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Prat. n. 5220\FT\2019 (cui è riunita la n. 920\VV\2019)

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Prat. n. 5220\FT\2019 (cui è riunita la n. 920\VV\2019) (delibera 9 luglio 2020)

Il Consiglio,

letto il decreto n. 32 del 15 ottobre 2019 della Corte d’appello di XXX;

letto il parere reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di XXX nella seduta del 3 marzo 2020;

considerati i quesiti proposti sul tema dal presidente della Corte d’appello di XXX in data 22 ottobre 2019;

considerata l’audizione del presidente della Corte d’appello di XXX, avvenuta nella seduta del 9 giugno 2020 della Settima Commissione:

OSSERVA OMISSIS

il presidente della Corte d’appello di XXX ha presentato al Consiglio, in data 22 ottobre 2019, i seguenti quesiti in tema di legittimazione al tramutamento interno di magistrati trasferiti in sede disagiata:

1. “Il magistrato, trasferito in un ufficio giudiziario qualificato ‘sede disagiata’ in relazione ad un determinato settore, è legittimato a chiedere il tramutamento interno all’ufficio, a diverso settore, prima del periodo previsto di 4 anni dalla normativa di cui alla legge n.

133/1998, ovvero dopo un anno o dopo 2 anni se assegnato a sua domanda?

2. In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, il magistrato tramutato ad altro settore conserva il diritto alla indennità mensile per la sede disagiata?”.

I quesiti prendono le mosse dalle vicende sopra sintetizzate nonché dalle vicende relative al bando con cui la dott.ssa XXX e la dott.ssa XXX vennero destinati alla Corte d’appello di XXX.

Vicende che vengono descritte dal presidente della Corte nei termini che seguono:

 con delibera del 28 marzo 2018 il Consiglio deliberò l’inserimento del distretto di XXX fra le “sedi disagiate” di cui alla legge n. 133/1998, per 14 posti così ripartiti: 10 di consigliere di Corte d’Appello, “settore penale”; OMISSIS. Si badi la precisazione, contenuta in delibera, del riferimento dei posti di consigliere al settore “penale”, e non alla Corte complessivamente intesa;

 per quel che qui rileva, la Corte d’appello di XXX, settore penale, soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 133/1998, e rispettivamente quello sub: (a), poiché i due concorsi per posti di consigliere nel settore penale banditi nella primavera del 2018 erano “andati praticamente deserti”; (b), giacché i posti vacanti per il settore penale ammontavano a più del 30% (10 vacanze a fronte di 31 magistrati addetti al settore penale, esclusi i presidenti;

da notare che, invece, le vacanze della Corte d’Appello tout court ammontavano al 20%);

 vennero accolte otto domande di trasferimento, tra le quali quelle delle dott.sse OMISSIS. I magistrati presero quindi possesso dell’ufficio nell’estate del 2018 e vennero tutti assegnati al settore penale, alcuni su domanda e altri d’ufficio.

Il dubbio del presidente della Corte sorge dalla considerazione per cui la legge n. 133/1998 parrebbe esigere che coloro che hanno dato la disponibilità al trasferimento d’ufficio “di scopo”

presso le sedi disagiate – parificato a tutti gli effetti a un trasferimento d’ufficio, ai sensi della predetta legge – non possano revocarla prima che sia decorso il periodo di trasferimento, ovvero i quattro anni previsti dalla norma. Infatti, il bando per la copertura dei posti delle sedi disagiate precisava che i dieci posti di consigliere presso la corte d’appello di XXX erano riferiti

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esclusivamente al settore penale, sicché lo status di ‘sede disagiata’ non potrebbe riferirsi anche al settore civile, cui i due magistrati sarebbero assegnati dal 1.1.2020, con una duplice conseguenza:

(i) il tramutamento interno non sarebbe possibile per tutto il decorso del quadriennio; (ii) anche laddove il tramutamento infraquadriennale fosse ammissibile, permarrebbe comunque il rischio di un profilo di responsabilità per danno erariale, sia dei richiedenti sia del capo dell’ufficio, “in relazione alle maggiori indennità attribuite ai magistrati trasferiti” e alla “necessità di nuovi bandi per ‘sede disagiata’, ancora con incentivo economico e con sostanziale vanificazione dell’onere già sostenuto dallo Stato” conseguente alla nuova vacanza nei posti del settore penale prima coperti dalle dott.sse XXX.

