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IX LEGISLATURA 20" Seduta Lunedì 11 luglio 2011

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IX LEGISLATURA 20" Seduta Lunedì 11 luglio 2011

Deliberazione n. 107 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.

4/2007 "Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria".

Presidente: Francesco Talarico

Consigliere - Questore: Giovanni Nucera Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 44, assenti 6

... omissis ...

11 Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Parente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli della proposta di legge in argomento, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso ,'esito - presenti e votanti 44, a favore 32, astenuti 12 -ne proclama il risultato:

"11 Consiglio approva"

... omissis ...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 15 luglio 2011

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Allegato alla deliberazione n. 107 dell'11 luglio 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2007

"COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI DELLA CALABRIA"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2011.

Reggio Calabria, 15 luglio 2011

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RELAZIONE

La presente legge è finalizzata a modificare ed integrare la legge regionale n.

4/2007 inerente la: "Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria".

Nella stessa sono descritte le attività di cooperazione internazionale che la Regione può intraprendere, d'intesa con gli organi statali.

Le modifiche ivi proposte mirano a realizzare strutture operative decentrate, più snelle dal punto di vista burocratico, che forniscano alle imprese servizi di assistenza e banche dati efficienti ed aggiornate.

La finalità della legge in oggetto è quella di superare i rilievi di incostituzionalità della legge regionale n. 4/2007 sancite con sentenza n.131/2008, ed, al contempo, di adeguare la stessa agli indirizzi ed alle politiche di sviluppo, integrazione, cooperazione ed internazionalizzazione forniti dall'attuale Governo regionale.

Le politiche di cooperazione decentrata della Regione Calabria, con questo provvedimento, si aprono alla collaborazione con Unioncamere e con i diversi Enti Nazionali, al fine di consentire l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali.

La legge rientra nel contesto di una rivisitazione delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, considerato che l'esecutivo regionale ha evidenziato anche l'opportunità di utilizzare in modo più mirato le risorse del POR Calabria, per rafforzare i processi di internazionalizzazione e di cooperazione, nonché di rilanciare le attività dello sportello per

"internazionalizzazione, che oltre ad essere il portale informativo, può erogare anche servizi di assistenza ed accompagnamento alle imprese.

L'attuale testo del prowedimento nasce da un accurato lavoro di ricerca e studio, che ha visto la collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche Euro­

Mediterranee ed I nternazionalizzazione , i Servizi legislativi di Giunta e Consiglio, gli Uffici della Sesta Commissione che hanno evidenziato di volta in volta le criticità riscontrate su alcune disposizioni che avrebbero potuto generare dubbi di costituzionalità.

Entrando nello specifico dell'articolato

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 della I.r. 4/2007, che disciplinava le attività di cooperazione, dichiarato in parte incostituzionale con la sentenza della Corte n.

131 del 2008.

La riformulazione del testo, nel definire la materia della cooperazione internazionale, si attiene strettamente all'ambito degli interventi che sono di competenza regionale, senza invadere l'ambito della cooperazione allo sviluppo riservata esclusivamente allo Stato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 6 della I.r. 4/2007, che delimitava la sfera della cooperazione umanitaria e di emergenza, dichiarato, anch'esso, parzialmente incostituzionale con la citata sentenza.

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Nella proposta di modifica si specifica che gli interventi in materia di cooperazione umanitaria e di emergenza, potranno essere realizzati dalla Regione previa intesa con il Governo nazionale.

L'articolo 3 abroga il comma 7, dell'articolo 8 della tr. 4/2007, sull'evidente presupposto che questa disposizione era stata dichiarata anch'essa incostituzionale dall'emerita Corte.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 della I.r. 4/2007, che disèiplina la costituzione del Nucleo Tecnico.

L'articolo 5, infine, modifica l'articolo 13 I.r. n. 4 del 2007, riferendo fa copertura finanziaria alla Unità previsionale di base specifica per la Cooperazione e le politiche euro-mediterranee istituita nel bilancio regionale di previsione, prevedendo l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

El conforme all'originale.

Reggio Calabria, 15 luglio 2011

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Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 I.r. n. 4 del 2007)

1. AI comma 3, dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria), dopo le parole "La Regione Calabria", sono inserite le seguenti "nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e riconosciuti con leggi dello Stato".

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della I.r. n. 412007 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione Calabria esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:

a) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;

b) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;

c) iniziative di scambio di esperienze con le amministrazioni di regioni ed altri enti esteri;

d) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi trai Comuni e le Province della Regione Calabria, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;

e) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero che si sostanziano in:

1) promozione di iniziative aWestero dirette alla diffusione de "a conoscenza del patrimonio storico, artistico, economico, ambientale e sociale delle regioni;

2) misure atte a garantire il mantenimento della identità regionale ed il miglioramento della conoscenza della cultura di origine;

3) iniziative per facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale degli emigrati;

4) informazione degli emigrati sulle attività regionali, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale delle singole Regioni;

5) assistenza all'estero in caso di situazioni di eccezionalità socio­

politica ed economica.

f) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione."

Art. 2

(Modifiche a,,'articolo 6 I.r. n. 4 del 2007)

1. AI comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale n. 412007, dopo le parole "a tali interventi", sono inserite le seguenti " interventi che potranno essere realizzati previa intesa col Governo nazionale.".

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2. La lettera a}, del comma 3 dell'articolo 6 della I.r. n.4/2007, è sostituita dalla seguente:

"a) la Regione destina una parte delle risorse del proprio bilancio per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizioni e di carenze igienico sanitarie;" .

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n.

4/2007 è sostituita dalla seguente:

"C) gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale,

previa intesa col Governo nazionale, e comunicati al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio nel rispetto della su citata intesa; ".

4. Le lettere d}, e) ed f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4/2007 sono abrogate.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 8 I.r. n. 4 del 2007)

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 4/2007 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 12 tr. n. 4 de12007)

1. AI comma 2 dell'articolo 12 della legge regionalen. 4/2007 dopo le parole "Consiglio regionale" sono aggiunte fe parole" e da tre esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Cooperazione ed internazionalizzazione".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13 I.r. n. 4 del 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2007, è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il 2011 in 200.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate all'U.P.B.

2.4.02.02 (capitolo n. 24020201 recante "Spese per la realizzazione di attività di cooperazione nazionale ed internazionale") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, che presenta la necessaria disponibilità"

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della I.r. n. 4/2007 sono abrogati.

3. " comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2007, è sostituito dal seguente:

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" 5. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati a regime in euro 200.000,00 si provvede con risorse regionali, nazionali e comunitarie, allocate nelle pertinenti UPB dello stato di previsione della spesa, in relazione alle effettive esigenze previste per ciascun esercizio finanziario dalla legge di approvazione del bilancio regionale e collegata legge finanziaria di accompagnamento.".

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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