• Non ci sono risultati.

Ministero dell Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Alta Formazione Artistica e Musicale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ministero dell Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Alta Formazione Artistica e Musicale"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Ministero dell’Università

della Ricerca Scientifica e Tecnologica Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

”EVARISTO FELICE DALL’ABACO”

ISTITUTO SUPERIORE di STUDI MUSICALI

VERONA

STATUTO

sede principale Direzione, Segreteria, Biblioteca, Auditorium "Montemezzi"

via Abramo Massalongo, 2 - 37121 Verona

tel. 045.800.28.14 - 045.800.91.33 fax 045.800.90.18 E-mail:[email protected]

Sede succursale di Casa Boggian

Stradone San Fermo, 28 37121 Verona - tel. 045.800.73.48

(2)

INDICE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’

Art. 1. Definizione dell’Istituzione Art. 2. Finalità

Art. 3. Attività didattiche, formative e produttive Art. 4. Diritto allo studio e attività sociali

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE Art. 5. Definizione e funzioni

Art. 6. Il Presidente Art. 7. Il Direttore

Art. 8. Consiglio di Amministrazione Art. 9. Il Consiglio Accademico Art. 10. Il Collegio dei revisori Art. 11. Il Nucleo di valutazione Art. 12. Il Collegio dei Professori Art. 13. La Consulta degli Studenti

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14. Strutture didattiche, di formazione e produzione, di ricerca e di servizio Art. 15. Corsi

Art. 16. Dipartimenti

Art. 17. Consiglio d'area formativa Art. 18. Biblioteca e Musei

Art. 19. Laboratori

Art. 20. Centri di supporto e di servizio

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE Art. 21. Organizzazione degli uffici.

Art. 22. Il Direttore Amministrativo Art. 23. Funzioni decentrate

TITOLO V – REGOLAMENTI Art. 24. Regolamento didattico

Art. 25. Regolamento di mministrazione, finanza e contabilità Art. 26. Regolamento degli uffici amministrativi

Art. 27. Regolamento Generale d’Istituto TITOLO VI – NORME COMUNI

Art. 28. Calendario dell’Anno Accademico Art. 29. Modifiche dello statuto

Art. 30. Intese e Convenzioni Art. 31. Proprietà intellettuale Art. 32. Organismi collegiali Art. 33. Comitato Pari Opportunità

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 32. Norme transitorie

(3)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’

Art. 1.

Definizione dell’Istituzione

1. Il Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, Istituto Superiore di Studi Musicali, di seguito definito Conservatorio, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dell’art. 33 della Costituzione è sede primaria di Alta Formazione, di Specializzazione e di Ricerca nel settore della musica e svolge correlata attività di produzione.

2. L’Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

3. L’Istituzione si dichiara totalmente autonoma ed indipendente da ogni condizionamento ideologico, razziale, religioso, politico o economico.

Art. 2.

Finalità

1. Il Conservatorio riconosce come propri compiti primari:

l’alta formazione musicale ed artistica;

lo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità locale, regionale, nazionale ed internazionale

la formazione e l’educazione permanente la ricerca

il sostegno alla produzione artistico-musicale

l’individuazione, lo sviluppo, la cura e la valorizzazione dei talenti musicali la crescita della cultura musicale del territorio

la garanzia della libera attività dei Docenti

la tutela del patrimonio di esperienza pedagogica ed artistica che discende dalla tradizione secolare dei Conservatori italiani.

2. Favorisce e promuove ogni forma di ricerca, e di espressione in campo artistico, musicale e filologico, garantendo la pluralità propria della civiltà contemporanea, incentivando altresì la creatività, l’innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi, di nuove tecnologie, di nuove tecniche artistico-musicali e di nuove applicazioni delle stesse.

3. Adegua l’offerta formativa all’evolversi delle realtà culturali e produttive ed alle esigenze di formazione degli studenti e, nel perseguire la qualità più elevata della formazione, garantisce il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una preparazione finalizzata al loro inserimento sociale e professionale.

4. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

5. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale il Conservatorio persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le diverse culture ed i diversi saperi, anche attraverso lo scambio di Docenti e Studenti.

6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, con le realtà culturali e le forze produttive anche del territorio, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell’azione formativa e della ricerca dell’Istituzione.

