, strategici per il territorio regionale e che la Giunta regionale vuole garantirne la realizzazione secondo una modalità attuativa che prevede:

- un’attribuzione di risorse iniziale, pari al 7% dell’importo dell’intervento, atto a garantirne la conclusione delle fasi progettuali a valere sulle risorse FSC 2014-2020, da gestire per mezzo di una specifica

“Convenzione di progettazione” da stipularsi col Soggetto attuatore designato che tenga conto del contenuto della gara per servizi di ingegneria avviata per l’acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza nelle fasi progettazione ed esecuzione e della direzione operativa dei lavori;

- un successivo finanziamento in favore del Soggetto Concessionario che ha curato il raggiungimento degli obiettivi fissati con la “Convenzione di progettazione”, pari alla restante quota, per garantirne la realizzazione delle opere a valere sulle risorse rinvenienti dal ciclo finanziario della rendicontazione sui POR FESR e FSE delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, nonché di quelle aggiuntive attribuite alla competenza della Regione Abruzzo nella nuova programmazione sul Fondo FSC 2021-2027,

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secondo quanto stabilito nell’Accordo stesso. In questo finanziamento sarà possibile rendicontare i costi delle prestazioni della fase di esecuzione, coordinamento sicurezza e direzione operativa, che costituiscono parte dell’oggetto della gara per servizi di ingegneria avviata dall’ARAP nel corso dell’anno 2020 e non concluse entro la data di revoca della convenzione formalizzata in data 19.10.2021.

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Concessione

1. In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentita all’A.R.A.P., per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo ed esecutivo e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti, ineludibili per l’espletamento della gara d’appalto dell’opera da realizzare, ai sensi D.Lgs. n.

50 del 18.04.2016 e s.m.i., dell'intervento denominato: “Realizzazione rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino” – CUP D61B21004330001.

2. Per tale attività è prevista la somma di € 3.500.000,00 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse finanziarie destinate allo scopo ed assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera CIPE n.

26/2016.

Art. 2 - Definizioni

1. Concedente è da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento “Agricoltura” (DPD) - Servizio

“Competitività” (DPD018), che svolge le funzioni previste in convenzione cosi come individuato nella D.G.R. n. 693 del 05.11.2016 e nella D.G.R. n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i..

2. Responsabile Unico Patti per il Sud – R.U.A.P è il Dirigente protempore del Servizio Programmazione Nazionale DPA002 del Dipartimento della Presidenza DPA cui è assegnato, giusta D.G.R. n. 266 del 14.05.2020, il compito di coordinare e sovraintendere all’attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud.

3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. - per ogni procedura riferita all’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.

4. Responsabile Intervento (RespInt) o Responsabile dell'Inserimento (RI) è il soggetto cui viene associata la funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di

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monitoraggio, e può coincidere con il Responsabile del progetto.

5. Concessionario è il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore dell’intervento.

6. Stazione appaltante è il Soggetto di cui al punto precedente.

7. Operatore economico si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell’art. 45 “Operatori economici” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8. Codice Unico di Progetto (CUP) è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE.

L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

9. Il Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilità dell’Intervento è il Dirigente Pro Tempore competente per la materia cui è affidata la responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente la corretta esecuzione dell’intervento oggetto della presente concessione/convenzione.

10. Addetto al controllo è il Dirigente/Funzionario cui è affidata la responsabilità dei controlli di I° livello (amministrativo-contabili e in loco), con carattere di terzietà rispetto al Responsabile di intervento di cui al precedente punto 9.

11. Soggetto attuatore è il concessionario così come definito al precedente punto 5.

12. OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante) è l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da Dizionario generale dei termini di riferimento). Le O.G.V. per l’affidamento del servizio devono essere assunte entro il termine ultimo del 31.12.2022. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2022 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi (Delibera CIPE 26 del 10.8.2016 – punto 3.2 titolato “Revoca delle risorse”).

