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Società, Imprese e Professionisti

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Academic year: 2022

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Nota informativa n.02/2017 Premessa:

La presente nota informativa è dedicata all’esame sintetico delle principali novità relative a Società, Imprese e Professionisti contenute nella Legge di bilancio 2017 (Legge 11/12/2016, n. 232, suppl. n. 57, G.U. n. 297 del 21/12/2016) ed altre novità dal 01/01/2017.

INDICE

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Società, Imprese e Professionisti

1- Proroga e rafforzamento della disciplina della deduzione degli ammortamenti: super e iper ammortamenti

Pag. 2

2- Contribuenti in Contabilità semplificata – Nuovo regime di cassa

Pag. 2

3- Imprenditori Individuali e Società di persone - Nuova imposta sul reddito di impresa IRI

Pag. 3 4- Assegnazione e cessione agevolata beni ai soci -

Riapertura

Pag. 4

5- Ace - Riduzione Agevolazione e modifiche Pag. 4

6- Riporto delle perdite Pag. 4

7- Credito di imposta per le strutture ricettive Pag. 4 8- Credito d’imposta per ricerca e sviluppo Pag. 5 9- Premi produttività e welfare aziendale Pag. 5

10- Proroga Sabatini-Ter Pag. 6

11- Agenti di Commercio – Maggiore deducibilità canoni di noleggio a lungo termine

Pag. 6

12- Rivalutazione beni di impresa Pag. 6

13- Investimenti in Startup e PMI innovative Pag. 7 14- Equity crowdfunding ampliata a tutte le piccole medie

imprese (PMI)

Pag. 7

15- Procedure concorsuali e note variazione IVA Pag. 7

16- Introduzione del “Gruppo IVA” Pag. 7

17- Abolizione IRPEF coltivatori diretti Pag. 8

18- Riduzione aliquota gestione separata INPS Pag. 8

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1) Proroga e rafforzamento della disciplina della deduzione degli ammortamenti: super e iper ammortamento

 Super ammortamento

È stata prorogata la possibilità a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (entro il 30.06.2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) di incrementare il costo di acquisizione di tali beni del 40%, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento fiscali e dei i canoni di leasing.

A partire dal 1° gennaio 2017 sono esclusi dal super ammortamento i veicoli a deducibilità limitata e dati in uso promiscuo ai dipendenti (autovetture).

Restano ferme tutte le altre condizioni (cfr. ns. circolare 2/2016).

 Iper ammortamento

Per alcune tipologie di beni strumentali ad alto contenuto tecnologico è stata istituita una nuova misura agevolativa che consiste in una maggiorazione del costo di acquisto del 150%.

Si tratta in particolare di beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0, di cui all’allegato A della legge). Il beneficio opera per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Per chi dispone della agevolazione di cui sopra e investe in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) il costo di acquisizione di questi ultimi beni è incrementato del 40%.

Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31.12.2017 (o entro il 30.06.2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Per poter beneficiare dell’agevolazione in oggetto, le imprese saranno tenute infine a produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito industriale o da un ingegnere qualificato. La perizia giurata dovrà attestare che il bene in esame gode di tutte le caratteristiche richieste per poter accedere alle agevolazioni. Per i beni di costo inferiore a 500mila euro sarà invece sufficiente produrre, in luogo della perizia giurata, una dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante.

2) Contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo Regime di cassa

A decorrere dall’01.01.2017, per i soggetti di minori dimensioni che applicano il regime di contabilità semplificata, il reddito di impresa verrà determinato in base ad un nuovo principio di cassa in sostituzione dell’attuale principio di competenza.

Tale novità riguarda tutti i soggetti che nell’esercizio precedente dichiarano ricavi per:

ATTIVITA’ LIMITE

prestazioni di servizi < Euro 400.000

Cessione di beni < Euro 700.000

Con il nuovo regime di cassa il reddito d’impresa è calcolato come differenza tra i ricavi effettivamente incassati e le spese effettivamente sostenute, su cui bisogna eseguire le seguenti rettifiche:

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Aumentative Diminutive

 Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

 Accantonamento TFR

 Redditi immobiliari ex art. 90  Perdite e su crediti

 Plusvalenze  Minusvalenze

 Sopravvenienze attive  Sopravvenienze passive

 Deduzioni forfettarie per particolari categorie di attività

 Ammortamenti

Non concorrono alla formazione del reddito le rimanenze di magazzino (per il primo anno di applicazione del regime, il reddito è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito del precedente esercizio secondo il principio di competenza).

