• Non ci sono risultati.

Cambio di nome e cognome: quanto tempo occorre per averlo?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Cambio di nome e cognome: quanto tempo occorre per averlo?"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Cambio di nome e cognome:

quanto tempo occorre per averlo?

Autore: Maria Elena Casarano | 10/09/2016

Procedura più snella per il cambio del nome ma i tempi variano caso per caso; possibile un sollecito per motivate ragioni. L’accoglimento però non è automatico.

Vivo all’estero e l’anno scorso ho chiesto il cambio del cognome tramite l’ambasciata, ma sto ancora aspettando. Come posso accelerare la

(2)

pratica?

Cambio di nome e cognome: come funziona la procedura?

Dato per conosciuto l’iter di presentazione della domanda proposta dal lettore – iter meglio illustrato nell’articolo “Cambio di nome e cognome: come e quando è possibile” – va precisato che l’anno di attesa nell’ottenimento del cambio di cognome appare un tempo piuttosto normale nell’ambito di questa procedura, per quanto essa abbia subito da alcuni anni una certa velocizzazione.

Se infatti, prima del 2012 tali domande erano gestite, con un rimpallo di adempimenti, tra il Ministero dell’Interno e Prefettura [1], sicché si arrivava a dovere attendere finanche tre anni per ottenere il cambio di nome o cognome, oggi la competenza del procedimento è passata alla sola Prefettura [2], con l’effetto di poter tecnicamente ridurre i tempi di attesa dovuti all’alleggerimento dell’iter burocratico e gli scambi di documentazione tra i vari uffici.

Se ciò è vero, d’altra parte si è registrato, al contempo, un sensibile aumento delle richieste di questo tipo anche a seguito dell’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione. Per tale ragione, il numero di domande ha subito un deciso aumento rispetto al passato. In altre parole, nonostante che la procedura si sia fortemente snellita, per via del fatto che è stato eliminato tutto il carteggio tra prefettura e ministero dell’Interno, i tempi possono essere comunque superiori all’anno per via dell’aumento delle istanze.

Cambio di nome e cognome: cosa fare se

(3)

la procedura va per le lunghe

Certamente, essendo comunque decorso, nel caso illustrato, già un anno dalla presentazione della domanda (nella quale devono essere stati adeguatamente indicati i motivi di fatto e di diritto alla base della stessa [3]), può senz’altro essere utile rivolgersi (anche per il tramite di un legale) agli uffici di competenza per informarsi sullo stato dell’istruttoria.

Se infatti in tale sede dovessero ad esempio riferire al lettore che sta per essere pronunciato il decreto prefettizio di autorizzazione alla pubblicazione della richiesta di cambio cognome nell’albo pretorio del Comune (di nascita e di residenza) [4], vorrebbe dire che la pratica è a buon punto, atteso che dopo un mese dalla predetta affissione senza che nessuno degli interessati abbia fatto opposizione, il Prefetto – verificata la regolarità delle affissioni e la sussistenza di apprezzabili motivi – se di parere favorevole, dovrebbe concedere (con decreto), il cambiamento di cognome richiesto.

Riguardo a tale affissione va specificato che essa va effettuata:

– solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede, se l’interessato è nato e residente all’estero;

– oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita, qualora l’istante sia nato in Italia ma residente all’estero;

– solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza, nel caso in cui il richiedente sia nato all’estero, ma risieda in Italia.

Cambio di nome e cognome: è un diritto ottenerlo?

Certamente comunque, salvo che non vi siano apprezzabili ragioni di urgenza (che, nel qual caso andrebbero correttamente evidenziate anche a mezzo di un’istanza scritta, meglio se di un legale) sarebbe inopportuno sollecitare di troppo

(4)

l’accelerazione della pratica, se non altro perché il provvedimento prefettizio ha natura meramente discrezionale e dunque il Prefetto ha comunque una certa libertà di valutare il carattere eccezionale della richiesta, la sussistenza di una situazione di oggettiva rilevanza e il supporto di adeguate motivazioni e documentazione.

Per quanto, va detto, che in base all’attuale sistema normativo è riconosciuta alla parte che richiede il cambio del cognome una più ampia libertà rispetto al passato, a fronte della quale la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dell’ordinamento [5].

Poiché, infatti, la legge non stabilisce in modo rigido e tassativo i casi in cui è possibile ottenere il mutamento delle generalità (nome e cognome), ma la relativa istanza può fondarsi su ragioni “atipiche” che, però, siano meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona, l’interessato che veda rigettata la propria domanda avrà più facile appiglio ove decida di appellare al TAR o al Consiglio di Stato l’eventuale provvedimento di diniego della domanda.

In conclusione, per quanto a seguito della riforma intervenuta nel 2012 la procedura per il cambio di cognome sia stata snellita, tuttavia non esistono dei termini stabiliti dalla legge entro i quali l’autorità competente è tenuta a svolgere l’istruttoria, ma tutto dipende dallo specifico caso, nonché dal numero di istanze pendenti negli uffici di competenza.

Il consiglio è in questa fase di rivolgersi – di persona o per il tramite di un legale – agli uffici preposti per verificare, in primis quale sia lo stato della pratica ed, eventualmente, rendersi disponibile ad agevolarne l’istruttoria ove possa rivelarsi utile il deposito di ulteriore documentazione.

Nel caso in cui al lettore dovesse essere rappresentato che i tempi della procedura sono rallentati per l’eccessiva mole di domande, questi avrà piena facoltà, ove sussistano ragioni di urgenza, di depositare una istanza tesa ad un più veloce disbrigo della pratica rispetto a quelle aventi data precedente alla sua. Domanda

(5)

che, naturalmente, dovrà essere (anch’essa) adeguatamente motivata e documentata.

Note

[1] La precedente procedura penalizzava di molto i cittadini in quanto prevedeva la presentazione dell’'istanza al Prefetto, il quale istruiva la pratica e la trasmetteva al Ministero, che a sua volta rimandava le carte in periferia con un decreto provvisorio, che diventava definitivo solo dopo un certo lasso di tempo. [2]

DPR 24/02/2012 che modifica le disposizioni del DPR 3 Novembre 2000, N. 396, in materia di Stato civile, relativamente alla disciplina del titolo X, dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome. [3] Ragioni che, come evidenziato dal

Consiglio di Stato con sentenza n. 2572/2004,possonoessere anche di carattere meramente affettivo e sentimentale. [4] Affissione finalizzata a far conoscere a terzi la volontà di cambio del cognome, affinché essi siano messi eventualmente in

condizione di proporre opposizione a detta istanza. [5] Principio sancito dal Ministero dell’Interno con la circolare n° 14/2012 del 21.05.2012, prot. n° 0006027,

e recepito dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. I ter, nella recente sentenza n° 6186 del 29.04.2015 e dal TAR, Lombardia-Milano, sez. I, sent. del 13.03.2013 n° 676.

Riferimenti

Documenti correlati

“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI MEDICO PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELLA

Il nostro è un Corso ADATTO A TUTTI, in quanto con un metodo consolidato e continuamente aggiornato in 15 anni di esperienza didattica (la nostra scuola è stata aperta nel 2006),

[r]

L’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico, A PENA di ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on – line collegandosi al

[r]

[r]

[r]

Le domande di candidatura alla selezione, redatte in carta semplice e compilate in stampatello secondo lo schema allegato, dovranno essere inviate entro le ore 12