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CONTRATTO DI SERVIZIO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO TRA

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CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

TRA

Il costituito Ufficio Comune tra il Comune di Angri e il Comune di San Marzano sul Sarno, rappresentato dall’ing. Vincenzo Ferraioli nato ad Angri il 23/04/1955, nella sua qualità di Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri, e dall’ing. Nicola Annunziata nato a Sarno il 07/10/1951, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di San Marzano sul Sarno, ubicato presso la Sede Municipale, in Piazza Crocifisso, Angri, (di seguito denominato Comune);

E

L’Azienda Speciale Angri Eco Servizi, P. I.V.A. 03853810657 con sede in Angri (SA) alla piazza Crocifisso c/o la sede Municipale, rappresentata dall’ing. Novi Domenico nato a Pagani il 13.12.1968, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica c/o la sede legale dell’Azienda Speciale (di seguito denominata Azienda).

PREMESSO CHE

con Delibera del Consiglio Comunale di Angri n.79 del 13 dicembre 2001, è stata disposta la costituzione dell’Azienda Speciale “Angri Eco Servizi”, ex art.114 del D.Lgs.

n.267/2000, approvato lo Statuto di detta Azienda Speciale;

con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 16.10.2017 è stato disposto l’affidamento alla stessa Azienda Speciale del servizio di igiene urbana del Comune di San Marzano sul Sarno ed approvato il “Piano Economico Finanziario” e lo schema del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO Art. 1 (oggetto del Contratto)

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Comune di San Marzano sul Sarno e l’Azienda Speciale “Angri Eco Servizi” per la gestione dei servizi d'igiene urbana in ogni loro fase.

In particolare disciplina l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani da tutti gli insediamenti civili in genere:

a) raccolta differenziata della frazione secca residua;

b) raccolta differenziata della frazione organica compostabile;

c) raccolta differenziata della carta e del cartone;

d) raccolta differenziata della plastica;

e) raccolta differenziata dei contenitori in vetro;

f) raccolta differenziata dei metalli;

g) raccolta differenziata delle pile esauste;

h) raccolta differenziata dei farmaci scaduti;

i)

raccolta differenziata dei contenitori etichettati con il simbolo "T” e "F";

2. raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti provenienti da potatura e sfalcio dei giardini pubblici e privati;

3. raccolta presso il “centro di raccolta” comunale delle tipologie consentite di provenienza domestica;

(2)

4.

trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non raccolti, presso il centro autorizzato e/o di trattamento finale, indicato dal Comune di San Marzano sul Sarno;

5. avvio a centri di stoccaggio e riutilizzo dei materiali raccolti in maniera differenziata;

6. spazzamento delle vie e delle piazze ricadenti nel territorio comunale;

7.

gestione del centro di raccolta, così come previsto dal D.M. 8 aprile 2008;

8.

raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree mercatali (settimanale e straordinarie);

9.

operazioni di pulizia speciali ed occasionali (fiere, feste religiose, manifestazioni sportive e religiose).

Sono parte integrante della Contratto l’allegato 1): schema operativo e calendario di lavoro raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; l’allegato 2):

personale impiegato; l’allegato 3): mezzi ed attrezzature impiegate.; l’allegato 4): riepilogo costi complessivi servizi

Il presente Contratto si ispira inoltre al dettato del D.Lgs. 03.04.2006 n°152 al fine di ottenere il superamento dei limiti di raccolta differenziata previsti dallo stesso decreto e di garantire la massima efficienza ed economicità dal servizio posto in essere.

Art. 2 (durata dell’affidamento)

La durata dell’affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di San Marzano sul Sarno, è disciplinata dall’art. 10 della convenzione tra i Comuni, pertanto è stabilita in mesi otto a decorrere dalla data di avvio del servizio

L’affidamento del servizio è rinnovabile con decisione del comitato dei sindaci, che definisce anche la durata del rinnovo, nelle more della piena attuazione del sistema profilato dalla L.R. n. 14/2016.

Art. 3 (determinazione del canone)

II canone mensile per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto riguarda esclusivamente il compenso da erogare in favore dell’Azienda.

