• Non ci sono risultati.

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

(OSS)1

del 17 ottobre 1984 (Stato 4 febbraio 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 102 numeri 8 a 10 della Costituzione federale2;

visti gli articoli 3, 7, 12, 21 e 40 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla na- vigazione aerea (LNA),

visti gli articoli 203 capoverso 4 e 208 dell’organizzazione militare della Confedera- zione svizzera4 (organizzazione militare),

ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo svizzero. Disciplina il modo di procedere in caso di violazioni delle norme sulla navigazione aerea e della sovranità sullo spazio aereo in caso di naviga- zione limitata e non limitata.

Art. 25 Collaborazione

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in che modo deve essere sorvegliato lo spazio aereo e quali misure occorre prendere per salvaguardare la sovranità su questo spazio ed evitare gravi violazioni delle norme sulla navigazione aerea.

2 Affidano questi compiti all’Ufficio federale dell’aviazione civile e al Comando delle forze aeree.

RU 1984 1195

1 Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

2 [CS 1 3]

3 RS 748.0

4 [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n.3, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n.10 1412, 1992 288 all. n.20 2521 art. 55 n.3 2392 I 2, 1993 901 all. n.5 3043 all. n.2, 1994 art. 22 cpv.2, 1997 2022 art. 72 lett.e. RU 1995 4093 all. n.7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

(2)

Sezione 2:

Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata

Art. 3 Competenza

1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia lo spazio aereo al fine di salva- guardarne la sovranità, identifica gli aeromobili e controlla l’osservanza delle norme sulla navigazione aerea.

2 Il Comando delle forze aeree controlla gli aeromobili militari.6 Assiste l’Ufficio federale dell’aviazione civile nell’applicazione delle norme sulla navigazione aerea e nella salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

Art. 3a7 Aeromobili militari e altri aeromobili di Stato esteri

1 In caso di navigazione aerea non limitata, il sorvolo del territorio svizzero da parte di aeromobili militari e di Stato esteri nonché il loro atterraggio su aerodromi sviz- zeri necessitano di un’autorizzazione.

2 L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile. Per singole categorie di aeromobili, il rilascio avviene d’intesa con la Direzione del diritto inter- nazionale e con le Forze aeree. Il Consiglio federale si riserva il diritto di rilasciare l’autorizzazione in casi di particolare importanza politica.

Art. 4 Violazioni delle norme sulla navigazione aerea e della sovranità sullo spazio aereo

1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile prende le misure necessarie in caso di violazioni delle norme della navigazione aerea o della sovranità sullo spazio aereo.

Può far capo al Comando delle forze aeree allo scopo di eseguire provvedimenti concernenti la polizia aerea.8 In casi gravi informa la Direzione del diritto interna- zionale pubblico.

2 Gli uffici civili o militari che costatano o sospettano violazioni delle norme della navigazione aerea o della sovranità sullo spazio aereo avvisano l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

7 Introdotto dal n. I dell’O del 12 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 814).

8 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

(3)

Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea limitata

Art. 5 Limitazioni

1 Il divieto di far uso dello spazio aereo o di sorvolare certe zone e le limitazioni temporanee della navigazione aerea (art. 7 LNA) non sono applicabili agli aeromo- bili militari svizzeri.

2 Gli altri aeromobili hanno bisogno di un’autorizzazione del Comando delle forze aeree.9

3 Il Comando delle forze aeree fissa nell’autorizzazione i dettagli dell’uso dello spa- zio aereo e degli aerodromi.10 Consulta prima la Direzione del diritto internazionale pubblico, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, l’Ufficio dei trasporti dell’approv- vigionamento economico del Paese e l’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 611 Competenza

Il Comando delle forze aeree, con il sostegno dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, sorveglia lo spazio aereo e controlla l’osservanza delle norme sulla naviga- zione aerea e delle condizioni stabilite nell’autorizzazione.

Art. 7 Procedura d’autorizzazione

1 La domanda d’autorizzazione (art. 5 cpv. 2) è presentata all’Ufficio federale dell’aviazione civile. Quest’ultimo informa senza indugio il Comando delle forze aeree. È fatto salvo il capoverso 5.12

2 Per un sorvolo senza atterraggio, come pure per voli da e per l’estero, l’Ufficio federale dell’aviazione civile consulta la Direzione del diritto internazionale pub- blico. Per voli nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese consulta inoltre l’Ufficio dei trasporti.

