Territorio e Natura 2000 Territorio e Natura 2000
Strumenti e metodi per le Valutazioni Strumenti e metodi per le Valutazioni
Ambientali Le autorizzazioni ambientali e la Ambientali Le autorizzazioni ambientali e la
Valutazione di Incidenza Valutazione di Incidenza
Segreteria Regionale per le Infrastrutture Segreteria Regionale per le Infrastrutture Unit
Unitàà di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) Servizio Pianificazione ambientale
Servizio Pianificazione ambientale SEMINARIO
SEMINARIO
"Pianificazione e Valutazione Ambientale: Forme, esiti e prospet
"Pianificazione e Valutazione Ambientale: Forme, esiti e prospettive di integrazione per il tive di integrazione per il governo del territorio. Le esperienze nel Veneto"
governo del territorio. Le esperienze nel Veneto"
GEOOIKOS GEOOIKOS 18 novembre 2011 18 novembre 2011
Graziano Martini Barzolai
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”
Art. 1, c. 1, let. f): procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata IPPC
Art. 1, c. 9, let. f): - garantire il pieno recepimento delle direttive … in materia di VIA e della direttiva … in materia di VAS e … semplificare … le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; … ; - introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; - adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti
sottoposti ad entrambe le procedure, al fine dì evitare duplicazioni e
sovrapposizioni; - accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti … sottoposti a più di
un'autorizzazione ambientale settoriale;
Premesse
Le Autorizzazioni Ambientali
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (ss.mm.ii.) “Norme in materia ambientale” –
Parte II - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER
L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)
Art. 4, c.3 - La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative, di
informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
La valutazione ambientale di piani e programmi è denominata Valutazione Ambientale Strategica – VAS.
FINALITÀ: garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile [art. 4, c. 4 – a), D.lvo 152/06 e ss.mm.ii.]
PROCEDURA: comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle
consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio [art. 5, c. 1 – a), D.lvo 152/06 e ss.mm.ii.]
Valutazione Ambientale Strategica - VAS
Valutazione Impatto Ambientale - VIA
La valutazione ambientale dei progetti è denominata Valutazione di Impatto Ambientale – VIA.
FINALITÀ: proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la
capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita [art.
4, c. 4 – b), D.lvo 152/06 e ss.mm.ii.]
PROCEDURA: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di legge previsti; la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; la
presentazione e la pubblicazione del progetto; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; la decisione;
l'informazione sulla decisione; il monitoraggio [art. 19, c. 1, D.lvo 152/06 e ss.mm.ii.]
Valutazione Incidenza - VIncA
La valutazione ambientale degli effetti di piani e progetti sui siti della rete Natura 2000 è denominata Valutazione di Incidenza – VIncA.
FINALITÀ: evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di mantenere ovvero, all'occorrenza, di ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, i tipi di habitat naturali e gli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) che compongono la rete Natura 2000 [art. 6, Direttiva 92/43/CEE]
PROCEDURA: la presentazione dello studio per la Valutazione di Incidenza; la valutazione dello studio; la decisione sugli esiti dello studio [art. 6, Direttiva 92/43/CEE]
Valutazione Incidenza - VIncA
OGGETTO DELLA DISCIPLINA:
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che compongono la rete Natura 2000 ma che possa avere
incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi [art. 6, Direttiva
92/43/CEE]
Nel recepimento della direttiva in ambito nazionale[art. 5, D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.]:
• piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo;
• interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
• i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano i siti della rete Natura 2000;
PRESUPPOSTO GIURIDICO:
Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di
partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali [art. 5, D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.]
VIncA: procedura regionale
• D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662; D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803; D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173: disposizioni e relativi aggiornamenti per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale.
Puntualizzati:
1. i contenuti dello studio per la valutazione di incidenza;
2. le procedure e modalità operative.
VIncA: procedura regionale
Piano: atto che è elaborato e/o adottato da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposto da un'autorità per essere approvato, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che è previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Progetto: elaborato predisposto in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale.
Intervento: attività la cui realizzazione determina una modifica, anche temporanea, dello stato dei luoghi (es: manutenzione straordinaria/ordinaria infrastrutture;
manifestazioni , …).
Riguardo all'ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative
all’obbligatorietà della presentazione del documento ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere lo stesso non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all’interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere presi in considerazione anche gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse.
• piani e interventi relativamente alla pianificazione e gestione forestale (D.G.R.
1252/04) e agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale (2000-2006);
• piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
• azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 e successivamente con L.R. n. 1/2007;
VIncA: procedura regionale
La DGR 3173/2006 provvede anche all'individuazione dei piani, dei progetti o degli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati,
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 allegato A, paragrafo 3, lettera A) “all’interno dei siti” e lettera B)
“all’esterno dei siti”
• interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, a meno che la struttura non sia
direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna [dentro sito];
• interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione
d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico – sanitari [fuori sito];
• progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non
significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva
92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
• piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
VIncA: procedura regionale
VIncA: Autorità Regionale Competente
Il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. distingue in:
• autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento [acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi]
• autorità competente alla verifica degli studi [ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G]
Si verifica spesso che le due autorità coincidano con lo stesso soggetto amministrativo.