Il canone a favore dell’Azienda è così strutturato:

a)

canone mensile fisso ed invariato dalla stipula del contratto per complessivi € 84.506,95 (euro ottantaquattromilacinquecentosei/95) di cui: imponibile € 76.824,50 ed € 7.682,45 per Iva al 10%);

Il canone comprende gli oneri derivanti dall’espletamento dei servizi. In particolare comprende i costi di prelievo e altro, nonché il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli impianti indicati dall’Amministrazione e in ogni modo entro una distanza (percorrenza stradale) di 50 Km dal Comune di Angri; il superamento di tale limite verrà conteggiato a parte calcolando la percorrenza in eccesso e applicando le tariffe al momento in vigore, con le modalità di cui all’art. 8.

Il canone non comprende altresì gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti raccolti quali:

→ rifiuti solidi urbani e assimilati oltre che speciali;

→ Rifiuti Urbani Pericolosi (pile esaurite e farmaci scaduti e altri);

→ rifiuti provenienti dallo spazzamento;

→ rifiuti solidi urbani provenienti dal Cimitero;

eventuali rifiuti e/o fanghi provenienti da impianti di depurazione;

→ rifiuti inerti;

→ qualsiasi altro rifiuto il cui onere di smaltimento è per Legge a carico del

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Comune, che dovrà essere corrisposto direttamente dal Comune al gestore dell'impianto di smaltimento finale.

Per i rifiuti che per Legge devono essere smaltiti a carico di produttori privati, il Comune potrà attivare un apposito servizio ponendo a carico degli stessi privati i costi di raccolta e smaltimento. Per tale servizio l’Azienda si impegna a fornire al Comune la documentazione di ogni eventuale transazione.

Resta inteso che il canone è determinato sulla base degli elementi riportati nel piano industriale approvato dal comune di San Marzano sul Sarno con delibera n. 135/2017 e che eventuali variazioni dovranno essere concordate .

Art. 4 (esclusività dell’affidamento)

Il Comune affida in esclusiva all’Azienda i servizi legati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani e i servizi accessori oggetto del presente Contratto su tutto il proprio territorio; si impegna inoltre a non concedere altri affidamenti e a non eseguire direttamente o indirettamente i servizi in oggetto all’Art. 1 del presente Contratto impedendo altresì ogni forma di concorrenza sul proprio territorio, ferma restando l’applicazione dell’art. 28.

Art. 5 (effetti dell’affidamento – responsabilità)

Per effetto del presente affidamento l’Azienda subentra al Comune in tutti gli obblighi in essere nei rapporti con l’utenza e con i terzi relativamente ai servizi oggetto dell’affidamento.

In particolare i servizi saranno resi relativamente all’espletamento delle attività di cui al Contratto, fermo restando a carico del Comune quanto di sua specifica competenza riguardo alle attuali disposizioni di legge.

L’Azienda si fa carico d’ogni responsabilità, sia civile che penale, per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione dei servizi in affidamento.

Art. 6 (garanzia di continuità del servizio)

L’Azienda dovrà garantire il servizio così come descritto nell’allegato 1) al fine di rispondere pienamente alle esigenze dell’utenza.

Qualora dovessero subentrare modifiche sostanziali e comunque, se il Comune ritenesse necessarie correzioni del servizio erogato, dovranno essere concordate le nuove condizioni di affidamento.

Art. 7 (elenco dei servizi di igiene urbana da prestare)

I servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani comprendono:

la raccolta differenziata della frazione organica (c.d. “umido”);

 la raccolta differenziata della frazione cartacea;

 la raccolta differenziata della frazione “plastica”;

 la raccolta differenziata dei contenitori in vetro;

 la raccolta differenziata dei metalli;

 la raccolta differenziata del “resto” o secco indifferenziato

 la raccolta differenziata di pile e farmaci scaduti;

 la raccolta differenziata dei RUP (rifiuti urbani pericolosi);

 la raccolta differenziata dei RAAE;

la raccolta dei rifiuti ingombranti

 la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani;

 lo spazzamento delle vie e delle piazze ricadenti nel territorio cittadino;

 il trasporto e il conferimento delle diverse frazioni agli impianti autorizzati;

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Art. 8 (raccolta e trasporto delle diverse frazioni di rifiuto)

La raccolta delle diverse frazioni di rifiuto verrà effettuata secondo il Piano approvato dal Comune. Il trasporto presso i siti autorizzati dovrà avvenire in un area non superiore ai 50 Km da calcolare su percorso stradale; qualora per motivi di forza maggiore tale distanza dovesse essere superata le parti concorderanno, entro i primi sei giorni dall’inizio delle nuove percorrenze, l’adeguamento economico delle prestazioni.