Il Consiglio giudiziario di XXX, nella seduta del 5 novembre 2019, dopo aver ampiamente discusso sulle tematiche oggetto del decreto e dei quesiti, ha deliberato di attendere la risposta del Consiglio sui quesiti posti dal presidente della Corte.

La Settima Commissione, nella seduta dell’11 febbraio 2020, ha invece deliberato di invitare il Consiglio giudiziario di XXX “ad esprimere comunque il proprio parere, sia in punto di diritto sia in punto di fatto, sulla variazione tabellare di cui all’oggetto”.

Il Consiglio giudiziario di XXX, nella seduta del 3 marzo 2020, ha quindi deliberato a maggioranza (undici voti contro tre) di esprimere parere non favorevole all’approvazione del decreto n. 32/2019 “nella parte relativa al tramutamento interno della dr.ssa XXX e della dr.ssa XXX”. In proposito, va detto che la residua parte del decreto (relativa ai tramutamenti dei dottori OMISSIS) era stata già oggetto di parere favorevole nella seduta del 4 febbraio 2020.

Il parere del Consiglio giudiziario di XXX risulta particolarmente approfondito ed esposto in maniera chiara e lineare.

Esso ricostruisce anzitutto le ragioni per cui il presidente della Corte ha ritenuto di pubblicare i posti di cui al decreto n. 32\2019, tra i quali i tre posti di consigliere alle sezioni I, II e III civile.

Tali ragioni, sopra indicate, consistono nella scopertura di tre posti della pianta organica del settore civile e nelle particolari condizioni in cui versa la III sezione civile, per l’aumento del contenzioso ex lege n. 89\2001 e per “problemi personali riguardanti alcuni componenti della sezione”.

Successivamente, il parere ricostruisce l’iter del procedimento, già sintetizzato in premessa e riporta la circostanza che “le dott.sse OMISSIS hanno preso servizio nelle rispettive sezioni civili di destinazione a decorrere dal 2.1.2020, data a cui la variazione tabellare 32\19, pur immediatamente esecutiva, aveva posticipato la propria entrata in vigore”.

Entrando nel merito, il primo problema che viene affrontato nel parere è quello della

“legittimazione delle dottoresse OMISSIS al tramutamento interno”.

In proposito il Consiglio giudiziario ha ritenuto, in modo unanime, che il magistrato trasferito ai sensi della legge n. 133\1998 non abbia un vincolo di permanenza, per un quadriennio, nel settore dell’ufficio indicato nel bando cui ha partecipato.

Infatti, “la sede disagiata” è l’unico “punto di incidenza della legge 133\98” e per sede disagiata il legislatore intende “l’ufficio giudiziario”, non il settore disagiato. La normativa secondaria consiliare “non prevede alcun limite alla legittimazione del magistrato trasferito ai sensi della legge n. 133\98 a partecipare a un concorso interno di trasferimento”.

E’ vero poi che il bando di concorso nel caso di specie aveva specificato che ad essere disagiata non era la Corte d’appello di XXX ma il settore penale della stessa; tuttavia, ad avviso del Consiglio giudiziario, il bando di concorso non può “introdurre limiti che non sono previsti né dalla normativa primaria, né … da quella secondaria”. La delimitazione contenuta nel bando può poi ben spiegarsi con il vincolo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 160\2006 sicché non potevano trasferirsi al settore penale della Corte d’appello di XXX magistrati che, in quello stesso distretto, svolgevano funzioni requirenti.

Il Consiglio giudiziario conclude quindi sul punto che, in assenza di un vincolo normativo, i magistrati trasferiti in un ufficio diviso per settori sono legittimati, dopo il periodo annuale o biennale stabilito dalla normativa secondaria, “a partecipare a procedure di tramutamento interno, senza che il settore indicato nel bando costituisca un vincolo.

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3 OMISSIS

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Tutto ciò premesso, il Consiglio ritiene di dover anzitutto affrontare la questione preliminare oggetto dei quesiti, ovvero se, in presenza del suddetto bando di trasferimento alla Corte d’appello di Torino come sede disagiata relativa al solo settore penale, i magistrati trasferiti con tale bando possano spostarsi ad altro settore della Corte.