7. Favorisce l’organizzazione di forme associative interne ed esterne che condividano ed agevolino le finalità del Conservatorio.

8. L'Istituzione persegue i propri fini anche attraverso convenzioni e forme associative con altri soggetti pubblici e privati, in conformità alla L. n.508/99.

(4)

Art. 3.

Attività didattiche, formative e produttive

1. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento Didattico d’Istituto.

2. Il Conservatorio può attivare:

a) Corsi Ordinari delle varie discipline, finalizzati al conseguimento di Diploma di Laurea di primo e di secondo livello, nonché Master, Corsi di Perfezionamento e Dottorati di Ricerca, nella propria sede o in sedi decentrate;

b) Corsi Liberi delle varie discipline, destinati ad una più vasta utenza e finalizzati anche al conseguimento di Attestati di Studio rilasciati anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere.

3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato, e la correlata attività di produzione artistico- musicale, intesa come parte integrante del processo formativo, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di formazione degli studenti e del progresso della ricerca e dell’innovazione pedagogica.

Art. 4.

Diritto allo studio e attività sociali

1. L’Istituzione, riconoscendo alto valore sociale allo studio, favorisce, anche di concerto con altri enti aventi tale finalità, l’accesso ai più alti gradi della formazione ai capaci e meritevoli.

2. Cura l’orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per sviluppare al meglio sia le attitudini degli studenti che il loro inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.

3. Può accogliere attività culturali, anche autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e allo Statuto.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE Art. 5.

Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione dell’Istituzione ai sensi dell’art.4 del DPR n. 132/2003 (di seguito indicato come DPR)

• il Presidente

• il Direttore

• il Consiglio di Amministrazione

• il Consiglio Accademico

• il Collegio dei Revisori

• il Nucleo di Valutazione

• il Collegio dei Professori

• la Consulta degli Studenti.

2. Ai sensi del Regolamento per l’autonomia statutaria e regolamentare ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 6.

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Istituzione come previsto dall’art. 5, comma 1, del DPR.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza od impedimento e per l’esercizio di funzioni che non gli siano espressamente riservate, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

(5)

Art. 7.

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell’andamento scientifico, didattico e artistico del Conservatorio, e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi riguardanti la ricerca, la didattica e la produzione.

2. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti del Conservatorio o anche tra docenti di altri Conservatori aventi i seguenti requisiti:

anzianità di servizio di almeno dieci anni di ruolo, di cui almeno tre presso l’Istituzione;

comprovata esperienza professionale sia sotto il profilo didattico che artistico e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica esclusivamente nella prima fase di applicazione dello Statuto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del DPR. 132/03.

4. I compiti e le funzioni del Direttore sono stabiliti dall’art. 6 del DPR.

5. In ordine alla materia disciplinare il Direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

7. Il Consiglio Accademico potrà, sentito il Direttore, eleggere, fra i docenti che lo compongono, un Vicedirettore, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento in tutte le funzioni non espressamente riservate al Direttore da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 8.

Consiglio di Amministrazione

1. La composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall’art. 7 del DPR..

2. Al fine di assicurare il funzionamento dell’Istituzione, in caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione e di non rinnovo, da parte del Ministro, dei membri entro i termini previsti dal DPR, il Consiglio uscente resterà in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’effettivo rinnovo.

Art. 9.

Il Consiglio Accademico

1. La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono stabilite dall’art. 8 del DPR.

2. Il Consiglio Accademico è costituito, oltre che dal Direttore, che lo presiede, da dieci membri, di cui otto docenti e due studenti, questi ultimi designati dalla Consulta degli Studenti.

3. I requisiti dei componenti Docenti del Consiglio accademico sono i seguenti:

a) anzianità di servizio di almeno cinque anni di ruolo, di cui almeno due presso il Conservatorio;

b) riconosciuta esperienza di organizzazione didattico-artistica e comprovata professionalità attinente all’area formativa di appartenenza.

4. Il Consiglio Accademico per l’esercizio delle sue funzioni si può avvalere, a livello consultivo, dell’apporto di altri organi dell’Istituto.

Art. 10.

Il Collegio dei Revisori

1. La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle di cui all’art. 9 del DPR.

Art. 11.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è formato da tre componenti, di cui uno interno e due esterni, i quali dovranno possedere l’uno comprovate esperienze di amministrazione di enti similari e l’altro comprovata esperienza di organizzazione didattica e comprovata esperienza nel campo della valutazione nelle Istituzioni AFAM.