Poiché è vietato l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulle pubbliche vie e piazze si fa obbligo all’Azienda di segnalare all’Amministrazione eventuali violazioni delle norme regolamentari comunali in materia.

Il corrispettivo per lo smaltimento delle frazioni non recuperabili (quali i rifiuti secchi indifferenziati, gli ingombranti e qualsivoglia bene durevole) sarà a carico del Comune e sarà regolato direttamente dallo stesso ai titolari degli impianti di trattamento e smaltimento delle diverse tipologie.

La rimozione dei rifiuti dalle strade provinciali e statali verrà garantita per le competenze esclusive del Comune.

Art.9 (raccolta differenziata domiciliare delle seguenti frazioni:

organico, carta e cartone, plastica riciclabile e secco residuo)

L’Azienda è tenuta, a propria cura e spese, ad assicurare in tutto il territorio del Comune il servizio di raccolta differenziata domiciliare monomateriale delle seguenti frazioni di rifiuto: frazione Secca residua, frazione Organica, frazione composta da Carta e Cartone, frazione composta da Plastiche riciclabili.

La raccolta verrà effettuata, secondo lo schema in allegato, rigorosamente presso il domicilio di ogni utenza: sia esso singolo o collettivo; dovrà inoltre garantire la qualità dei materiali recuperati secondo il minor grado di impurità degli stessi al fine di consentire il corretto conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento delle frazioni Secca e Organica, oltre che il conferimento alle piattaforme autorizzate di Carta e Cartone e delle Plastiche riciclabili al fine di ottenere il massimo corrispettivo economico dai Consorzi di filiera del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) secondo l’accordo quadro ANCI-CONAI ovvero, laddove consentito e per condizioni economiche di miglior favore, potrà conferire tali materiali presso impianti autorizzati al di fuori del circuito CONAI.

Al fine di consentire il raggiungimento del massimo grado di purezza dei materiali riciclabili, l’Azienda può stipulare, previa comunicazione all’Ente, accordi economici con le piattaforme autorizzate comunque finalizzati alla massima valorizzazione dei materiali.

I ricavi dei materiali avviati a riciclo sono di spettanza del Comune di San Marzano sul Sarno. L’Azienda, all’uopo delegata all’incasso dei suddetti corrispettivi, dovrà riversare tali introiti al Comune medesimo, previa rendicontazione annuale.

Art. 10

(raccolta differenziata in contenitore stradale)

L’Azienda, mediante i propri mezzi, è tenuta, a propria cura e spese, ad assicurare in tutto il territorio del Comune il servizio di raccolta differenziata a contenitore stradale delle seguenti frazioni di rifiuto:

→ contenitori in Vetro;

→ metalli (banda stagnata, lattine in alluminio, minuterie).

L’Azienda dovrà provvedere a quanto sopra mediante il posizionamento di cassonetti da litri 1.100 sia per la raccolta dei contenitori in vetro che per la raccolta dei metalli.

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I cassonetti saranno installati nei punti previsti e concordati con i competenti Uffici Comunali, lo svuotamento degli stessi verrà effettuato di regola una volta a settimana, e, comunque, tutte le volte che sarà necessario.

Particolari tipologie di utenze, quali commerciali, ristorative e condominiali potranno essere dotate, a discrezione dell’azienda e su richiesta, di contenitori in volumetria appropriata per il collettamento dei rifiuti, purché gli stessi vengano collocati in spazi di pertinenza del richiedente e da questi regolarmente mantenuti in decoro.