A tal proposito, deve anzitutto tenersi presente che l’art. 1 della legge n. 133 del 4 maggio 1998, relativa al trasferimento nelle sedi disagiate, fa riferimento sempre e soltanto alla sede, intesa come “ufficio giudiziario”; in alcun modo la norma si riferisce alle funzioni svolte nella sede assegnata. Anche il successivo art. 2, relativo alla corresponsione dell’indennità, fa riferimento unicamente “all’effettivo servizio nelle sedi disagiate”, senza riferirsi alle funzioni svolte al suo interno.

Né la circolare sulle tabelle né altre norme secondarie prevedono poi, in ordine ai concorsi interni, limiti alla legittimazione dei magistrati trasferitisi presso uffici qualificati come sedi disagiate.

Dunque, sulla base della normativa, primaria e secondaria, si deve ritenere che i magistrati trasferiti in ufficio qualificato come sede disagiata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.

133\1998, possono partecipare alla mobilità interna al pari degli altri magistrati dell’ufficio.

E’ vero poi che il già citato bando di trasferimento per sede disagiata del marzo del 2018 relativo alla Corte d’appello di XXX faceva espresso riferimento al solo “settore penale”, ed è altrettanto vero che lo stesso bando faceva riferimento alla sola situazione del settore penale per identificare quell’ufficio come sede disagiata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 133\1998. Tuttavia, lo stesso bando e la successiva delibera di trasferimento, che interessò otto magistrati, tra cui la dott.ssa XXX e la dott.ssa XXX, non ponevano vincoli di sorta quanto alla legittimazione di tali magistrati per i successivi trasferimenti interni. Né tale vincolo può discendere, in via interpretativa, dalla sola circostanza che il bando di trasferimento ex lege n.

133\1998 del marzo del 2018 era relativo unicamente al settore penale: tale destinazione, in assenza di una deroga di sorta alle regole in materia di mobilità interna, non poteva e non può che riferirsi all’iniziale assegnazione dei magistrati, che infatti è avvenuta nel settore penale, senza pregiudizio per la successiva legittimazione interna dei magistrati interessati. Piuttosto, come puntualmente osservato dal Consiglio giudiziario, quest’iniziale destinazione era preclusiva all’accoglimento di domande di trasferimento da parte di magistrati che, nel distretto di Corte d’appello di Torino, svolgessero funzioni requirenti (cfr. art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 160/2006).

Non osta a tale conclusione il disposto dell’art. 2 della legge n. 133\1998, il quale si riferisce al “periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate” ed è quindi riferito all’ufficio cui si è assegnati, non alle funzioni svolte.

Trattandosi di tematica innovativa e suscettibile di venire in rilievo in ulteriori ipotesi, almeno nell’ambito della Corte d’appello di XXX, è interesse del Consiglio rispondere al quesito posto dal dirigente di tale ufficio, pur trattandosi di un quesito impropriamente posto in pendenza di una procedura tabellare e, più precisamente, dopo l’emanazione di un decreto di trasferimento interno. Al quesito deve rispondersi quindi nei termini che seguono: il magistrato, trasferito ai sensi della legge n. 133\1998 in un ufficio giudiziario qualificato come sede disagiata, è legittimato a partecipare ad un trasferimento interno all’ufficio, quand’anche il bando di trasferimento per sede disagiata si sia riferito ad uno specifico settore dell’ufficio; in quest’ultimo caso, però, il magistrato trasferito deve inizialmente essere assegnato a tale settore.

Non compete al Consiglio rispondere alla parte del quesito relativa alla percezione dell’indennità mensile prevista dall’art. 2 della legge n. 133\1998: si tratta infatti di competenze proprie del Ministero della Giustizia.

Dunque, la dott.ssa XXX e la dott.ssa XXX erano legittimate a partecipare al bando del 2 ottobre 2019 e di cui in premessa.

OMISSIS

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4 Per tali ragioni, si

DELIBERA - OMISSIS

- di rispondere nei termini seguenti al quesito posto dal presidente della Corte d’appello di Torino: il magistrato, trasferito ai sensi della legge n. 133\1998 in un ufficio giudiziario qualificato come

‘sede disagiata’ è legittimato a partecipare ad un trasferimento interno all’ufficio, quand’anche il bando di trasferimento per sede disagiata si sia riferito ad uno specifico settore dell’ufficio; in quest’ultimo caso, però, il magistrato trasferito deve inizialmente essere assegnato a tale settore.

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