2. Il Nucleo di valutazione nomina al proprio interno il suo Coordinatore.

(6)

3. Le funzioni sono quelle di cui al comma 2 dell’art. 10 del DPR.

Art. 12.

Il Collegio dei Professori

1. La composizione e le funzioni sono quelle di cui all’art. 11 del DPR.

2. Il Collegio dei Professori in particolare:

• supporta mediante pareri l’attività del Consiglio Accademico, al quale può anche effettuare richieste.

3. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte ne sia fatta richiesta da:

a) la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico;

b) la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 13.

La Consulta degli Studenti

1. I compiti, la composizione e le funzioni sono stabiliti dall’art. 12 del DPR.

2. I requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento elettorale.

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14.

Strutture didattiche, di formazione e produzione, di ricerca e di servizio

1. L'offerta formativa è articolata in Corsi e/o Master, individuati ed attivati dall’Istituzione, che ne definisce gli obiettivi formativi.

2. L’organizzazione dell'Istituzione si articola in:

corsi di laurea;

corsi di laurea specialistica;

corsi di perfezionamento;

master;

dottorati di ricerca;

corsi liberi;

dipartimenti suddivisi per aree di competenza, formative e progettuali;

comitati interdisciplinari per progetti formativi più vasti, che coinvolgono più aree ed eventualmente altre Istituzioni esterne;

centri di ricerca;

centri di produzione;

strutture per il tutorato ed i servizi didattici.

3. L'Istituzione persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello status giuridico e della centralità della docenza, riconoscendo autonomia progettuale alle aree formative.

Art. 15.

Corsi

1. Il Regolamento Didattico dell'Istituzione stabilisce l'offerta formativa sulla base dei requisiti prefissati dalla legge.

2. L'Istituzione conferisce i seguenti titoli, ai sensi della Legge 508/99, art. 2, comma 5 e delle modifiche apportate dalla legge 268/2002: Diplomi Accademici di primo e secondo livello, nonché di Perfezionamento, di Specializzazione e di Formazione alla Ricerca in campo artistico e musicale.

(7)

3. L'Istituzione rilascia altresì Attestati relativi a corsi di perfezionamento, master e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione, alla quale essa partecipi.

4. I titoli ed attestati di cui al presente articolo possono anche essere rilasciati congiuntamente ad altre Istituzioni, italiane o straniere, con le quali siano state attivate apposite convenzioni.

5. I titoli di studio rilasciati hanno valore legale in base alla normativa vigente.

Art. 16.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti:

promuovono e predispongono le attività didattico-formative e di specializzazione di uno o più settori disciplinari omogenei per contenuti e/o per metodologia di ricerca;

coordinano ed organizzano la programmazione didattica, valorizzando le professionalità dei docenti e salvaguardando la loro libertà di insegnamento.

2. I Dipartimenti concorrono all’organizzazione delle attività didattiche dei Corsi, di cui all’art 15 del presente Statuto.

3. I Dipartimenti hanno autonomia progettuale, didattica e di spesa nell’ambito degli indirizzi e dei limiti fissati dagli organi di gestione. Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per l’organizzazione della propria ricerca.

4. Al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori dei relativi settori, coerentemente ai criteri stabiliti nel Regolamento del Dipartimento, nonché il personale tecnico e amministrativo eventualmente assegnato dall’Istituzione per il suo funzionamento.

5. Al singolo professore è garantita la libertà di optare tra più Dipartimenti. E’ fatta salva la possibilità per il singolo professore – previa approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione – di accedere direttamente ai relativi finanziamenti, ove non partecipi a programmi di formazione dipartimentali.

6. La costituzione, la modifica e la cessazione dei Dipartimenti spetta al Consiglio Accademico, in conformità ad apposito Regolamento, che deve prevedere:

le forme di accesso;

il numero minimo dei docenti afferenti al Dipartimento;

le misure utili a garantire l’esistenza e lo sviluppo del Dipartimento;

le forme di incentivazione per i Dipartimenti;

le modalità per la motivata cessazione dei Dipartimenti nel caso in cui vengano a mancare i requisiti minimi richiesti.