Art. 11 (raccolta degli ingombranti e dei RAEE)

L’Azienda è tenuta, a propria cura e spese, alla raccolta settimanale e al trasporto dei rifiuti ingombranti e dei RAEE prodotti dai nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune.

Sono in ogni caso esclusi i rifiuti provenienti da demolizioni, rifacimenti e ristrutturazioni il cui smaltimento è a carico dei produttori, fatta esclusione per materiali di tale tipo che vengono conferiti in quantità inferiori ai 5 kg presso il centro di raccolta comunale.

Tale servizio è attivato su richiesta, anche telefonica, dei cittadini direttamente all’Azienda.

L’onere relativo allo smaltimento dei rifiuti ingombranti sarà a carico del Comune.

Art. 12

(raccolta differenziata di pile, farmaci scaduti, altri rifiuti pericolosi, componenti elettronici)

L’Azienda è tenuta, a propria cura e spese, ad assicurare in tutto il territorio del Comune il servizio di raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto: farmaci scaduti, pile esauste, contenitori etichettati T e/o F, batterie esauste e altri rifiuti urbani pericolosi.

Le raccolte di cui sopra verranno così organizzate:

Il servizio di raccolta dei farmaci scaduti con l’installazione di un apposito contenitore all’esterno di ogni farmacia presente sul territorio assicurando il prelievo ogniqualvolta necessario;

Il materiale prelevato è avviato ai centri di trattamento e smaltimento finale;

Il servizio di raccolta delle pile esauste con l’installazione di un’apposita colonnina presso i punti commerciali e non, concordati con l’Amministrazione assicurando il prelievo dalle colonnine ogniqualvolta sia necessario.

Il materiale prelevato sarà avviato ai centri di trattamento e smaltimento finale;

Il servizio di raccolta di qualsivoglia rifiuto pericoloso prevede l’installazione e il posizionamento di un contenitore di almeno 2 m³ presso il centro di raccolta o comunque di contenitori adeguati. Il materiale verrà conferito direttamente dagli utenti nei contenitori adeguati del centro di raccolta e da qui avviato ai centri di trattamento e smaltimento finale.

L’onere relativo allo smaltimento dei rifiuti sopra indicati sarà a carico del Comune.

Art. 13 (raccolta e trasporto dei rifiuti speciali)

L’Azienda ha facoltà di stipulare accordi diretti con utenti speciali che richiedano di installare contenitori di varia natura per la raccolta dei propri rifiuti all’interno delle aree di propria pertinenza, previo nulla-osta da parte del Comune.

In relazione alle specifiche esigenze derivanti dalle locali attività commerciali, artigianali e industriali potrà essere attivato un servizio di raccolta e trasporto al luogo di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

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Il servizio dovrà essere regolato da apposito contratto con il cliente ed eseguito secondo le prescrizioni previste dalla normativa al momento vigente.

L’intervento si rende opportuno per limitare il fenomeno che rifiuti di origine speciale possano confluire nel circuito dei rifiuti solidi urbani, con aggravio di oneri per le utenze civili e per l’Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sarà a carico degli utenti che richiedono detto servizio.

Art. 14 (raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal civico cimitero)

L’Azienda è tenuta, a propria cura e spese, ad assicurare la rimozione dei rifiuti organici e secchi dal civico cimitero; il servizio verrà assicurato posizionando il numero necessario di contenitori per favorire la corretta separazione dei rifiuti di origine organica vegetale e dei residui di altra natura.

L’Azienda dovrà considerare il civico cimitero come le altre utenze domiciliari. Il servizio, se richiesto, verrà potenziato in occasione di particolari ricorrenze.

Art. 15 (spazzamento del suolo pubblico)

Lo spazzamento del suolo pubblico verrà eseguito tutti i giorni feriali garantendo la rimozione dei rifiuti dalle vie, dalle piazze, dai vicoli, dai marciapiedi e passi carrai, dai viali privati assoggettati ad uso pubblico sia manualmente che meccanicamente (laddove possibile). Il servizio prevede inoltre lo svuotamento dei cestini gettacarte, la raccolta e lo smaltimento delle siringhe abbandonate, la rimozione delle deiezioni canine dai marciapiedi e la tenuta in decoro di fontane e fontanelle pubbliche.