Trattandosi di un finanziamento che attiene la sola fase progettuale, l’OGV risulta conseguita con la proposta di affidamento dell’incarico per l’ultimo stadio progettuale previsto, secondo le procedure previste nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

13. L’opera da realizzare è l’intervento strategico denominato “Realizzazione rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino” di importo complessivo (progettazione e realizzazione) pari a

€ 50.000.000,00.

14. Intervento finanziato è l’intervento di importo pari ad € 3.500.000,00 inerente la progettazione dell’opera da realizzare, come definita al punto precedente, corrispondente al 7% dell’importo di programmato stimato in € 50.000.000,00; l’intervento finanziato con la presente convenzione comprende tutte le spese necessarie per arrivare al livello di progettazione previsto per l’appalto dei lavori, ivi compreso il rimborso forfettario dei costi propri riconosciuti ad A.R.A.P. per le attività non istituzionali.

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Art. 3 - Condizioni generali

1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.

2. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di Convenzione/concessione.

3. Il Concessionario provvede altresì:

a) a garantire, salvo motivate e oggettive ragioni ostative, la conclusione positiva dell’iter finalizzato alla redazione del progetto esecutivo e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti e previsti per legge, ineludibili per l’espletamento della gara d’appalto di esecuzione dei lavori;

b) ad adoperarsi attraverso la propria organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi delineati con la presente Convenzione e col finanziamento assegnato;

4. Nel caso in cui in fase attuativa il finanziamento concesso non risulti sufficiente a raggiungere il livello di progettazione prestabilito, il Concessionario provvede alla tempestiva segnalazione delle esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento della sottoscrizione della presente convenzione, mediante la stesura di una relazione tecnico-amministrativa e contabile opportunamente motivata e documentata; il Concedente, accertata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse sottese al completamento dell’intervento, si adopera mediante l’attivazione delle procedure volte al reperimento delle ulteriori risorse “straordinarie” necessarie mediante la promozione, presso gli organi competenti, di una specifica proposta di riprogrammazione di eventuali economie maturate sul programma operativo, ovvero mediante la promozione dello stanziamento di risorse aggiuntive occorrenti al perseguimento dell’obiettivo fissato; resta inteso che eventuali oneri aggiuntivi gravano a carico del Concessionario qualora derivino da fatti e responsabilità riferibili a fattispecie di dolo o colpa grave ad esso riconducibili in solido con il proprio personale incaricato.

Le previsioni della presente clausola convenzionale tengono conto del rapporto temporaneo, meramente esecutivo, che lega l’Ente attuatore con l’opera da finanziare e realizzare, nel senso che l’Ente attuatore non riveste il ruolo di utilizzatore e/o fruitore finale dell’opera medesima.

5. Il concessionario, inoltre:

a) assicura l’impegno per il perseguimento dell’obiettivo legato alla realizzazione dell’intervento di progettazione finanziato. La difformità totale o parziale dell’intervento finanziato rispetto all’obiettivo fissato con la presente Convenzione, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento. Al fine di assicurare la conformità dell’intervento agli obiettivi della Convenzione, l’avvio del successivo livello di progettazione da parte del Concessionario è subordinato alla approvazione del livello precedente da parte del Concedente. Il Concedente assicura al Concessionario la verifica di coerenza della progettazione con la programmazione dell’Ente istituzionalmente competente alla gestione dell’opera;

b) provvede ad assicurare e verificare la corretta realizzazione dell’intervento finanziato e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio ed andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentire la successiva realizzazione dell’opera;

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c) verifica che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;

d) prende atto che, nei casi previsti dalla legge, la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;

e) solleva, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente “Atto di convenzione/concessione”. Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.

6. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l’attuazione dell’operazione, nonché della normativa europea in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) di cui alla Decisione 2012/21/UE.

Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti dal PAR-FSC nei modi e termini stabiliti dal MISE-Dipartimento per la Coesione Territoriale, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione, sempreché queste non incidano sul riconoscimento dei costi e delle spese sostenute dal Concessionario per il corretto raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione se preliminarmente indicate al Concedente; in tale ultimo caso si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al precedente paragrafo 4, al termine delle quali il Concessionario può valutare l’ottemperanza agli impegni convenzionali in presenza del reperimento delle risorse aggiuntive necessarie da parte del Concedente.