7. I Dipartimenti provvedono all’emanazione di un proprio Regolamento interno, che ne disciplini il funzionamento.

Art. 17.

Consiglio d'area formativa

1. Il Consiglio d'area formativa, composto da Docenti eletti dai Dipartimenti afferenti all’area, è organo di proposta e consultivo dell'Istituzione in ordine alla promozione, allo sviluppo, all’organizzazione degli indirizzi di studio.

2. In particolare esso coordina la programmazione didattica e formativa d'area fra i vari corsi ed esprime il parere:

sui progetti di formazione;

sui piani di studio dei Corsi;

sui criteri di assegnazione e di composizione delle commissioni d'esame.

3. Il Consiglio si dota di proprio regolamento interno.

(8)

Art. 18.

Biblioteca e musei

1. La bibliomediateca-museo del Conservatorio, di seguito denominata Biblioteca, al quale è preposto il Bibliotecario, promuove la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione, sia all’interno che all’esterno, del patrimonio archivistico, bibliografico, discografico, videografico, di supporti multimediali e museale dell’Istituzione, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio, sia alla propria funzione di biblioteca musicale del territorio.

2. La biblioteca opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari, partecipando alla cooperazione internazionale. La biblioteca può operare anche in consorzio, convenzione o compartecipazione con altre biblioteche, istituzioni ed enti pubblici e privati.

3. Al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, il Consiglio di Amministrazione assegna alla biblioteca un adeguato bilancio con autonomia finanziaria e amministrativa, nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il funzionamento della biblioteca e le modalità di accesso al patrimonio bibliotecario vengono stabiliti da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e il Direttore Amministrativo, su proposta dei responsabili dei settori.

Art. 19.

Laboratori

1. I laboratori di ricerca e sperimentazione, nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica), quando istituiti, hanno le stesse prerogative attribuite ai strutture di competenza.

Art. 20.

Centri di supporto e di servizio

1. I Centri di supporto e di servizio forniscono servizi integrativi e di sostegno all’attività didattica, formativa, di ricerca e di produzione. Essi possono essere costituiti anche in collaborazione con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, mediante apposita convenzione.

2. Ai Centri di supporto e di servizio può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizio sono disciplinati del Regolamento Generale, nel rispetto delle competenze riservate dallo Statuto agli organi necessari.

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE Art. 21.

Organizzazione degli uffici

1. L’Amministrazione del Conservatorio è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali. Con apposito regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo e sentito il Consiglio Accademico, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

(9)

Art. 22.

Il Direttore Amministrativo

1. L’incarico di Direttore Amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea, già appartenente all’Area Direttiva. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Istituto, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del Dlgs. n. 165 del 2001. L’incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e previa contestazione dell’interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

2. Il Direttore Amministrativo è responsabile, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e della contrattazione collettiva, della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione e sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo, coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio. Adotta altresì, gli atti di competenza individuati dal presente Statuto e dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Direttore Amministrativo, inoltre:

a) partecipa agli organi di gestione dell’Istituzione secondo le norme del presente Statuto;

b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

4. In ordine alla materia disciplinare si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 23.

Funzioni decentrate

1. L’amministrazione, la didattica e la ricerca possono essere decentrate dall’Istituzione, mediante la creazione di apposite Succursali/Sedi Staccate/Organizzazione di Corsi, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici e privati in conformità alla normativa vigente.

TITOLO V – REGOLAMENTI Art. 24.

Regolamento didattico.

1. Il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative.

2. E’ deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.

3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

Art. 25.

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanza e contabile dell’istituto.

2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

(10)

4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

6. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione.

Art. 26.

Regolamento degli uffici amministrativi

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione.

2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio del Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

Art. 27.

Regolamento Generale d’Istituto.

1. Il Regolamento Generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui ai commi precedenti, l’assetto generale dell’istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

4. La revisione del Regolamento Generale avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

TITOLO VI – NORME COMUNI Art. 28.

Calendario dell’Anno Accademico

1. Il Calendario dell’Anno Accademico è deliberato con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 29.

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio Accademico e sono trasmesse al Ministero per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le proposte di modifica possono essere presentate:

dal Collegio dei professori con deliberazione assunta dai due terzi dei componenti;

dalla maggioranza della Consulta degli Studenti;

dal personale A.T.A. con votazione dei due terzi degli stessi;

dal Consiglio di Amministrazione;

dal Direttore.