Nel passaggio dal regime di cassa a quello di competenza e viceversa non assumono rilevanza, ovviamente, componenti positivi o negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi.

Resta salva la possibilità di optare per la contabilità ordinaria.

Per quanto riguarda gli obblighi contabili si precisa che l’annotazione dei ricavi avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l’importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell’altro documento emesso. Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Possono essere tenuti soltanto i registri Iva, annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l’indicazione delle relative fatture (cui seguirà l’annotazione analitica nell’anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento).

Tale modalità di annotazione può, tuttavia, essere derogata. In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

3) Imprenditori Individuali e Società di persone - Nuova imposta sul reddito di impresa IRI

A decorrere dal 01.01.2017 è introdotta l’imposta sul reddito d’impresa (IRI) mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis del TUIR.

L’imposta in misura pari al 24% è applicabile agli imprenditori individuali ed alle Società di persone in regime di contabilità ordinaria che optano per tale regime.

 il reddito viene assoggettato a tassazione separata al 24% e non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore/socio;

 le somme prelevate dall’imprenditore/socio in corso d’anno sono tassate in capo alle stesso in base alle ordinarie regole IRPEF con possibilità di dedurle da reddito di impresa (nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi

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d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci).

Inoltre:

 le perdite maturate in regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi;

 le somme prelevate dall’imprenditore/socio costituite da riserve di utili ante IRI non rilevano ai fini reddituali in quanto già tassate per trasparenza;

 si considerano distribuite per prima le riserve formatesi ante regime IRI.

L’opzione per il regime IRI ha durata quinquennale e dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa (per il 2017 l’opzione va quindi comunicata nel modello Unico 2018).

Il regime IRI non assume alcuna rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.

4) Assegnazione/ Cessione agevolata/ Trasformazione in società semplice – Riapertura dei termini

Nuova apertura per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è valida per le operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell’imposta sostitutiva (8% aumentata al 10,5% per le società non operative) dovuta va effettuato:

 nella misura del 60% entro il 30.11.2017;

 il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

5) ACE - Riduzione agevolazione e modifiche

Per il 2017 viene diminuita al 2,3% l’aliquota applicabile ai fini della c.d. ACE, mentre a partire dal 2018 l’aliquota sarà pari al 2,7%.

Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31.12.2015, anche per le persone fisiche e le società di persone si applicano ai fini ACE le regole delle società di capitali e pertanto l’incremento di Patrimonio Netto sui cui calcolare l’ACE va riferito alla differenza tra Patrimonio Netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010 (fino al 31.12.2015 per tali soggetti l’ACE veniva calcolata sul saldo di patrimonio netto alla fine dell’esercizio).

6) Riporto delle Perdite

In materia di riporto delle perdite, in presenza di trasferimento del controllo aziendale, viene estesa la limitazione dell’utilizzo delle perdite anche alle eccedenze di interessi indeducibili (ex art. 96 TUIR), nonché alle eccedenze relative all’ACE.

7) Credito di imposta per le strutture ricettive

Viene prorogato anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 il credito di imposta riconosciuto alle strutture ricettive turistico-alberghiere.

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Tale credito di imposta è riconosciuto nella maggior misura del 65% (fino ad oggi 30%) in relazione agli interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche la finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica.

Tale agevolazione è estesa anche a quelle strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.

8) Credito d’imposta per Spese di Ricerca & Sviluppo

Con la presente Legge di Bilancio sono state nuovamente modificate le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta ex art. 3, DL n.

145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Viene infatti prevista un’estensione fino al 31 dicembre 2020 della possibilità di beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per il sostenimento delle spese relative ad attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese.

Viene altresì aumentata la misura del credito d’imposta che passa al 50% (in precedenza 25%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario (in precedenza 5 milioni), a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

Per maggiori dettagli, con particolare riferimento alle attività agevolabili ed alle spese ammissibili, si rinvia alla nostra Circolare 01/2015.

9) Premi di produttività e Welfare aziendale

È confermata e contestualmente ampliata la disciplina agevolativa relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 Condizioni:

a) importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000).

Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

b) con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

Inoltre non sono soggetti all’imposta sostitutiva in esame:

 i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n.

252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;

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 i contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;

 il valore delle azioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

Viene infine aggiunta la nuova lett. f-quater) all’art. 51, comma 2, in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lettera d), n. 1) e n. 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale» ”.

10) Proroga SABATINI-Ter

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, il termine per ottenere l’erogazione di un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi relativi ai finanziamenti per l’acquisto (o acquisizione in leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).