7. Il Concessionario è tenuto al rispetto del cronoprogramma debitamente sottoscritto dal RUP designato e dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, allegato al presente provvedimento (Allegato 1).

Sono ammesse deroghe solo a fronte di motivate esigenze derivanti da fatti e circostanze non prevedibili al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

8. In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il Concessionario assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente Concessione e, con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidamenti impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.

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Art. 4 - Condizioni specifiche ed obblighi 1. Il Concessionario è obbligato a procedere a:

a) nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS). Il Responsabile dell’Intervento in qualità di RespInt provvederà all'Inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento e ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento;

b) acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente al Concedente, al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento e al R.U.A.P.;

c) comunicare al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento finanziato nonché l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga all’attuazione della presente convenzione progettuale e la proposta delle relative azioni correttive;

d) rispettare il Cronoprogramma definito nell’art. 5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione (Allegato 1);

e) procedere, con l’ausilio delle strutture preposte del Concedente, alle necessarie operazioni di controllo, anche preventive, sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali e regionali.

2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l’intervento finanziato dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.

3. Il Concessionario a seguito della gara di aggiudicazione dell’intervento finanziato provvede a comunicare al Responsabile Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento, competente in materia il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo.

4. L’avvio delle attività dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma così come definito nell’art. 5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della convenzione, si applicherà il relativo cronoprogramma cosi come riportato nell’art. 5.

5. Ai sensi della D.G.R. n. 402 del 25.06.2016 e s.m.i. si chiarisce inoltre che:

a) il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti alla progettazione, utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Società/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs.

18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

b) il Concessionario è impegnato ad inserire, nel quadro economico dell’intervento finanziato, un

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importo, fino allo 0,25% di ogni copertura finanziaria, quale attività di comunicazione e promozione al territorio dell’opera realizzanda ripartita tra attività riservata alla regione Abruzzo e attività riservata al soggetto attuatore, ai sensi della D.G.R. n. 117 del 07.02.2019. Ai sensi della medesima D.G.R. n. 117/2019, l’importo riservato all’attività di disseminazione a carico del Soggetto attuatore è fissato, nel caso specifico, in misura massima non superiore ad euro 600,00. La differenza tra lo 0,25% della quota FSC (0,25% x 3.500.000,00 = € 8.750,00) e l’importo riservato all’attività del soggetto attuatore (€ 8.750,00 - € 600,00 = € 8.150,00) resta di competenza della Regione Abruzzo onde consentire l’attività di divulgazione di propria competenza. Per tutte le altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi di accelerazione nel Q.E. etc.) sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformità alla normativa vigente in materia di LL.PP.;

c) nei casi consentiti dalla legge le stesse Società/Enti possono avvalersi di professionisti esterni;

il costo delle relative attività, salvo casi particolari opportunamente documentati, è compreso all’interno del finanziamento assentito;

d) la verifica e validazione dei vari livelli di progettazione è di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente; le relative spese sono a carico del finanziamento.

6. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione dell’intervento finanziato.

7. In caso di contenzioso le parti (stazione appaltante e appaltatore) attivano il procedimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50; in caso di insuccesso del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016, decidere di deferire la gestione del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso l’ANAC (art. 210 del D.Lgs. 50/216), indicando nel bando se il contratto conterrà o meno la “clausola compromissoria”. Nella fattispecie di cui all’art. 209 comma 5 la stazione appaltante, può chiedere al Concedente la segnalazione di un Dirigente pubblico per l’espletamento delle funzioni di cui al medesimo art. 209.

8. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso e a comunicare, al Dirigente Regionale competente - Centro di Responsabilità dell’Intervento, il nominativo del Responsabile del progetto, l’indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni dell’intervento finanziato ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici.

9. Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che la progettazione finanziata sia realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma con le modalità e procedure fissate dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni del PAR FSC 2014-2020 nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

10. Il Concessionario, raggiunto l’obiettivo previsto dalla presente Convezione ed a seguito dell’adozione

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dell’atto amministrativo di chiusura della “convenzione progettuale”, può manifestare al RUA di riferimento ed al RUAP la propria disponibilità per la sottoscrizione della “convenzione di realizzazione”.

Art. 5 - Cronoprogramma

1. Sono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

2. Il livello progettuale dell’intervento, allo stato attuale, consta nel progetto preliminare come da elaborato trasmesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota Prot.

5704 in data 13.6.2018, acquisita agli atti dal “Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali delle Acque” al Prot. regionale RA0170220 del 14.6.2018.

3. Sulla base del livello progettuale iniziale dell’intervento oggetto di finanziamento, come sopra definito, l’Ente attuatore ha formulato il Cronoprogramma realizzativo dell’intervento finanziato con la presente

“convenzione progettuale”, riportato in Allegato 1, nonché il Cronoprogramma finanziario dello stesso, riportato in Allegato 2.

4. Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali riportate nell’Allegato 1; i flussi finanziari connessi con l’avanzamento della spesa sono oggetto di programmazione sulla scorta delle previsioni formulate nell’Allegato 2.

Art. 6 - Opere Progettuali

1. La presente convenzione è attuata nel rispetto dei termini temporali fissati nell’art. 5 del presente atto di concessione e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dai richiamati provvedimenti di approvazione del PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO.

2. È posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti. Eventuali sanzioni da parte degli stessi o organi deputati al controllo sono a totale carico del Concessionario.

3. Al Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione 1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione

dell'intervento finanziato, il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del Concessionario il trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità:

a) ANTICIPAZIONE, già nella disponibilità del soggetto attuatore, di € 2.500.000,00, pari al 71,43% dell’importo in convenzione, in quanto trasferita al Concessionario per l‘intervento PSRA/52 con Determinazione Dirigenziale n. DPD018/720 del 18.12.2018;

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b) RATA A SALDO pari ad almeno il 28,57% dell’importo totale previsto in convenzione, corrispondente ad alla somma di € 1.000.000,00, da trasferirsi a seguito della presentazione del verbale di validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, della Relazione Acclarante i rapporti economici tra Concedente e Concessionario, con i relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello sulla documentazione amministrativa e contabile giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario.

c) La rata di saldo può, su richiesta esplicita del Concessionario, essere preceduta dall’erogazione di un eventuale SAL da erogare fino alla concorrenza massima del 90%

dell’importo in concessione, ovvero fino alla quota massima del 90% della somma risultante dal nuovo quadro economico rimodulato post gara, in modo tale da garantire la quota residuale di almeno il 10% dell’importo complessivo finale dell’operazione il cui trasferimento è operato in fase di saldo previa verifica di cui al precedente punto b); in tal caso la domanda di pagamento del SAL deve essere corredata della seguente documentazione che va comunque posta al vaglio del controllore di 1° livello:

 nuovo Quadro Economico risultante all’esito della gara, indicante tra le somme a disposizione l’importo delle economie di gara;

 Contratto di appalto o lettera di affidamento;

 verbale di inizio della prestazione, formalmente approvato dal Concessionario;

 Stato di Avanzamento della convenzione, comprensiva dei giustificativi di spesa attestanti l’utilizzo di almeno l’80% dell’anticipazione concessa (€ 2.000.000,00);

 Provvedimento di approvazione dello Stato di Avanzamento della convenzione;

 Piano finanziario di ripartizione spese generali e tecniche attribuite alla presente convenzione progettuale ed alla successiva convenzione realizzativa, redatta ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Resta inteso che l’eventuale SAL non può in ogni caso eccedere il limite massimo di € 650.000,00, corrispondente al 18,57% dell’importo totale previsto in convenzione.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 865 del 27.12.2019 è riconosciuto all’A.R.A.P. un rimborso, a titolo di ristoro dei previsti oneri per spese generali e tecniche connessi di cui alla L.R. n. 3/’93 all’attuazione della concessione, nel limite massimo del 12% dell’importo lordo dei lavori degli interventi; si intendono compresi nella suddetta quota le spese per l’assicurazione dei dipendenti, le spese tecniche relative alla progettazione, le spese necessarie per le attività preliminari, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le conferenze di servizi, per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di esecuzione delle opere, per l’assistenza giornaliera e contabilità nonché le spese di carattere strumentale, comprensive di spese per il personale e per viaggi e soggiorni (missioni).