3 Il Comando delle forze aeree decide sulle domande.13

4 L’Ufficio federale dell’aviazione civile notifica la decisione al richiedente e ne in- forma i servizi federali interessati.

5 Se le limitazioni concernono soltanto una parte dello spazio aereo, la domanda è presentata direttamente al Comando delle forze aeree. Quest’ultimo, sentito il parere dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, comunica direttamente al richiedente la decisione d’autorizzazione.14

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2003 (RU 2003 253).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

12 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

14 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2003 (RU 2003 253).

(4)

Sezione 4: Provvedimenti di polizia aerea e uso delle armi

Art. 8 Provvedimenti di polizia aerea

1 In caso di navigazione aerea non limitata, gli aeromobili che trasgrediscono grave- mente le norme sulla navigazione aerea o violano la sovranità sullo spazio aereo sono intercettati ai fini dell’identificazione. Eventualmente si ingiunge loro di lasciare lo spazio aereo svizzero o di atterrare.

2 In caso di navigazione aerea limitata, gli aeromobili che non obbediscono all’in- giunzione possono essere costretti ad atterrare.

3 Il modo di procedere deve essere conforme alle disposizioni della Pubblicazione d’informazioni aeronautiche della Svizzera (AIP-Svizzera).

4 È riservato il perseguimento penale e amministrativo delle infrazioni alle prescri- zioni concernenti la sovranità sullo spazio aereo.

Art. 9 Uso delle armi in caso di navigazione aerea non limitata

1 In caso di navigazione aerea non limitata è vietato far uso delle armi contro aero- mobili civili; lo stato di emergenza o la legittima difesa sono riservati.

2 Le armi possono essere usate contro aeromobili di Stato, segnatamente aerei mili- tari che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o nel dispregio delle condizioni stabilite nell’autorizzazione, qualora non si conformino agli ordini della polizia aerea, gli altri mezzi disponibili non siano sufficienti o in caso di stato d’emergenza o di legittima difesa. Il comandante delle forze aeree emana le perti- nenti prescrizioni di servizio.15

Art. 1016 Uso delle armi in caso di navigazione aerea limitata

1 Se la decisione concernente la limitazione della navigazione aerea non contiene nessuna disposizione particolare in merito, il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può ordinare nei singoli casi l’uso delle armi se gli ordini della polizia aerea non sono osservati e gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti. Sono fatti salvi lo stato di emergenza e la legittima difesa.

2 Egli può delegare questa decisione al comandante delle forze aeree o a un subordinato diretto di quest’ultimo.

3 Il comandante delle forze aeree emana le pertinenti prescrizioni di servizio. Queste devono essere approvate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

15 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2003 (RU 2003 253).

(5)

Art. 11

Il divieto di utilizzare lo spazio aereo entra automaticamente in vigore in caso di mo- bilitazione generale di guerra. Deve essere immediatamente reso noto.

Sezione 6: Obbligo di annunciare e informazione

Art. 12 Obbligo di annunciare

Il dipartimento competente comunica immediatamente al Consiglio federale i casi di violazione grave dello spazio aereo, come pure le ingiunzioni di atterrare e i casi di uso delle armi.

Art. 13 Informazione

1 Il Dipartimento federale degli affari esteri notifica le limitazioni della navigazione aerea ai governi esteri.

2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile informa gli utenti dello spazio aereo.

3 Spetta al dipartimento competente informare la popolazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 1417 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale degli affari esteri sono incaricati dell’esecu- zione della presente ordinanza.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto precauzionale del Consiglio federale, del 13 gennaio 197118, concernente la limitazione del traffico aereo durante il servizio attivo è abrogato.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1984.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001 (RU 2001 509).

18 Non pubblicato nella RU.

(6)

Riferimenti

Documenti correlati

sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell’asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra

Commentato [MTEB8]: Siamo nel capoverso 3 e il titolo della legge è citato senza data e senza riferimento RS = la legge è già citata in un capoverso precedente di questo

1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di

Innanzitutto tratteremo in merito alla nuova- parità aurea del franco come anche ai nuovi corsi d'intervento applicabili dalla Banca nazionale sul mercato delle divise (I).. Nella

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti alle norme della presente legge, per quanto concerne il domicilio degli attinenti di Stati che trattano gli Sviz- zeri

1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori

4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 14 sulla circolazione delle specie