Con D.G.R. 3766/01, il Segretario Regionale per il Territorio Ambiente è riconosciuto quale Autorità competente per l’attuazione in Veneto della rete
ecologica europea Natura 2000, a cui è affidato il compito di costituire un gruppo interdisciplinare per la formulazione dei criteri ed indirizzi per la procedura di
Valutazione di Incidenza.
VIncA: Autorità Regionale Competente
Con DGR 3173/06 vengono esplicitate le funzioni dell’Autorità competente, tra cui, relativamente alla Valutazione d’Incidenza:
• L’esame ed espressione del parere sugli elaborati relativi al documento di valutazione di incidenza nei casi, attribuiti all'approvazione della Giunta
Regionale con D.G.R. 740/2006, relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani e progetti con la normativa di cui alla direttiva 92/43/CEE e al D.P.R.
357/1997 e per le opere di competenza dello Stato;
• l’ elaborazione dei criteri e delle modalità di redazione, presentazione ed approvazione del documento di valutazione di incidenza;
• la formulazione dei criteri e degli indirizzi per individuare i piani e gli interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri non producono incidenze
significative negative sulla rete Natura 2000 ovvero risultano direttamente
connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione;
• La gestione dei rapporti in materia con lo Stato e con l'Unione Europea e la predisposizione delle periodiche relazioni informative.
Con DGR 3227/10, l’Autorità competente per la Valutazione d’incidenza ambientale è stata individuata nella figura del Segretario Regionale per le Infrastrutture.
VIncA: natura endoprocedimentale
La D.G.R. 3173/06 sancisce che l'approvazione della procedura di valutazione di incidenza è effettuata, in linea generale, dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.
La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione
d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. [art. 10, c. 3, D.lvo 152/06 e ss.mm.ii.]
VIncA: peculiarità procedimentali
Con DD.GG.RR. 192/06 e 740/06 la Giunta Regionale si è assunta il compito di approvare gli esiti della Valutazione di Incidenza a seguito di un parere espresso dall’Autorità regionale competente alla verifica degli studi in merito a:
• contenzioso, per la quale la Giunta Regionale è chiamata ad esprimersi e facente capo a una procedura di infrazione che la Commissione Europea ha avviato per il mancato rispetto delle direttive europee 92/43/CEE e
2009/147/CE;
• opere la cui approvazione è in capo all’Amministrazione Statale. In questo caso si possono verificare le seguenti situazioni:
• l’elaborazione del parere istruttorio da parte del Servizio Pianificazione Ambientale per la struttura regionale cui compete la funzione di
rappresentanza degli interessi pubblici regionali presso l’Autorità statale referente, ai fini della predisposizione dei provvedimenti di competenza;
• l’elaborazione del parere dell’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, ai fini dell’approvazione degli esiti dello studio mediante
deliberazione di Giunta Regionale;
La Regione è dunque responsabile della verifica dello studio per la valutazione di incidenza di piani, progetti o interventi che possano avere incidenze significative sui siti di rete Natura 2000 e la cui approvazione sia ad essa affidata.
Analogamente gli EE.LL. dovranno provvedere in autonomia alla verifica dello studio per la Valutazione di Incidenza, i cui esiti dovranno essere approvati
contestualmente all’approvazione del piano, progetto, intervento di competenza.
VIncA: procedura regionale
La proposta di semplificazione potrebbe riguardare:
• una migliore definizione dell’ambito di applicazione della procedura Vinca, provvedendo anche ad individuare nuovi criteri di esclusione dalla procedura per specifiche categorie di piani/progetti/interventi nel rispetto dei principi e degli obblighi derivanti dall’applicazione della direttive comunitarie 92/43/CEE e 2007/147/CE, ciò anche a seguito della redazionedei Piani di gestione per le ZPS, il rispetto delle disposizioni del DM 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione”, progetti o interventi previsti da uno strumento di pianificazione, la cui valutazione di incidenza sia stata
approvata positivamente ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
• La messa a punto di modelli documentali da utilizzare nell’ambiti della Pubblica Amministrazione;
• una maggiore trasparenza ed efficienza nei rapporti tra Proponente e Autorità Competente mediante l’adeguamento al Codice
dell’Amministrazione Digitale;
• la predisposizione e distribuzione di patrimonio informativo di tipo
naturalistico del territorio regionale per agevolare e uniformare la redazione degli studi Vinca.
VIncA: proposta di semplificazione
mail: g r a z i a n o . m a r t i n i @ r e g i o n e . v e n e t o . i t web: www.regione.veneto.it
telefono 0 4 1 2 7 9 2 2 4 2 – fax 041 279 2057