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 2 è ammissibile in funzione dei costi reali sostenuti dall’Ente attuatore, i quali devono essere rendicontati con le modalità specifiche dettate dalle “Linee guida di ammissibilità della spesa”, definitivamente approvate dal R.U.A.P. con Det. Dir. n. DPA002/24 del 26.06.2019, secondo i criteri e le modalità ivi riportate a seconda che trattasi di costi diretti o di costi

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indiretti. In particolare i costi devono essere rendicontati come costi effettivi, fermo restando l’applicazione della metodologia del “pro-rata” per i costi indiretti.

Il suddetto limite massimo forfettario del 12% è da intendersi riferito all’intero ciclo di realizzazione dell’opera programmata, che ricomprende, oltre alle attività previste nella presente convenzione progettuale, anche gli adempimenti connessi con la fase realizzativa dell’intervento programmato, ovvero con la futura esecuzione dei lavori per l’importo residuo programmato di € 46.500.000,00, correntemente attribuita al medesimo Ente attuatore come previsto nell’Allegato D della D.G.R. n.

607 in data 6.10.2020 (CUP D51B21002090001).

4. Ai fini della corretta gestione delle risorse afferenti alla quota forfettaria del 12% come sopra definita, l’A.R.A.P. provvede a predisporre un piano finanziario di ripartizione della quota medesima in una

“prima sotto-quota” da rendicontarsi sul budget disponibile nel presente intervento ed in una “seconda sotto-quota” da riservare a corredo della fase esecutiva della futura convenzione attuativa. Tale seconda e ultima “sotto-quota”, incrementata delle eventuali economie che maturano a consuntivo sulla prima sotto-quota, costituisce il limite invalicabile da riservare per le medesime finalità alla futura convenzione attuativa.

Il piano finanziario di ripartizione in “sotto-quote” della somma forfettaria complessiva, stimata come disponibile a titolo di rimborso, non può essere computato con i canoni della mera proporzionalità, in quanto deve tenere conto delle spese già sostenute dall’A.R.A.P. in vigenza della convenzione revocata; in ogni caso si conviene, a titolo cautelativo, che la “prima sotto-quota”, ragionevolmente ammissibile nel contesto della presente convenzione progettuale, debba essere così costituita:

a. costi diretti afferenti alle spese tecniche di progettazione, dell’ammontare previsto nel bando di gara del servizio di progettazione, in quanto oggetto prevalente della presente convenzione progettuale;

b. somma occorrente per la copertura degli ulteriori costi diretti ed indiretti occorrenti per l’esecuzione delle operazioni afferenti alla presente convenzione progettuale; tale ultima somma è fissata nel limite massimo di 1/3 della quota forfettaria del 12% come sopra definita dall’A.R.A.P., al netto delle spese tecniche di cui alla precedente lettera “a”.

5. Il piano finanziario di ripartizione, come sopra redatto, è trasmesso al RUA a stretto giro di tempo e al più tardi unitamente alla documentazione posta a corredo della prima richiesta di pagamento presentata in esecuzione della presente convenzione progettuale.

6. La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata dalla puntuale indicazione delle spese sostenute con attestazione di pagamento riportante gli estremi del documento di spesa e del relativo mandato di pagamento.

7. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale.

8. I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione del saldo possono essere disposti dal Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo di 1° Livello, formalizzato in apposito verbale.

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La documentazione giustificativa, cartacea e/o digitale a seconda delle occorrenze, deve recare espliciti riferimenti al CUP del progetto di riferimento (D61B21004330001) e alla fonte di finanziamento

“Masterplan Abruzzo - PAR FSC 2014-2020”.

9. Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente Art. 8.

In assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, il Concedente non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.

10. La documentazione finale è trasmessa al Responsabile Dirigente - Centro di Responsabilità dell’intervento - per il rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativa.

A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile Dirigente - Centro di Responsabilità dell’intervento, si dispone l’effettuazione del controllo di 1° livello il cui esito è formalizzato dal soggetto competente con apposito verbale.

Nel caso in cui il parere di regolarità comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario deve rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.

La documentazione finale occorrente il saldo della quota residua spettante all’Ente attuatore deve essere corredata dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.06.1986 n. 22 recante

“Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali” riferita all’intera operazione riconducibile alla presente convenzione.

11. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare l’attuazione della presente concessione e la realizzazione dell'intervento da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il Concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

12. La risorsa assegnata di € 3.500.000,00 trova capienza all’interno del Fondo di Sviluppo e Coesione - Patto per il Sud Regione Abruzzo sottoscritto in data 17.05.2016;

13. Il Concessionario è tenuto:

a) all’utilizzo del medesimo conto corrente bancario, vincolato ai fini dell'impignorabilità ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto estensibile in via analogica al caso di specie, su cui si trova allocata la somma di € 2.500.000,00 già erogata al Concessionario con Determinazione Dirigenziale n. DPA002/012DPD018/720 del 18.12.2018 a titolo di anticipazione per l’esecuzione dell’interventoPSRA/52;

b) al rinnovo semestralmente del vincolo di impignorabilità sopra richiamato;

c) al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD, ad istituire e/o utilizzare appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio o, in alternativa, un codificazione contabile idonea ad assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse; le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie possono essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del

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Concessionario e previa autorizzazione del Dirigente Responsabile Incaricato.

14. Il Capitolo di Finanziamento da Bilancio Regionale è stato individuato con Delibere di Giunta Regionale n. 691 e 692 del 05.11.2016 e s.m.i..

15. Il finanziamento oggetto di convenzione è quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.

Art. 8 - Monitoraggio

1. Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell’intervento comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.

2. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:

a. finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;

b. procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;

c. fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;

3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i dati riguardanti le fasi di realizzazione del progetto attraverso l'utilizzo del software del Sistema concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall’Agenzia Territoriale per la Coesione o Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.

4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle sessioni di monitoraggio.

5. Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella piattaforma con cadenza Bimestrale entro i termini temporali imposti dal MISE.

6. Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, è tenuto ad effettuare certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per l’attuazione della presente concessione, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente, tramite il Responsabile Regionale incaricato e il RUAPS, possono disporre ad effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimono comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta attuazione della presente concessione.

2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza dell’attuazione della presente concessione, fatti salvi i casi di responsabilità imputabili in via esclusiva al concedente. Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti

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intercorrenti con il Concessionario.

3. Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, sono effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dell’intervento finanziato. Al termine del suddetto controllo viene redatto apposito verbale.

4. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:

a. fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell’intervento;

b. conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

c. assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;

d. rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell’Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;

e. acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

5. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.

6. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario è tenuto a:

a. conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;

b. dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede del Concessionario;

c. giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell’intervento finanziato;

d. certificare la conformità dell’intervento finanziato con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma nonché dall'atto di concessione stipulato.

7. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE e il MISE possono prevedere ulteriori verifiche di secondo livello.

8. Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati e documenti per verificare lo stato di attuazione dell’intervento ed il rispetto del cronoprogramma.

9. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 10 - Estraneità del Concedente dai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione, fatti salvi i casi di responsabilità imputabili in via esclusiva al concedente. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni

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responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 11 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti assegnati al Concessionario nei seguenti casi:

a) grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;

b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione di quanto previsto nella presente convenzione.

2. Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è fissato al 31.12.2022 ai sensi dell'articolo 44, comma 7, lettera b), del D.L. 30.04.2019, n.

34, come modificato dall’art. 11-novies, comma 1, D.L. 22.04.2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.06.2021, n. 87.