L’agevolazione è estesa anche agli investimenti in tecnologie (es. cybersecurity, big data, cloud computing, banda ultralarga, manifattura 4D, realtà aumentata, sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti). Per tali investimenti tecnologici il contributo è aumentato del 30%.

11) Agenti di commercio Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine Con una modifica all’art 164, comma 1, lett. B) del TUIR, viene incrementato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

12) Rivalutazione beni di impresa

La Legge di Bilancio 2017 ripropone la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare il costo fiscale dei beni strumentali di impresa e delle partecipazioni.

Soggetti interessati Imposta sostitutiva Società di Capitali

Società di Persone Imprenditori Individuali

 16% per i beni ammortizzabili

 12% per i beni non ammortizzabili

La rivalutazione andrà effettuata nel bilancio di esercizio 2016 e riguarderà tutti i beni, appartenenti alla stessa categoria omogenea, risultanti dal Bilancio chiuso al 31.12.2015.

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 mentre il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo.

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13) Investimenti in Startup e PMI innovative

Per i soggetti IRES che investono in Start-up e PMI innovative, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Tale investimento non concorre alla formazione del reddito per il 30% (in luogo del 20%).

L’efficacia delle nuove misure è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

14) Equity crowdfunding ampliata a tutte le piccole medie imprese (PMI) A partire dal 2017 tutte le PMI (quindi non solo PMI innovative o Start-Up) potranno usufruire delle piattaforme online al fine di reperire capitale di rischio (c.d.

crowdfunding). Lo strumento per la raccolta di capitali attraverso portali online, precedentemente previsto per le sole Startup e PMI innovative, è ora esteso per finanziare le piccole e medie imprese di ogni genere. Ne consegue che tutte le norme relative all’equity crowdfunding ora valgono per le tutte le PMI (imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni). Attraverso i portali online (che devono essere autorizzati dalla Consob per questa specifica attività), dal 2017 sarà possibile raccogliere capitale di rischio (quote proprietarie) per le piccole e medie imprese.

15) IVA - Note di variazione nelle procedure concorsuali

È stato nuovamente modificato l’art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

Come noto la Legge di Bilancio 2016 aveva modificato, per le procedure aperte a decorrere dal 31/12/2016, il momento di emissione della nota di variazione a seguito di procedure concorsuali (la nota di variazione poteva essere emessa all’inizio della procedura).

In particolare La Legge di Stabilità 2017 abroga i commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura.

In buona sostanza le disposizioni “di maggior favore” previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

16) Introduzione del “Gruppo IVA”

Viene introdotto in Italia il c.d. “Gruppo IVA” ossia la possibilità di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Tali disposizioni si applicheranno tuttavia solo a partire dal 1° gennaio 2018.

Perché sia possibile costituire un “gruppo IVA” è necessario che tra le società intercorrano i seguenti vincoli:

Vincolo finanziario

(art 2359 CC) Se tra i soggetti esiste direttamente o indirettamente dal primo luglio dell’anno precedente un rapporto di controllo o i soggetti siano controllati direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto

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8 Vincolo

economico

Se vi è tra i soggetti almeno una delle seguenti cooperazioni economiche: svolgono lo stesso genere di attività principale;

svolgono attività complementari o interdipendenti; svolgono attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi

Vincolo organizzativo

Se fra i soggetti esiste un coordinamento in via di diritto o in via di fatto fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto

In particolare, la disposizione prevede una presunzione legale di sussistenza degli ultimi due vincoli quando fra i partecipanti ricorre certamente il vincolo finanziario.

L’opzione deve essere esercitata in via telematica da parte di tutte le società facenti parte del gruppo. Sono escluse dalla possibilità di esercitare l’opzione: le società soggette a procedura concorsuale, le società in liquidazione, le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario.

L’opzione, se esercitata entro il 30.09 ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre invece se esercitata nel periodo intercorso tra il 1.10 e il 31.12 ha effetti a partire dal secondo anno successivo.

Esercitando l’opzione:

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerabili imponibili IVA (art 2-3 Dpr IVA);

 le cessioni di beni o servizi ricevute o rese a un soggetto non partecipante al gruppo, sono considerate ai fini IVA come operazioni rese o ricevute dal gruppo IVA (nella sua interezza).

17) Abolizione IRPEF coltivatori diretti

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF, per il triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

18) Riduzione aliquota gestione separata INPS

A decorrere del 01.01.2017, per i lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini IVA) iscritti alla gestione separata INPS l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i più Cordiali saluti,

Bologna, Rimini, 10 gennaio 2017 Studio Moscatelli Commercialisti

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