In particolare deve essere assicurato lo spazzamento quotidiano delle strade di maggior densità abitativa e comunque di maggior interesse per la collettività.

In tutte le altre strade dovrà essere garantita la pulizia almeno settimanale.

Art. 16 (raccolta straordinaria da aree scoperte adibite a mercato o a manifestazioni pubbliche)

Il Comune fornirà il calendario dettagliato delle manifestazioni pubbliche annuali e del mercato scoperto settimanale.

In particolare si concorda che i rifiuti di provenienza mercatale o comunque prodotti da attività ambulante di vendita al dettaglio, devono essere raccolti e conservati dai produttori, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune e alle normative in materia.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole/aree di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, al fine di consentire agli operatori una raccolta separata dei rifiuti, secondo le seguenti modalità:

1. carta e cartone puliti e accatastati ordinatamente;

2.

cassette di legno e rifiuti organici raccolti in bidoncini o in appositi sacchi in materiale biodegradabile;

3. altri rifiuti secchi e/o voluminosi ordinatamente accatastati.

Art. 17 (pagamento del canone)

Il pagamento del canone mensile sarà effettuato dal Comune, da liquidarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese riferito alle prestazioni del mese in corso, a far data dall’avvio del servizio. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura.

Il comune di San Marzano sul Sarno provvederà ad accreditare il canone mensile a

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norma dell’accordo sottoscritto dai sindaci di Angri e S. Marzano sul Sarno in data 3.8.2017 nonché a rispettare tutte le norme contenute nel richiamato accordo.

Art. 18 (impiego del personale)

Nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto verrà impiegato da Angri Eco Servizi il personale attualmente in forza al cantiere di San Marzano Sul Sarno, come indicato all'allegato 3, in virtù di passaggio di cantiere da eseguire ai sensi dell'art. 43 L.R. 14/2016.

Angri Eco Servizi precisa che il personale assegnato al cantiere di San Marzano sul Sarno, in caso di cessazione per qualsiasi motivo dei servizi oggetto del presente contratto, non resterà alle dipendenze dell'Azienda, in quanto specificamente destinato all'espletamento del servizio nel territorio del Comune di S. Marzano sul Sarno, ma verrà trasferito ai sensi di legge (T.U.

Ambiente, art. 202; L. R. 14/2016, art. 43) al nuovo soggetto gestore.

Il Comune di San Marzano sul Sarno prende atto di quanto innanzi precisato da Angri Eco Servizi, e si impegna ad esonerare e tenere indenne Angri Eco Servizi - a decorrere dalla data di cessazione del servizio e contestuale cessazione del pagamento del canone - da ogni onere giuridico ed economico relativo al predetto personale.

Art. 19 (aggiornamento del canone)

Il canone mensile rimarrà invariato fino alla scadenza prevista dall’art. 2 del presente atto.

In fase di eventuale rinnovo, così come previsto dall’art. 2, qualora vi fossero aumenti, verrà adeguato di quanto dovuto a partire dal mese successivo alla presa d’atto del Comune.

Qualora il Comune intendesse cedere in affidamento all’Azienda ulteriori servizi, le parti si incontreranno in tempo utile per definire e quantificare il canone aggiuntivo.

Art. 20 (utilizzo mezzi e attrezzature)

L’Azienda si impegna ad impiegare i mezzi e le attrezzature di cui all’allegato 4, idonei al corretto espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti gli adempimenti previsti per legge secondo il vigente Codice della Strada.

Art. 21 (responsabilità)

L’Azienda è responsabile civilmente e penalmente nei confronti del Comune e di terzi durante l’esecuzione di tutti i servizi assunti. L’Azienda è inoltre responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti, dell’operato di eventuali aziende fornitrici per esso di servizi e di ogni danno derivante dall’esecuzione dei servizi stessi.

L’interruzione del servizio è consentita solo di fronte a cause di chiara forza maggiore.

