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Allegato "A" al N /8101 di repertorio Milano il STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE "In Atto" Art. 1) Ai sensi della Legge 7

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Allegato "A" al N. 67357/8101 di repertorio Milano il 10.02.2009

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

"In Atto"

Art. 1) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione culturale di promozione sociale denominata "In Atto".

Art. 2) L’associazione ha sede in Milano.

Art. 3) La associazione ha durata illimitata.

Art. 4) L’associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore della promozione della cultura, favorendo lo sviluppo, tra i soci e i cittadini in genere, di iniziative destinate alla loro formazione religiosa, culturale, sociale e politica.

L’attività, in particolare, riguarderà la diffusione e la promozione della cultura originata dall’umanesimo cristiano.

L’associazione è apartitica ed esclude qualsiasi finalità sindacale, datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Per raggiungere detto scopo l’associazione potrà:

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie.

- provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche e multimediali, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale, a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;

- svolgere manifestazioni, eventi culturali, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;

- orientare i soci e il pubblico nel campo dell’editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

- favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e anche favorendo la loro adesione all’associazione.

Per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà

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poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell’ambito di tali collaborazioni l’associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Art. 5) Nella associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo.

Il comitato esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri soci la qualifica di socio fondatore.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6) Possono essere soci dell’associazione persone fisiche che ne condividono gli scopi, nonché enti di qualsiasi natura che svolgano attività analoghe, connesse ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell’associazione.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione della quota associativa e ai contributi previsti dall’articolo 7, nonché alla partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 7) Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda motivata al comitato esecutivo, precisando di aver dato lettura dello statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative e dei contributi determinati dal comitato esecutivo, sin tanto che resterà iscritto all’associazione.

I contributi degli associati potranno, a seconda dei casi, essere versati una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.

Sull’ammissione a socio delibera il comitato esecutivo

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all’unanimità

Sia la quota che i contributi verranno deliberati annualmente dal comitato esecutivo.

Art. 8) Gli associati cessano di appartenere all’associazione per

* morte,

* recesso,

* esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al comitato esecutivo entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee, e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o di aver commesso azioni pregiudizievoli agli stessi o al patrimonio dell’ente può essere disposta dal comitato esecutivo l’esclusione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all’associato escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento all’Assemblea. L’Assemblea, sentito l'interessato ed il comitato esecutivo, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento del comitato esecutivo.

Art. 9) Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata.

Art. 10) L’ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati.

Sono organi della associazione:

- l’assemblea dei soci;

- il comitato esecutivo;

- il presidente dell’associazione;

- il revisore dei conti.

Art. 11) L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione e si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa delibera in merito:

* all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

* agli indirizzi ed alle direttive generali dell’associazione;

* alla nomina del comitato esecutivo e del Revisore;

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* all’approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;

* alla delibera di scioglimento dell’associazione;

* ad ogni altra materia attribuitale dal presente Statuto o che il comitato esecutivo intendesse sottoporre.

L’assemblea è convocata almeno due volte all'anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. E’

altresì convocata tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante comunicazione agli associati e avviso pubblico con affissione presso la sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.

Art. 12) L’associazione è retta da un comitato esecutivo che ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il comitato esecutivo è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a nove secondo la determinazione dell’assemblea all’atto della nomina. Il comitato esecutivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti eletti, l'intero comitato si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di membro del comitato esecutivo è gratuita. Il comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente, qualora fosse nominato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 13) Il Presidente dell’associazione è eletto dal comitato esecutivo tra i suoi membri e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative.

Il Presidente ha l’uso della firma sociale e può conferire sia

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ai soci che ai terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l’approvazione del comitato esecutivo.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il comitato può nominare un Vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14) L'assemblea ordinaria degli associati nomina un Revisore contabile, con indicazione del Presidente. Può partecipare alle riunioni del comitato esecutivo e verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Il Revisore esamina ed approva, sottoscrivendoli, il bilancio preventivo e consuntivo annuali dell'associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo. Il revisore resta in carica per un triennio ed alla scadenza può essere rinnovato.

Art. 15) L’associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31dicembre di ciascun anno.

L’assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Art. 16) I proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17) Il patrimonio dell’associazione è costituito:

- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell’associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

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nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;

j) redditi del patrimonio.

Art. 18) Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.

Art. 19) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile sulle associazioni riconosciute, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to: Gabriele Allevi F.to: Borghetti Stefania F.to: Luca Mario Doninelli F.to: Paolo Quinzi

F.to: Gianluca Spadoni

F.to: Dottor Giuseppe Parazzini - Notaio -

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