3. La mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il suddetto termine comporta la revoca delle risorse assegnate, come previsto dalla Delibera CIPE n. 26/2016 e s.m.i..

Art. 12 - Rivalsa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione della progettazione in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all’art. 5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dalla Deliberazione CIPE n. 26/2016.

2. È riservato alla Giunta Regionale l'esercizio della facoltà di rivalsa, nei confronti dei soggetti attuatori e/o dei terzi incaricati dell’attuazione della presente convenzione, delle eventuali suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i cronoprogrammi dei Progetti, fino alla misura massima del definanziamento del Progetto, sempreché tali inadempienze risultino derivanti da fatti e circostanze ad essi ascrivibili.

3. Tali indicazioni devono essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.

4. Qualora il ritardo nell’attuazione della presente convenzione determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg.

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a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal CIPE per la restituzione delle somme. Sono fatte salve le spese sostenute per lo svolgimento di attività comunque connesse all’oggetto della Convenzione, comprese quelle relative ai costi propri dell’A.R.A.P., qualora queste afferiscano a cause di forza maggiore ovvero a cause non riconducibili all’operato del Concessionario medesimo.

Art. 13 - Poteri sostitutivi

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di attuazione della presente convenzione, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all’attuazione della presente convenzione, possono essere prorogati su istanza debitamente motivata del Concessionario.

Art. 14 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di convenzione.

2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

Art. 15 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente Atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario conclude con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.

2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di convenzione.

Art. 16 - Codice di comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni, disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

(20)

Area Territoriale:

ALTOPIANO DEL FUCINO

_________________________________________________________________________________________________

Art. 17 - Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente Atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs.

n. 196/03 e s.m.i il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 18 - Comunicazione

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal PATTO PER IL SUD di cui alla D.G.R. n. 402/2016 e s.m.i ed alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.

Art. 19 - Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente- che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica.

Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie siano risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente è quello di PESCARA (sede del dipartimento regionale coinvolto cosi come individuato dalle D.G.R. n.

693 e 863/2016 e s.m.i.).

Art. 20 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. I contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione CIPE n.

26 del 10.8.2016 e s.m.i., in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e modalità di trasferimento, sono oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.

2. Le pattuizioni qui convenute e riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, convenute tra le parti e formalizzate nei modi indicati nel comma seguente.

(21)

Area Territoriale:

ALTOPIANO DEL FUCINO

_________________________________________________________________________________________________

3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente convenzione.

Ove si renda necessarioal fine di ottimizzare l’esecutività della presente convenzione i Dipartimenti regionali competenti, d’intesa con il Concessionario, possono apportarele dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell’atto modificato.

Art. 21 – Allegati

1. Costituiscono allegati del presente Atto di Concessione, i documenti di seguito elencati:

 Allegato 1 (Cronoprogramma realizzativo dell’intervento finanziato, sottoscritto dal RUP e dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore);

 Allegato 1 (Cronoprogramma finanziario dell’intervento finanziato rielaborato dall’Ufficio competente sulla scorta dei dati forniti dal RUP).

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

A.R.A.P.

Il Presidente Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Competitività – DPD018

dott. Giuseppe Savini

firmato digitalmente dott.ssa Elvira Di Vitantonio

firmato digitalmente dott.ssa Elena Sico

firmato digitalmente

A.R.A.P.

Il Presidente Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Competitività – DPD018

dott. Giuseppe Savini firmato digitalmente

dott.ssa Elvira Di Vitantonio firmato digitalmente dott.ssa Elena Sico

firmato digitalmente Firmato digitalmente da:

SAVINI GIUSEPPE

Firmato il 17/08/2021 11:47

Seriale Certificato: 72751647571843160261891578710273303245

Valido dal 31/10/2019 al 30/10/2022 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da:

SAVINI GIUSEPPE

Firmato il 17/08/2021 11:48

Seriale Certificato: 72751647571843160261891578710273303245

Valido dal 31/10/2019 al 30/10/2022 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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