Art. 22 (sub appalto)

Di norma non è consentito il sub appalto del servizio. Qualora l’Azienda fosse costretta ad affidare ad altre società parti marginali dei servizi o alcune fasi degli stessi dovrà comunicare al Comune tale decisione e comunque attenersi alle disposizioni di Legge in materia, ed in particolare all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 (denuncia degli inconvenienti)

L’Azienda ha l’obbligo di portare tempestivamente a conoscenza, con comunicazione scritta, dei competenti Uffici Comunali gli inconvenienti di ogni natura che impediscano il regolare svolgimento dei servizi, oltre che gli eventuali danni derivanti da tali inconvenienti.

Art. 24 (assicurazione e trattamento del personale)

L’Azienda s’impegna allo scrupoloso rispetto delle norme e delle condizioni previste dalle Leggi e dai Contratti Nazionali vigenti.

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L’Azienda doterà il personale operativo degli indumenti di lavoro invernali ed estivi secondo la vigente norma antinfortunistica.

L’Azienda è tenuta infine a provvedere alla liquidazione del personale dipendente al momento dell’effettiva cessazione per rapporto di lavoro.

Art. 25 (disciplina dell’attività)

L’Azienda dovrà attenersi alle vigenti norme regolamentari e ad eventuali successive Ordinanze Municipali.

Il Sindaco e/o il Dirigente del competente Ufficio potranno, in circostanze particolari e urgenti che richiedano provvedimenti di difesa della salute pubblica, adottare disposizioni riguardanti l’espletamento del servizio.

L’ufficio posto a sede dell’Azienda dovrà rimanere aperto tutti i giorni feriali al fine di assicurare il corretto funzionamento dei servizi, presso la sede dovrà rimanere attivo un servizio telefax che consentano di ricevere in tempo reale segnalazioni e comunicazioni del Comune.

Art. 26 (penalità)

Qualora l’Azienda non provveda alla regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Contratto e assunti quindi in affidamento, ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni di servizio concordate che riceverà dal Comune, le sarà inflitta, quale penale per ogni infrazione, una sanzione di € 250/giorno per la durata dell’inadempienza. Tale somma verrà defalcata dal primo canone da pagare da parte del Comune.

Le penali verranno applicate mediante provvedimento del Dirigente di Settore solo dopo aver ascoltato le giustificazioni che la stessa Azienda dovrà fornire entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. I provvedimenti verranno notificati all’Azienda mediante comunicazione scritta.

Art. 27 (esecuzione d’ufficio dei servizi)

Fermo restando l’applicazione delle penali previste in Contratto, l’Amministrazione Comunale potrà procedere d’ufficio all’esecuzione dei servizi qualora gli stessi non fossero assicurati dall’Azienda nonostante la preventiva diffida ad adempiere regolarmente notificata presso la sede dello stessa Azienda. Tutte le spese derivanti da tale decisione verranno conteggiate e decurtate dal primo canone mensile dovuto.

Art. 28 (servizi straordinari)

I’Azienda avrà l’obbligo, su richiesta del Comune, di impiegare in ogni momento e in ogni luogo del territorio comunale il proprio personale, i mezzi e le attrezzature necessarie al rapido disimpegno dei servizi contemplati dalla presente Contratto nel caso si verificassero esigenze di carattere straordinario quali calamità, allagamenti, incidenti, ecc..

In tal caso, le eventuali ulteriori spese sostenute saranno liquidate dietro presentazione di regolare e documentata fattura.

Art. 29 (centro di raccolta)

Il Comune, al fine di rendere operative le modalità di servizio, concede in comodato gratuito la struttura in via Roma, area ex depuratore comunale, individuata in catasto al foglio nr. 1, particella 426, quale centro di trasbordo e di ricovero di mezzi e personale.

Gli oneri per eventuali opere di manutenzione straordinaria finalizzate al corretto allestimento di cui al precedente capoverso, saranno a carico del Comune.

Art. 30 (decadenza del Contratto)

Il presente Contratto cesserà di avere efficacia prima della scadenza stabilita nelle

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seguenti ipotesi:

1. stato di amministrazione controllata o di grave insolvenza dell’Azienda;

2. revoca della Contratto da parte del Comune per gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Azienda.