(11)

Art. 30.

Intese e Convenzioni

1. In conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7, della L. 508/99, nell’ambito delle proprie autonome scelte e per il conseguimento delle proprie finalità, l’Istituzione può stipulare intese programmatiche, convenzioni e contratti finalizzati, mediante la sinergia con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, a potenziare e sviluppare la capacità ed il campo di azione dell’Istituzione stessa; pertanto, il Conservatorio può partecipare, con proprio personale, con proprie strutture e, se del caso, con propri mezzi finanziari, ad iniziative e programmi, di didattica e/o di ricerca, di assistenza e consulenza, di trasferimento tecnologico, di formazione del personale, di produzione artistica, di edizione, o altro. A tal fine l’Istituzione può distaccare, in conformità alle norme che ne disciplinano il rapporto con l’Istituzione stessa, proprio personale presso altri enti pubblici e privati.

2. L’Istituzione può anche accedere, per lo sviluppo di tali programmi ed iniziative, a finanziamenti pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, qualora ne ricorrano i presupposti.

3. L’Istituzione, inoltre, può partecipare a strutture stabili di cooperazione e/o societarie, con o senza scopo di lucro, nazionali, comunitarie ed internazionali.

4. Le deliberazioni circa le modalità di partecipazione dell’Istituzione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 31.

Proprietà intellettuale

1. Tutto il patrimonio di conoscenze inerente all’attività didattica è di proprietà esclusiva dell’Istituzione.

2. I prodotti dell’ingegno, sia degli allievi che dei docenti, in qualunque forma realizzati utilizzando strutture, know-how e mezzi forniti dall’Istituzione, sono in contitolarità tra l’Istituzione e l’ideatore.

3. La disciplina della proprietà intellettuale delle opere dell’ingegno di cui al secondo comma, che precede, sotto il profilo del diritto allo sfruttamento sarà oggetto di apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 32.

Organismi collegiali

1. Ciascun Organo collegiale elegge al proprio interno il Segretario, che cura la tenuta del verbale delle sedute.

2. Ciascun Organo collegiale, ove non sia previsto un Presidente, elegge al proprio interno un Coordinatore, con la funzione di direzione dei lavori.

Art. 33.

Comitato Pari Opportunità

1. Il Comitato per le Pari Opportunità ha lo scopo di individuare tutte le discriminazioni, dirette o indirette, palesi od occulte, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra soggetti diversi, in particolare nell’accesso al lavoro, nell’orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera all’interno dell’Istituzione.

2. Le funzioni e la composizione del Comitato sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 34.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, gli Organi in carica all’entrata in vigore dello Statuto

continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all’insediamento dei nuovi Organi Statutari; lo

(12)

scorcio temporale mancante alla conclusione dell’Anno Accademico non verrà computato ai fini della durata del mandato.

Riferimenti

Documenti correlati

Così come avrà modo di conoscere sia le maggiori testate d’arte on paper, che le piattaforme on line, italiane ed estere, grazie alle quali prendere confidenza col sistema

Maya Guida completa _Volume 1 Roberto Strippoli, Imago edizioni 2009 (solo per la modellazione) Lezioni di Maya Modellazione di Mauro Matteucci 2019. Lezioni di Maya Materia

In caso di accoglimento del reclamo la commissione rettifica l’elenco dei candidati ammessi e provvede, entro il medesimo termine del 16/09/2020, alla pubblicazione

Esposizione collettiva artisti italiani e spagnoli a Leida, Facoltà di belle Arti di Barcellona, Manresa 2018- COME UN RACCONTO – concorso Libro d’Artista – novembre 2018 Udine,

Gli obiettivi didattici sono quelli di fornire l’autonomia progettuale nella realizzazione di un gioiello, il corso ha l’obbiettivo di fornire sufficienti nozioni riguardanti

I suoi campi di ricerca sono focalizzati sulla sperimentazione dei processi creativi in ambienti produttivi, esplorando in particolare le metodologie di progettazione,

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal

Nel 2013/2014 ho curato Arte dall'Oriente Cubano/Arte desde el Oriente Cubano una mostra di 13 artisti da Santiago di Cuba per la Rocca di Umbertide – Centro per l'Arte