Art. 31 (verifica dell’affidamento)

Al fine di ottimizzare le prestazioni dei servizi e/o di conseguire economie nei relativi costi, le parti convengono di verificare ogni semestre il contenuto del presente Contratto.

La verifica sarà attivata dalla parte che espressamente ne farà richiesta con lettera raccomandata inviata all’altra parte almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

La prima verifica si potrà effettuare solo dopo sei mesi dall’inizio delle attività previste in Contratto.

Art. 32 (domicilio)

Per adempiere agli oneri di gestione l’Azienda elegge domicilio legale in Angri presso la Casa Comunale in Piazza Crocifisso, 1.

Art. 33 (applicazioni Leggi e Regolamenti)

Per tutto ciò non previsto dal presente Contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia.

Art. 34 (norma transitoria)

Il presente contratto avrà efficacia dalla sottoscrizione e registrazione della presente scrittura privata nell’apposito registro del Comune di San Marzano sul Sarno. All’avvio del servizio verrà fatturato il corrispettivo del canone mensile così come pattuito (€

84.506,95 = imponibile € 76.824,50 + Iva al 10% 7.682,45).

Articolo 35 (Foro competente)

Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del Foro di Nocera Inferiore (SA).

Articolo 36 (spese)

Sono a carico dell’Azienda Speciale le spese di registrazione del presente atto.

IL PRESENTE CONTRATTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 23.10.2017 DANDO ATTO CHE FINO AD OGGI IL SERVIZIO NON E’ STATO ANCORA AVVIATO.

Allegati

1. schema operativo e calendario di lavoro raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;

2. personale impiegato;

3.

attrezzature impiegate;

4.

riepilogo costi complessivi.

Angri lì ………

Per l’Ufficio Comune Angri - San Marzano sul Sarno Per l’Azienda Speciale “Angri Eco Servizi”

Ing. Annunziata Nicola

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Ing. Ferraioli Vincenzo

ALLEGATO 1

SERVIZI DI RACCOLTA FREQUENZA

Raccolta domiciliare frazione organica - utenze domestiche e non

3 volte a settimana Raccolta domiciliare frazione secca indifferenziata - utenze

domestiche e non 3 volte a settimana

Raccolta domiciliare selettiva cartoni ed imballaggi cellulosici -

utenze non domestiche

1 volte a settimana

Raccolta domiciliare carta, cartoni ed imballaggi cellulosici - utenze

domestiche

1 volta a settimana

Raccolta domiciliare multi materiale (plastica, alluminio e banda

stagnata)

1 volta a settimana Raccolta del vetro (campane filo strada) 2 volte al mese Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci T/F)

mediante contenitori ubicati presso punti di vendita

specializzati e/o distribuiti su tutto il territorio 2 volte al mese Raccolta domiciliare ingombranti e beni durevoli 1 volta a

settimana su prenotazione SERVIZI COMPLEMENTARI

Servizio spazzamento manuale e meccanizzato di strade e

piazze Tutti giorni

Servizio di spazzamento pomeridiano dell’area mercatale Martedì pomeriggio

ALLEGATO 2

CCNL UTILITALIA (ex

Federambiente)

LIVELLO N. unità

2A 4

3A 7

4A 5

5A 2

Totale 18

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ALLEGATO 3

Descrizione Nr.

Scarrabile per trasporto e movimentazione cassoni 1 Press-container per la raccolta rifiuti 6

Gasolone mc 4 7

Autospazzatrice Aspirante mc 6 1

ALLEGATO 4

RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI SERVIZI

Descrizione

Costo del Personale 795.212,6 0 795.212,67

Costo Automezzi 79.230,00 0 79.230,00

Costo attrezzature 5.600,00 0 5.600,00

Costo materiali di consumo e servizi

accessori 15.000,00 0 15.000,00

897.042,6

7 0,00 895.042,67

SubTot

Spese generali, di direzione e coordinamento 3%

895.042,67 26.851,28

Totale 921.893,95

CANONE MENSILE iva esclusa 76.824,50

Iva 10% 7.682,45

CANONE MENSILE iva inclusa 84.506,95

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